Circolare n. 12/E del 8/04/2016
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce chiarimenti interpretativi su numerosi istituti tributari e agevolativi: piccola proprietà contadina, agevolazioni prima casa, cedolare secca, consolidato, contenzioso, regimi dei contribuenti minimi e forfetari, detrazioni IRPEF, dichiarazione precompilata e Certificazione Unica, leasing abitativo, maxiammortamenti, nuovo regime sanzionatorio, patent box, procedure concorsuali, quadro RW, ravvedimento, registro, ristrutturazioni edilizie, scontrini fiscali e riforme del contenzioso e della riscossione. I chiarimenti riguardano soprattutto condizioni di accesso alle agevolazioni, decorrenze, effetti delle nuove norme, modalità di adempimento e criteri applicativi, con particolare attenzione alle novità introdotte dalla legge di Stabilità 2016 e ai decreti collegati.
Chiarimenti interpretativi su quesiti fiscali emersi in videoconferenze con la stampa specializzata
Chiarimenti interpretativi su quesiti posti in videoconferenza
La circolare raccoglie e risolve una serie ampia di quesiti interpretativi su materie tributarie eterogenee, con focus sulle novità introdotte dalla legge di Stabilità 2016 e dai decreti attuativi in tema di agevolazioni, adempimenti, sanzioni e contenzioso. L’obiettivo è fornire agli operatori un indirizzo applicativo uniforme, chiarendo condizioni, limiti, decorrenze e modalità di fruizione dei benefici fiscali e delle nuove procedure.
Agevolazioni per la piccola proprietà contadina
L’estensione dei benefici fiscali previsti per la piccola proprietà contadina si applica anche agli acquisti a titolo oneroso effettuati dal coniuge e dai parenti in linea retta conviventi dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, purché già proprietari di terreni agricoli. Per tali soggetti non è richiesta l’iscrizione alla gestione previdenziale e assistenziale INPS, a differenza di quanto richiesto per coltivatori diretti e IAP.
Resta però fermo il regime decadenziale dell’agevolazione: si perde il beneficio se, prima del decorso di cinque anni dalla stipula, i terreni vengono alienati volontariamente oppure cessa la coltivazione.
Agevolazioni "prima casa"
La circolare chiarisce che il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa spetta anche se il nuovo acquisto è effettuato prima della vendita dell’immobile preposseduto, purché sussistano le condizioni per l’agevolazione prima casa sul nuovo acquisto. Il credito è utilizzabile nei limiti dell’imposta di registro o dell’IVA corrisposte sul precedente acquisto.
Le modifiche alla disciplina prima casa operano anche quando il nuovo acquisto è soggetto a IVA: la variazione delle condizioni della nota II-bis esplica effetti anche sulla misura IVA agevolata del 4 per cento. Inoltre, l’acquisto del nuovo immobile può avvenire anche a titolo gratuito, sia in sede di successione sia di donazione, sempre che nell’atto o nella dichiarazione di successione risulti l’impegno a vendere entro un anno l’immobile già posseduto.
Per gli acquisti effettuati prima del 1° gennaio 2016 non è ammesso richiedere il rimborso delle maggiori imposte versate rispetto alla nuova disciplina, né può essere riconosciuto un credito d’imposta retroattivo.
Cedolare secca
Quanto all’aliquota ridotta del 10 per cento, la circolare conferma che, nei comuni nei quali sia stato deliberato lo stato di emergenza per eventi calamitosi e manchino accordi locali sul canone concordato, è possibile fare riferimento all’accordo del comune demograficamente omogeneo di minore distanza territoriale, anche se situato in un’altra regione.
Sul piano soggettivo, viene ribadito che la cedolare secca non si applica ai contratti stipulati con conduttori che agiscono nell’esercizio di attività d’impresa o di lavoro autonomo, anche se l’immobile viene utilizzato per esigenze abitative di dipendenti o collaboratori. Sono invece inclusi nel regime i contratti con enti pubblici o privati non commerciali, quando dal contratto risulti la destinazione abitativa dell’immobile.
