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Circolare

Circolare n. 8/E del 1/04/2016

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce le modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2015 alla tassazione delle somme percepite in caso di morte dell’assicurato, limitando l’esenzione IRPEF ai soli capitali a copertura del rischio demografico. Viene distinto il trattamento delle polizze "puro rischio" da quello delle polizze "miste", per le quali resta imponibile la componente finanziaria secondo criteri di determinazione del reddito e con applicazione dell’imposta sostitutiva. La circolare disciplina inoltre le prestazioni ricorrenti in polizze vita collegate a strumenti finanziari, precisando quando esse siano tassabili, come si ripartisca il reddito complessivo e quale parte resti esente in caso di decesso.

Tassazione dei capitali percepiti in caso di morte in polizze vita

Problematiche relative alla tassazione dei capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione vita

La circolare n. 8/E del 1° aprile 2016 fornisce chiarimenti sulla tassazione delle somme corrisposte ai beneficiari di polizze vita in caso di morte dell’assicurato, alla luce delle modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2015. Il documento distingue tra prestazioni interamente collegate al rischio demografico e prestazioni che contengono anche una componente finanziaria, definendo i criteri per individuare la parte esente e quella imponibile.

Quadro normativo e decorrenza

Le modifiche discendono dai commi 658 e 659 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che hanno riscritto il quinto comma dell’articolo 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601. La nuova disciplina si applica ai proventi percepiti dal 1° gennaio 2015, anche se il decesso dell’assicurato è avvenuto prima di tale data. Prima della modifica, i capitali percepiti in caso di morte erano integralmente esenti da IRPEF; la circolare richiama anche la precedente prassi contenuta nella circolare n. 29/E del 2001.

Tassazione dei capitali percepiti in caso di morte

La circolare chiarisce che l’esenzione dall’IRPEF resta circoscritta ai soli capitali erogati in dipendenza di contratti assicurativi per il caso morte a copertura del rischio demografico. Ne consegue che:

  • nelle polizze di "puro rischio", come la temporanea caso morte, l’intera prestazione corrisposta ai beneficiari continua a essere esente;
  • nelle polizze vita "miste", la parte del capitale riferibile al rischio demografico è esente, mentre la componente finanziaria è imponibile.

La parte imponibile è qualificata come reddito di capitale ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera g-quater), del TUIR, e si determina secondo l’articolo 45, comma 4, del medesimo testo unico, che considera reddito la differenza tra l’ammontare percepito e i premi pagati.

Criteri di determinazione della componente imponibile nelle polizze miste

Per le polizze miste la circolare precisa che la base imponibile va individuata facendo riferimento al valore di riscatto che sarebbe spettato all’assicurato al momento determinato dalle condizioni contrattuali; se il contratto prevede un termine specifico per l’erogazione della prestazione, il valore di riscatto è quello riferito a tale data, altrimenti si considera la data del decesso.

Se il valore di riscatto è superiore o inferiore alla prestazione effettivamente corrisposta ai beneficiari, la tassazione si effettua comunque sulla differenza tra l’importo erogato e i premi pagati riferibili alla sola componente finanziaria. Quando il valore di riscatto non è determinabile, ad esempio perché il decesso avviene prima che il contratto consenta il riscatto, la circolare consente di utilizzare la riserva matematica alla data del decesso, ritenuta rappresentativa della componente finanziaria liquidata.

La circolare fornisce quattro esempi numerici per illustrare la logica applicativa nei casi in cui il valore di riscatto sia inferiore, pari o superiore al capitale erogato, oppure mancante, sempre con la medesima metodologia di confronto tra prestazione e premi finanziari pagati.

Regime dell’imposta sostitutiva e aliquote applicabili

Il reddito così determinato è assoggettato all’imposta sostitutiva di cui all’articolo 26-ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. La circolare richiama le aliquote da applicare in relazione al periodo di maturazione del rendimento:

  • 12,5 per cento sulla parte maturata fino al 31 dicembre 2011;
  • 20 per cento sulla parte maturata dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014;
  • 26 per cento sulla parte maturata dal 1° luglio 2014.

Viene inoltre ricordato che, dal 1° gennaio 2012, la base imponibile è ridotta della quota riferibile a determinate obbligazioni e titoli equiparati, nonché alle obbligazioni emesse da Stati inclusi nella white list; dal 1° luglio 2014 la riduzione si estende anche ai titoli emessi da enti territoriali degli stessi Stati, secondo il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 13 dicembre 2011.

Prestazioni ricorrenti in corso di polizza

La seconda parte della circolare riguarda le polizze vita collegate a strumenti finanziari strutturati, che oltre al capitale a scadenza prevedono prestazioni ricorrenti nel corso del rapporto. Richiamando la risoluzione n. 138/E del 17 novembre 2004, l’Agenzia afferma che le prestazioni ricorrenti sono tassabili solo quando, alle scadenze periodiche, sia certo un rendimento finanziario effettivamente maturato.

In particolare, la tassazione si manifesta solo se, alla scadenza contrattuale o in occasione dell’eventuale riscatto anticipato, l’importo complessivo delle prestazioni ricorrenti, sommato all’eventuale capitale minimo garantito, eccede i premi versati. Se tale certezza non sussiste, le prestazioni periodiche non sono immediatamente imponibili e la tassazione è rinviata al momento dell’erogazione del capitale finale.

Caso di decesso dell’assicurato e riparto del reddito

Per le polizze a vita intera che prevedono prestazioni ricorrenti e una prestazione finale al decesso, la circolare stabilisce che il reddito complessivo va determinato alla conclusione del contratto, cioè al momento della morte dell’assicurato, e poi ripartito proporzionalmente tra:

  • le prestazioni ricorrenti già corrisposte in vita;
  • la prestazione erogata al decesso.

