L.R. Puglia 12/2003
Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati nel territorio regionale. Applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352 e decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Puglia n. 12/2003 disciplina raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati, in attuazione della normativa statale. Stabilisce limiti di raccolta, permessi nominativi, corsi di formazione, divieti in aree protette e possibilità di autorizzazioni speciali per fini scientifici o economici.
Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei in Puglia
Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei in Puglia
La legge regionale regola, nel territorio della Puglia, la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei freschi spontanei, in coordinamento con la normativa statale di settore. L’obiettivo è tutelare la salute pubblica e favorire la conservazione degli ecosistemi forestali e della biodiversità fungina.
Finalità e ambito di applicazione
La disciplina riguarda la raccolta dei funghi spontanei e i correlati profili autorizzatori, con efficacia limitata al territorio regionale pugliese. Il provvedimento si applica nel rispetto dei principi della legge statale n. 352/1993 e del D.P.R. n. 376/1995, cui la normativa regionale dà attuazione.
Modalità generali di raccolta
La raccolta è consentita tutti i giorni della settimana, per funghi commestibili e non commestibili, entro il limite ordinario di tre chilogrammi al giorno per persona di età superiore ai quattordici anni e con permesso di raccolta. Sono previsti divieti specifici per esemplari immaturi o di dimensioni minime, in particolare per l’Amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso e per le altre specie con cappello inferiore a tre centimetri, salvo eccezioni tassative per alcune specie di piccole dimensioni quando il cappello supera i due centimetri.
Specie e casi particolari
La norma consente, entro determinate misure, la raccolta di alcune specie di piccole dimensioni, tra cui Armillaria mellea, varie specie di Cantharellus, Craterellus cornucopioides, Hydnum repandum, Tricholoma terreum e Calocybe gambosa. È inoltre ammessa la raccolta di un unico esemplare che superi il limite di peso ordinario o di un unico cespo di funghi concresciuti. La raccolta di funghi velenosi o mortali è consentita solo per finalità didattiche e scientifiche da parte di enti e centri istituzionalmente preposti.
Diritti del proprietario e regole di comportamento
Non sono posti limiti di raccolta al proprietario, all’usufruttuario, al coltivatore del fondo e ai componenti del nucleo familiare nei territori di proprietà, di usufrutto o possesso. I cercatori devono raccogliere solo funghi di sicura provenienza, pulirli sommariamente sul posto e trasportarli in contenitori rigidi e forati; è vietato l’uso di sacchetti di plastica. Sono vietati rastrelli, uncini e altri strumenti dannosi per suolo, micelio e vegetazione, così come il danneggiamento della flora funginea. La raccolta è vietata dopo il tramonto e fino alle ore sette, e non è consentita la raccolta o asportazione della cotica superficiale del terreno, salvo casi specifici legati a opere e attività consentite, con obbligo di ripristino.
Permesso di raccolta, corsi e categorie di raccoglitori
La raccolta è subordinata a un permesso nominativo regionale rilasciato dal Comune e valido su tutto il territorio della Regione. Il permesso è rilasciato a raccoglitori occasionali e professionali che abbiano frequentato e superato corsi di formazione di almeno dodici ore, con almeno un terzo di lezioni pratiche, tenuti o diretti con l’ausilio di un micologo; il programma dei corsi è approvato dal Centro di controllo micologico della ASL competente. Il permesso è rilasciato anche ai possessori dell’attestato di micologo. Il rinnovo avviene ogni cinque anni con corso di aggiornamento su aspetti normativi e tossicologici; gli iscritti ad associazioni micologiche di rilievo possono essere esonerati dall’aggiornamento secondo le modalità previste. Sono individuate due categorie: raccoglitori occasionali, che raccolgono per consumo proprio, e raccoglitori professionali, che raccolgono per vendita o integrazione del reddito e comprendono anche i commercianti di funghi e i soggetti richiamati dalla normativa statale. Il permesso si distingue in amatoriale e professionale, con limiti giornalieri rispettivamente di tre e dieci chilogrammi.
Utilizzo dei proventi e profili economici
I fondi derivanti dal rilascio dei permessi sono introitati dai Comuni e destinati ad attività di ricostituzione e miglioramento dell’ecosistema forestale. La disciplina originaria su patentini e permessi speciali e su alcuni obblighi di esibizione del documento è stata superata da successive modifiche.
Zone interdette e limitazioni territoriali
La raccolta è vietata, salvo diverse disposizioni degli organismi competenti, nelle riserve naturali, nelle aree ricadenti in parchi nazionali e riserve naturali regionali, nelle aree interdette per motivi selvicolturali e in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico. È inoltre vietata nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili abitativi, salvo che per i proprietari. La raccolta in singole zone può essere vietata con decreto regionale, anche su istanza degli enti competenti, con installazione di cartelli indicatori. La Giunta può, in alternativa al divieto, fissare un numero massimo di permessi speciali rilasciabili nelle zone interessate. Possono essere istituite riserve speciali micologiche nelle quali la raccolta è vietata.
Divieti apposti dal proprietario e aree a fini economici
Il proprietario del fondo o chi ne ha titolo può vietare la raccolta mediante tabelle conformi al modello autorizzato dall’assessore competente e nei modi previsti dalla legge. Su richiesta dei soggetti legittimati dalla normativa statale, la Regione può autorizzare la costituzione di aree delimitate nelle quali la raccolta è consentita ai fini economici. È vietato rimuovere o danneggiare cartelli e tabelle di divieto.
Autorizzazioni speciali e finalità scientifiche o didattiche
La Regione può vietare temporaneamente la raccolta di una o più specie minacciate di estinzione, sentiti gli enti competenti, organismi scientifici, associazioni micologiche e dipartimenti universitari. L’assessore regionale competente può autorizzare la raccolta, anche di funghi non commestibili, per scopi scientifici o didattici in deroga alla disciplina generale. In occasione di mostre, seminari e altre manifestazioni di interesse micologico e naturalistico, il Presidente della Giunta regionale può rilasciare autorizzazioni speciali di raccolta per comprovati motivi scientifici, con validità non superiore a un anno e rinnovabili.
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