Consolidato nazionale
La circolare affronta il caso del consolidato nazionale in presenza di una società non residente che controlla due società italiane sorelle e, a cascata, una controllata di una di esse. Viene precisato come l’opzione per il consolidato possa essere esercitata dalla società designata dalla controllante estera, nel rispetto del requisito del controllo ex art. 2359, comma 1, n. 1, c.c. e dell’art. 120 TUIR.
Sono chiariti gli effetti della designazione di B, D o C come consolidante: si indica quando il consolidato preesistente con D prosegue o si interrompe, quando decorre il triennio della nuova opzione, come si trattano le perdite residue non utilizzate e quando trovano applicazione le regole di cui all’art. 124 TUIR e all’art. 118, comma 2, TUIR. La circolare distingue inoltre gli effetti dell’opzione esercitata nel periodo d’imposta in corso al 7 ottobre 2015 da quelli a regime per i periodi successivi.
Contenzioso tributario
La circolare evidenzia che l’Agenzia è impegnata a selezionare con attenzione le liti da coltivare in Cassazione, abbandonando sistematicamente le controversie seriali già consolidate in senso sfavorevole. La prosecuzione del giudizio non è automatica, ma passa attraverso una valutazione di rilevanza e sostenibilità della controversia, svolta dagli uffici competenti con il supporto dell’Avvocatura dello Stato.
In materia di sottoscrizione degli avvisi di accertamento, si precisa che le informazioni sui dirigenti e sui funzionari incaricati sono già disponibili sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente". L’Ufficio non è tenuto ad allegare la delega di firma all’atto, ma deve provarne esistenza e validità in giudizio se la questione è ritualmente contestata.
Contribuenti minimi e regime forfetario
La circolare conferma che i contribuenti che hanno aderito al regime di vantaggio possono continuare ad applicarlo per il periodo residuo del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età. Il chiarimento vale anche per chi si è avvalso della proroga prevista dalla normativa di conversione del decreto-legge 192/2014.
Per il regime forfetario, viene ribadito che esso costituisce il regime naturale per i soggetti in possesso dei requisiti di legge. Le modifiche introdotte dalla legge di Stabilità 2016 consentono ai contribuenti che nel 2015 avevano optato per il regime ordinario o per il regime di vantaggio di revocare l’opzione dal 1° gennaio 2016 e accedere al regime forfetario. Se ne ricorrono i presupposti, gli stessi possono anche applicare il regime agevolato per le nuove attività di cui al comma 65.
Detrazioni IRPEF
Per la detrazione del 50 per cento dell’IVA sull’acquisto di abitazioni da imprese costruttrici, la circolare afferma che il pagamento dell’IVA deve avvenire nel periodo d’imposta 2016 e che l’acquisto deve essere effettuato entro il 31 dicembre 2016. La detrazione si applica anche agli immobili costruiti da più di cinque anni, se la cessione è imponibile IVA per opzione, e anche quando l’appartamento era stato precedentemente concesso in locazione dall’impresa costruttrice.
Per gli studenti universitari fuori sede, la spesa massima detraibile di 2.633 euro costituisce il limite complessivo per il figlio e va ripartita fra i genitori in funzione dell’effettivo sostenimento; non può dunque essere raddoppiata in presenza di un solo contratto di locazione.
Dichiarazione precompilata e Certificazione Unica
I dati dei bonifici relativi agli interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica non vengono inseriti direttamente nella dichiarazione precompilata, ma solo nel foglio informativo allegato, perché l’Agenzia non dispone di tutti gli elementi per verificare le condizioni soggettive e oggettive per la detrazione.
Se il contribuente accetta una detrazione o un dato reddituale errato nella precompilata, deve correggere l’errore con un 730 integrativo o con un modello Redditi correttivo/integrativo, secondo i casi. I dati reddituali errati non rientrano nell’esclusione dal controllo formale.