Nel riparto devono essere esclusi gli importi riferiti al rischio demografico, sia per quanto riguarda la prestazione sia per quanto riguarda i premi. Rimane fermo che l’imposta sostitutiva si applica solo alla parte del capitale non a copertura del rischio demografico, cioè alla componente finanziaria delle prestazioni periodiche e del capitale erogato agli eredi.

Esempio finale riportato dalla circolare

La circolare propone un esempio in cui, a fronte di un premio unico di 800 euro, vengono corrisposti complessivamente 1.800 euro, di cui:

  • 450 euro come prestazioni ricorrenti già liquidate;
  • 1.350 euro al decesso, suddivisi in 500 euro per rischio demografico e 850 euro per componente finanziaria.

Il reddito complessivo è pari a 1.000 euro, dato dalla differenza tra prestazione complessiva e premi versati. Tale reddito viene poi ripartito tra quota tassabile e quota esente in proporzione alla composizione della prestazione, con esclusione della parte riferibile al rischio demografico.

Indicazioni operative finali

La circolare si conclude richiamando l’obbligo per le Direzioni regionali di vigilare sull’applicazione puntuale dei principi enunciati e delle istruzioni fornite. L’impianto complessivo mira a separare in modo rigoroso la componente assicurativa legata al rischio demografico, che conserva l’esenzione, dalla componente finanziaria, che resta soggetta a imposizione sostitutiva secondo i criteri previsti dal TUIR e dal d.P.R. n. 600/1973.

Punti principali

Nuovo perimetro dell’esenzione IRPEF per le somme percepite in caso di morte

Dal 1° gennaio 2015, in seguito ai commi 658 e 659 dell’articolo 1 della legge n. 190/2014, l’esenzione IRPEF prevista dall’articolo 34 del d.P.R. n. 601/1973 è stata limitata ai capitali percepiti in caso di morte dell’assicurato solo se erogati a copertura del rischio demografico. Restano quindi esclusi dall’esenzione i rendimenti di natura finanziaria eventualmente compresi nella prestazione.

Polizze "puro rischio" e polizze "miste"

Per i contratti di assicurazione temporanea caso morte, nei quali i premi sono destinati interamente alla copertura del rischio demografico, continua a operare la totale esenzione IRPEF. Nelle polizze vita "miste", invece, è esente soltanto la parte del capitale riferibile al rischio demografico, mentre la parte finanziaria è imponibile in capo ai beneficiari.

Determinazione della componente imponibile nelle polizze miste

La componente imponibile è qualificata come reddito di capitale ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera g-quater), del TUIR, e si determina secondo l’articolo 45, comma 4, come differenza tra quanto percepito e i premi pagati, al netto di quelli relativi alla copertura del rischio morte. Per le polizze miste la circolare assume come parametro il valore di riscatto che sarebbe spettato all’assicurato alla data individuata dalle condizioni contrattuali o, in mancanza, alla data del decesso; se il valore di riscatto non è determinabile, si utilizza la riserva matematica alla data del decesso.

Esempi applicativi sulla determinazione del reddito imponibile

La circolare riporta quattro esempi per chiarire il criterio di tassazione: quando il valore di riscatto è inferiore, pari o superiore al capitale erogato e quando il valore di riscatto manca. In ogni caso il reddito imponibile deriva dal confronto tra il capitale effettivamente erogato o il valore di riscatto e la sola quota di premi riferibile alla componente finanziaria.

Aliquote, ritenuta e riduzioni della base imponibile

Il reddito così determinato è soggetto all’imposta sostitutiva ex articolo 26-ter del d.P.R. n. 600/1973. La circolare ricorda le aliquote applicabili in base al periodo di maturazione: 12,5% fino al 31 dicembre 2011, 20% dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014 e 26% dal 1° luglio 2014. La base imponibile è inoltre ridotta, dal 1° gennaio 2012, della quota riferibile a determinate obbligazioni e titoli esteri white list e, dal 1° luglio 2014, anche agli enti territoriali degli stessi, secondo il decreto MEF 13 dicembre 2011.

Prestazioni ricorrenti in polizze vita collegate a strumenti finanziari

Per le polizze che prevedono prestazioni ricorrenti, la circolare richiama l’orientamento già espresso con la risoluzione n. 138/E del 2004: tali prestazioni sono tassabili solo se alle scadenze periodiche è certo il rendimento finanziario e se, alla scadenza o al riscatto anticipato, l’importo complessivo eccede i premi versati. In mancanza di tale certezza, la tassazione delle prestazioni ricorrenti è sospesa fino all’erogazione finale del capitale.

Riparto della tassazione in caso di decesso dell’assicurato

Quando la prestazione finale è erogata per morte dell’assicurato, il reddito complessivo va calcolato alla conclusione del contratto e ripartito proporzionalmente tra prestazioni ricorrenti già erogate e prestazione finale, escludendo in ogni caso la quota riferita al rischio demografico. Resta fermo che l’esenzione per le somme corrisposte in caso di morte opera solo per la componente di rischio demografico.

Esempio numerico sulle prestazioni ricorrenti e caso morte

Nell’esempio riportato, a fronte di un premio unico di 800 euro e di una prestazione complessiva di 1.800 euro, il reddito complessivo è pari a 1.000 euro. Tale reddito viene ripartito in funzione dell’incidenza della componente finanziaria sulla prestazione complessiva: una quota è tassabile in relazione alle prestazioni ricorrenti e alla parte finanziaria del capitale erogato al decesso, mentre la quota riferibile al rischio demografico rimane esente.

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