I controlli preventivi sul 730 possono essere attivati in presenza di incoerenze o quando il rimborso supera 4.000 euro; il controllo può riguardare anche le dichiarazioni presentate tramite CAF o professionisti. La circolare precisa inoltre che i familiari fiscalmente a carico sono individuati sulla base delle CU trasmesse dai sostituti d’imposta e che il contribuente deve modificare la precompilata se i dati non corrispondono alla reale situazione.
In tema di sanzioni per la tardiva o errata trasmissione dei dati della precompilata, si chiarisce che la non applicazione delle sanzioni per lieve ritardo o errore non sostanziale si riferisce a tutte le comunicazioni utili alla precompilata, incluse le CU, ma opera solo nel primo anno in cui l’obbligo è previsto e non nel primo anno in cui esso scatta per il singolo contribuente. La non punibilità non copre l’omissione della trasmissione.
Quanto ai termini di invio della CU, il documento conferma che le CU prive di dati utili alla precompilata possono essere trasmesse anche dopo il 7 marzo, purché entro il termine dei quadri riepilogativi del modello 770. La nuova CU ha valore dichiarativo, mentre il modello 770 resta necessario solo per i quadri riepilogativi; i due adempimenti non sono alternativi.
Leasing abitativo
La circolare precisa che, ai fini dell’agevolazione prima casa nel leasing abitativo, i requisiti della nota II-bis devono sussistere in capo all’utilizzatore e non rileva, ai fini dell’imposta di registro sull’acquisto da parte della società di leasing, che l’immobile sia o meno destinato ad abitazione principale dall’utilizzatore.
Le dichiarazioni richieste dalla legge possono essere rese dall’utilizzatore sia nel contratto di leasing sia nell’atto di acquisto della società concedente, purché il contratto di locazione finanziaria sia prodotto in registrazione insieme all’atto di trasferimento. Inoltre, l’enunciazione del contratto di leasing nell’atto di compravendita comporta l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa anche per il contratto enunciato.
Maxiammortamenti
La maggiorazione del 40 per cento del costo di acquisizione riguarda esclusivamente le imposte sui redditi e non produce effetti ai fini IRAP. Non incide neppure sul test di operatività delle società di comodo, ma riduce il reddito minimo presunto rilevante ai fini di tale disciplina.
L’agevolazione si applica agli investimenti effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 e può essere fruita solo dall’esercizio di entrata in funzione del bene. Spetta anche quando il costo unitario del bene, per effetto della maggiorazione, superi il limite di 516,46 euro, perché tale limite resta riferito al costo originario. I contribuenti forfetari ne sono esclusi, mentre i contribuenti minimi possono beneficiarne poiché la deduzione del costo segue il principio di cassa.
La circolare chiarisce anche che la maggiore deduzione opera in via extracontabile, indipendentemente dall’ammortamento civilistico effettivamente imputato a conto economico, ma sempre secondo i coefficienti del DM 31 dicembre 1988.
Nuovo regime sanzionatorio
Le nuove regole sanzionatorie decorrono dal 1° gennaio 2016. Tuttavia, in base al favor rei, le disposizioni più favorevoli si applicano anche alle violazioni pregresse non ancora definitive, comprese quelle oggetto di atti notificati prima della decorrenza della riforma. Il principio opera anche in sede di ravvedimento operoso.
Per la responsabilità solidale nella cessione d’azienda, il nuovo comma 5-bis dell’art. 14 del D.lgs. n. 472/1997 esclude la responsabilità del cessionario nei casi di cessione nell’ambito di procedure concorsuali, accordi di ristrutturazione, piani attestati, composizione della crisi da sovraindebitamento e liquidazione del patrimonio. Non vale invece per la liquidazione ordinaria volontaria.
Patent box
La circolare chiarisce che beni immateriali diversi, ma legati da un vincolo di complementarietà e utilizzati congiuntamente per realizzare un prodotto o un processo, possono essere considerati un unico bene immateriale ai fini dell’agevolazione patent box. La nuova previsione si applica anche ai regimi avviati con decorrenza dall’esercizio 2015.
In tema di ruling, viene ribadito che la determinazione del contributo economico deve basarsi sugli standard OCSE e sul metodo più appropriato, tenendo conto della gerarchia tra CUP, metodi tradizionali e metodi reddituali come il profit split. Sono ammessi anche altri metodi o tecniche di valutazione, purché il prezzo risultante sia coerente con il principio di libera concorrenza e la scelta del metodo sia adeguatamente motivata.
Procedure concorsuali
Per le note di variazione IVA relative a procedure concorsuali, la circolare conferma che la procedura non deve registrare la variazione in aumento e non diventa debitrice dell’IVA corrispondente. Per gli accordi di ristrutturazione del debito e i piani attestati, invece, permane l’obbligo del cessionario/committente di registrare la variazione in rettifica della detrazione operata.
Viene inoltre precisato che, nel leasing abitativo, l’esclusione dall’azione revocatoria riguarda i pagamenti effettuati dal concedente al venditore dell’immobile, non quelli dell’utilizzatore alla società di leasing.
Quadro RW e Ivafe
Per il monitoraggio fiscale, la circolare distingue tra conti correnti/libretti di risparmio, per i quali rileva il valore medio di giacenza, e altre attività finanziarie estere, per le quali conta il valore al termine del periodo di detenzione. Nei casi di attività finanziarie disinvestite e reinvestite nel corso dell’anno, la sanzione va calcolata per ciascun periodo di possesso; il contribuente deve inoltre conservare un prospetto analitico delle singole attività.
I soggetti delegati su conti esteri restano obbligati alla compilazione del quadro RW, ma non sono tenuti al versamento dell’Ivafe, che spetta solo ai titolari di diritti reali o di proprietà sulle attività estere.
Ravvedimento operoso
La richiesta di documentazione da parte dell’ufficio nell’ambito del controllo formale non preclude il ricorso al ravvedimento. La preclusione opera solo quando il contribuente riceve la comunicazione degli esiti del controllo ex art. 36-ter, contenente l’indicazione delle somme dovute.
Registro e riduzione dei canoni di locazione
Gli accordi con cui le parti dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione già in essere sono esenti da imposta di registro e di bollo, anche se la riduzione è prevista solo per un periodo determinato, come un anno. Non gode invece dell’esenzione l’accordo successivo che ripristina il canone originario dopo una precedente riduzione registrata per l’intera durata del contratto.
Ristrutturazioni edilizie e beni significativi
Il bonus mobili può essere fruito anche quando le spese per gli interventi edilizi cui è collegato siano state sostenute dal 26 giugno 2012, purché gli acquisti di mobili ed elettrodomestici siano effettuati entro il 31 dicembre 2016 e sia rispettato il limite massimo di 10.000 euro.
Per i beni significativi, come gli infissi, il valore agevolabile deve essere determinato considerando il valore contrattuale del bene e gli oneri che concorrono alla sua produzione. Componenti e parti staccate sono escluse dal valore del bene significativo solo se hanno autonomia funzionale; se invece concorrono alla normale funzionalità del bene, ne fanno parte e rientrano nel valore su cui si misura il limite agevolabile.
Scontrini fiscali
Gli esercizi che proseguono oltre la mezzanotte possono emettere lo scontrino di chiusura giornaliera al termine effettivo dell’attività, con riferimento alla data di inizio dell’evento. Lo scontrino emesso alle 2 del mattino del 10 gennaio può quindi essere contabilizzato come corrispettivo del 9 gennaio.
Riforma del contenzioso: conciliazione, mediazione e sospensione
La nuova disciplina della conciliazione giudiziale si applica ai giudizi pendenti al 1° gennaio 2016, anche in grado di appello. La conciliazione fuori udienza è possibile se, a tale data, non si è ancora tenuta l’ultima udienza di trattazione; quella in udienza è esperibile se è ancora possibile presentare l’istanza di discussione in pubblica udienza.
Sono conciliabili anche le liti concernenti atti catastali e dinieghi di agevolazioni. Se la conciliazione o la mediazione comportano la restituzione di tributi indebitamente versati, spettano gli interessi da rimborso previsti dal DM 21 maggio 2009.
Per la mediazione e la conciliazione, il cumulo giuridico delle sanzioni si applica separatamente per ciascun tributo e per ciascun periodo d’imposta, così da evitare effetti distorsivi rispetto all’accertamento con adesione. Inoltre, la sospensione del processo in pendenza di procedure amichevoli internazionali non modifica i rapporti tra contenzioso interno e MAP, ma evita la formazione di un giudicato ostativo a un eventuale accordo.
Riforma della riscossione
In caso di autotutela parziale su un atto impugnato, il contribuente può definire la pretesa rideterminata con le stesse condizioni vigenti al momento della notifica dell’atto originario, anche se la disciplina agevolativa sia stata poi abrogata o modificata. Il pagamento integrale, o della prima rata, perfeziona la definizione; la rinuncia formale al ricorso non è richiesta come presupposto autonomo, essendo sufficiente il comportamento concludente e la comunicazione di cessazione della materia del contendere.
La circolare chiarisce poi che la disciplina del lieve inadempimento si applica agli istituti espressamente richiamati dal legislatore, cioè rateazioni conseguenti a controlli automatici/formali, accertamento con adesione e istituti assimilati, ma non alla definizione agevolata delle sanzioni, salvo espressa previsione.
In tema di riammissione alla rateazione, viene confermato che la ratio della sanzione del 60 per cento viene meno nelle ipotesi di riammissione prevista dalla legge di Stabilità 2016, ma non è previsto il rimborso delle somme eventualmente già versate a titolo di sanzione: esse sono imputate alle rate ancora dovute.
Per gli avvisi bonari, le somme possono essere rateizzate solo in quote trimestrali di pari importo, essendo stata eliminata la precedente possibilità di rate decrescenti.
Infine, in tema di ravvedimento sulle rate, viene chiarito che la sanzione ordinaria del 30 per cento non si applica quando opera il lieve inadempimento o il ravvedimento nei termini previsti; per la prima rata la regolarizzazione deve avvenire entro sette giorni, mentre per l’ultima rata il ritardo è regolarizzabile entro 90 giorni. Nei casi di insufficiente versamento entro la soglia del 3 per cento e comunque 10.000 euro, la sanzione del 30 per cento si applica se non viene effettuato il ravvedimento.
Per il reclamo/mediazione, il valore della lite va determinato al netto di interessi e sanzioni e, nei casi di fermo o ipoteca, in base ai crediti tributari sottostanti. Se il valore complessivo supera 20.000 euro, prevale il rito ordinario anche se singole iscrizioni a ruolo hanno valore inferiore alla soglia.
Punti principali
Agevolazioni per la piccola proprietà contadina
L’estensione dell’agevolazione ai coniugi e parenti in linea retta conviventi dei coltivatori diretti e degli IAP non richiede anche per tali soggetti l’iscrizione nella gestione previdenziale e assistenziale INPS. Restano però applicabili le cause di decadenza: alienazione volontaria dei terreni o cessazione della coltivazione prima del decorso di cinque anni dalla stipula.
Agevolazioni prima casa
Viene chiarito che il credito d’imposta per il riacquisto spetta anche se la nuova abitazione viene acquistata prima della vendita della precedente. Le modifiche alla disciplina prima casa si applicano anche agli acquisti imponibili IVA e agli acquisti a titolo gratuito, purché risultino le condizioni di legge e, nel caso di successione o donazione, l’impegno a vendere entro un anno l’immobile preposseduto. Per gli acquisti effettuati prima del 1° gennaio 2016 non è ammesso né rimborso né credito d’imposta sulla base della nuova disciplina.
Cedolare secca
Per i contratti a canone concordato nei comuni colpiti da eventi calamitosi, se mancano accordi locali, è possibile fare riferimento all’accordo del comune demograficamente omogeneo di minore distanza territoriale. Resta confermato che il regime non si applica ai contratti stipulati con conduttori che agiscono nell’esercizio di impresa o di lavoro autonomo, anche se l’immobile è destinato ad abitazione di dipendenti o collaboratori; sono invece ammessi i contratti con enti non commerciali e alcune ipotesi espressamente previste dalla norma.
Consolidato nazionale
In caso di soggetto non residente che controlla società sorelle italiane, la designazione della consolidante da parte della controllante estera determina effetti diversi a seconda della società designata e del periodo di esercizio dell’opzione. La circolare precisa quando il consolidato preesistente si interrompe o prosegue, quando decorre il nuovo triennio, come si trattano le perdite residue e quando si applicano le regole dell’art. 124 TUIR e dell’art. 118, comma 2, TUIR.
Contenzioso tributario
Sul fronte del contenzioso si conferma la politica di selezione delle controversie da coltivare in Cassazione, con abbandono delle liti seriali sfavorevoli e valutazione della sostenibilità del giudizio. Si chiarisce inoltre che la delega di firma degli avvisi di accertamento è conoscibile tramite la sezione "Amministrazione trasparente" e che l’Ufficio deve provare in giudizio l’esistenza e validità della delega solo se la questione è ritualmente contestata.
Regime dei contribuenti minimi e regime forfetario
I soggetti che applicano il regime di vantaggio possono continuare fino al completamento del quinquennio agevolato o fino ai 35 anni. I contribuenti che nel 2015 avevano scelto il regime ordinario o il regime di vantaggio possono, dal 1° gennaio 2016, revocare l’opzione e accedere al regime forfetario, in ragione delle modifiche normative introdotte dalla legge di Stabilità 2016.
Detrazioni IRPEF
La detrazione del 50 per cento dell’IVA sull’acquisto di abitazioni in classe energetica A o B dalle imprese costruttrici spetta se il pagamento dell’IVA avviene nel 2016 e l’acquisto è effettuato entro il 31 dicembre 2016; è riconosciuta anche per fabbricati ultimati da più di cinque anni se la cessione è imponibile IVA per opzione e anche per immobili precedentemente locati. Per gli studenti fuori sede, il limite di spesa di 2.633 euro va riferito complessivamente al canone sostenuto per il figlio e va ripartito tra i genitori in base all’effettivo sostenimento.
Dichiarazione precompilata e Certificazione Unica
I dati dei bonifici per recupero edilizio e riqualificazione energetica non entrano direttamente nella precompilata ma solo nel foglio informativo. Se il contribuente rileva errori dopo l’invio, deve usare 730 integrativo o Modello Unico correttivo/integrativo. I controlli preventivi sui rimborsi scattano in presenza di incoerenze o rimborsi oltre 4.000 euro; le CU non utilizzabili per la precompilata possono essere inviate oltre il 7 marzo, entro il termine del 770. La CU assume valore dichiarativo e non è alternativa al modello 770, che contiene solo quadri riepilogativi.
Leasing abitativo
L’agevolazione prima casa per il leasing richiede che i requisiti della nota II-bis siano in capo all’utilizzatore, ma non è necessario che egli destini l’immobile ad abitazione principale ai fini dell’imposta di registro all’atto di acquisto della società di leasing. Le dichiarazioni dell’utilizzatore possono essere rese nel contratto di leasing o nell’atto di trasferimento, purché il contratto di leasing sia prodotto in registrazione insieme all’atto. L’enunciazione del leasing nell’atto di compravendita comporta l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa.
Maxiammortamenti
La maggiorazione del 40 per cento si applica solo ai fini delle imposte sui redditi, non all’IRAP. Non rileva nel test di operatività delle società non operative, ma riduce il reddito minimo presunto. L’agevolazione vale per i beni effettuati nel periodo 15 ottobre 2015 - 31 dicembre 2016 e si deduce dall’esercizio di entrata in funzione del bene; non spetta ai forfetari, mentre spetta ai contribuenti minimi secondo il principio di cassa.
Nuovo regime sanzionatorio
Le nuove sanzioni decorrono dal 1° gennaio 2016, ma il favor rei si applica anche alle violazioni pregresse non definitive, nonché in sede di ravvedimento operoso. Per la cessione d’azienda, la responsabilità solidale del cessionario è esclusa, dal 1° gennaio 2016, nei casi di procedure concorsuali, accordi di ristrutturazione, piani attestati, sovraindebitamento e liquidazione del patrimonio; resta invece nelle liquidazioni ordinarie volontarie.
Patent box
Il vincolo di complementarietà tra beni immateriali può riguardare anche beni di tipologia diversa e consente di considerarli come un unico bene ai fini del patent box. La nuova disposizione si applica anche ai regimi avviati dal 2015. Per la valutazione del prezzo di trasferimento e del contributo economico nei ruling, la circolare richiama i principi OCSE sul metodo più appropriato, privilegiando CUP e metodi tradizionali, ma ammettendo anche profit split, tecniche di valutazione e altri metodi se conformi all’arm’s length e adeguatamente motivati.
Procedure concorsuali
In caso di note di variazione IVA per procedure concorsuali, la procedura non registra la variazione in aumento e non versa l’imposta corrispondente. Diversamente, per accordi di ristrutturazione e piani attestati il cessionario/committente resta tenuto a rettificare la detrazione. Nel leasing abitativo, l’esclusione dalla revocatoria riguarda i pagamenti del concedente al venditore, non quelli dell’utilizzatore alla società di leasing.
Quadro RW e Ivafe
Per le attività finanziarie estere, la sanzione per omessa compilazione va commisurata al valore finale della detenzione; nel caso di titoli acquistati e disinvestiti periodicamente, va considerata la somma delle sanzioni per ciascun periodo di possesso. Per conti correnti e libretti si usa il valore medio di giacenza. I soggetti delegati su conti esteri sono obbligati al monitoraggio ma non al versamento dell’Ivafe, che grava solo sui titolari di diritti reali o di proprietà.
Ravvedimento
La richiesta di documentazione nell’ambito del controllo formale non impedisce il ravvedimento; il divieto scatta solo con la comunicazione degli esiti del controllo ex art. 36-ter che indica le somme dovute.
Registro e locazioni
Gli accordi di sola riduzione del canone di locazione godono dell’esenzione da imposta di registro e bollo anche se la riduzione è limitata a un periodo determinato. Il successivo accordo che ripristina il canone originario non beneficia invece dell’esenzione.
Ristrutturazioni edilizie e beni significativi
Il bonus mobili è fruibile anche per spese di ristrutturazione sostenute dal 26 giugno 2012, se i relativi acquisti di arredi sono effettuati entro il 31 dicembre 2016 e nel rispetto del limite di 10.000 euro. Per i beni significativi, come gli infissi, componenti e parti staccate sono esclusi dal valore del bene solo se hanno autonomia funzionale; altrimenti concorrono al valore del bene significativo e al relativo limite agevolabile.
Scontrini fiscali
Per gli esercizi che proseguono oltre la mezzanotte, lo scontrino di chiusura giornaliera può essere emesso al termine effettivo dell’attività con riferimento alla data di inizio dell’evento, anche oltre le ore 24. Uno scontrino emesso alle 2 del mattino può quindi essere imputato al giorno precedente.
Riforma del contenzioso e della riscossione
La nuova conciliazione si applica ai giudizi pendenti al 1° gennaio 2016 e può riguardare anche liti catastali e dinieghi di agevolazioni; sugli importi rimborsati spettano gli interessi da rimborso previsti dal DM 21 maggio 2009. In mediazione e conciliazione, il cumulo giuridico delle sanzioni si applica separatamente per ciascun tributo e ciascun periodo d’imposta. La sospensione del processo per procedure amichevoli internazionali non altera il rapporto tra contenzioso interno e procedure MAP. Sul fronte della riscossione, vengono chiariti gli effetti dell’autotutela parziale, del lieve inadempimento, della rateazione degli avvisi bonari, delle sanzioni rimborsabili, del ravvedimento e del reclamo, nonché i criteri per determinare il valore della lite ai fini della mediazione in caso di fermi, ipoteche o cartelle cumulative.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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