Corte di giustizia, Sentenza C-389/22
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 25 gennaio 2024. — GC e a. contro Croce Rossa Italiana e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Consiglio di Stato. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 267 TFUE – Portata dell’obbligo di rinvio dei giudici nazionali di ultima istanza – Eccezioni a tale obbligo – Criteri – Situazioni in cui la corretta interpretazione del diritto dell’Unione si impone con un’evidenza tale da non lasciare adito ad alcun ragionevole dubbio – Requisito, applicabile al giudice nazionale di ultima istanza, di essere convinto che la stessa evidenza si imponga anche agli altri giudici di ultima istanza degli Stati membri e alla Corte – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausole 2 e 3 – Nozione di “lavoratore a tempo determinato” – Componenti del Corpo militare della Croce Rossa italiana – Clausola 5 – Misure volte a prevenire e, se del caso, sanzionare gli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato – Trasformazione dello status di “lavoratore a tempo determinato” in status di “lavoratore a tempo indeterminato” – Clausola 4 – Principio di non discriminazione. — Causa C-389/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce innanzitutto l’ambito dell’eccezione all’obbligo di rinvio pregiudiziale per il giudice di ultima istanza: non serve una dimostrazione "soggettiva" estesa agli altri giudici europei, purché l’evidenza interpretativa sia valutata con criteri oggettivi e rigorosi. Sul lavoro a tempo determinato, la Corte afferma che l’accordo quadro della direttiva 1999/70 può applicarsi anche ai richiami in servizio del personale del Corpo militare della Croce Rossa italiana, se il rapporto è sostanzialmente assimilabile a una successione di rapporti a tempo determinato. In assenza di misure nazionali effettive contro l’abuso, una proroga/rinnovo per anni e senza soluzione di continuità è incompatibile con la clausola 5; invece, la diversa sorte del personale a servizio temporaneo rispetto a quello a servizio continuativo non integra, di per sé, una discriminazione vietata dalla clausola 4.
Obbligo di rinvio pregiudiziale del giudice di ultima istanza e applicabilità della direttiva 1999/70 ai richiami in servizio temporaneo del personale del Corpo militare della Croce Rossa italiana
La questione giuridica
1) Se l’articolo 267 TFUE imponga al giudice nazionale di ultima istanza di dimostrare in modo specifico che anche gli altri giudici di ultima istanza degli Stati membri e la Corte condividerebbero la medesima interpretazione, oppure se sia sufficiente che tale giudice ritenga, sulla base di una valutazione oggettiva, che non sussistono dubbi ragionevoli. 2) Se la clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato osti a una disciplina nazionale che consente la proroga e il rinnovo pluriennale e senza soluzione di continuità dei precetti rivolti ai volontari del Corpo militare della Croce Rossa italiana chiamati a svolgere servizio temporaneo, e se tale disciplina sia compatibile con il principio di non discriminazione della clausola 4, punto 1.
Principio di diritto
Il giudice nazionale di ultima istanza può astenersi dal rinvio pregiudiziale solo quando la corretta interpretazione del diritto dell’Unione si imponga con evidenza tale da non lasciare spazio a ragionevoli dubbi; non è tenuto a provare in modo circostanziato che la stessa lettura sarebbe condivisa da tutti gli altri giudici di ultima istanza e dalla Corte, ma deve formarsi tale convincimento alla luce delle caratteristiche del diritto dell’Unione, delle difficoltà interpretative e del rischio di divergenze. Quanto al merito, la clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro si applica anche a rapporti come quelli del personale del Corpo militare della Croce Rossa italiana chiamato a servizio temporaneo, se qualificabili come rapporti successivi a tempo determinato; in tal caso, osta a una normativa nazionale che consenta proroghe e rinnovi per anni senza soluzione di continuità senza misure effettive di prevenzione e sanzione dell’abuso. Viceversa, la clausola 4, punto 1, non osta a una disciplina che consenta ai chiamati a servizio continuativo di proseguire l’attività dopo la riorganizzazione dell’ente, ma non ai chiamati a servizio temporaneo il cui rapporto è cessato alla data prevista.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 1999/70/CE
- Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (clausole 1, 2, 3, 4 e 5)
- Articolo 288 TFUE
- Articolo 45, paragrafo 4, TFUE
Obbligo di rinvio pregiudiziale e lavoro a tempo determinato nel Corpo militare della Croce Rossa italiana
La pronuncia, resa in rinvio pregiudiziale dal Consiglio di Stato italiano, riguarda da un lato la portata dell’obbligo di rinvio del giudice di ultima istanza ex articolo 267 TFUE e, dall’altro, l’applicabilità della direttiva 1999/70/CE e del relativo accordo quadro a rapporti di servizio del personale del Corpo militare della Croce Rossa italiana. La causa nasce dalla domanda di alcuni appartenenti al Corpo richiamati in servizio temporaneo e poi collocati in congedo a seguito della riorganizzazione dell’ente.
Fatti e procedimento principale
I ricorrenti nel procedimento principale, membri del personale del Corpo militare della Croce Rossa italiana, erano stati richiamati più volte in servizio mediante precetto, in regime di servizio temporaneo, prima del collocamento in congedo disposto al 31 dicembre 2013. Essi chiedevano, da un lato, la stabilizzazione del rapporto con la Croce Rossa italiana e, dall’altro, l’annullamento degli atti di congedo.
Il Consiglio di Stato rilevava che, a seguito della riorganizzazione della Croce Rossa italiana, il personale in servizio continuativo era stato trasferito in un ruolo ad esaurimento, mentre il personale in servizio temporaneo non poteva più essere richiamato oltre una certa data. Il giudice del rinvio riteneva tuttavia di dover interrogare la Corte su due profili: l’obbligo di rinvio per il giudice di ultima istanza e la compatibilità della normativa nazionale con la direttiva 1999/70.
Normativa rilevante
Sul piano del diritto dell’Unione, la Corte richiama:
- l’articolo 267 TFUE;
- la direttiva 1999/70/CE;
- l’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, in particolare le clausole 1, 2, 3, 4 e 5;
- l’articolo 288 TFUE;
- l’articolo 45, paragrafo 4, TFUE, richiamato dal giudice del rinvio ma ritenuto non decisivo.
Sul piano nazionale, vengono in rilievo gli articoli 1626, 1653, 1668 e 1669 del decreto legislativo n. 66/2010, nonché gli articoli 5 e 6 del decreto legislativo n. 178/2012.
Ricevibilità delle questioni
La Corte dichiara irricevibile la prima questione, lettera c), poiché relativa alla responsabilità civile e disciplinare del giudice nazionale e non connessa all’oggetto della controversia principale. Dichiara inoltre irricevibile, in parte, la seconda questione nella misura in cui mirava all’interpretazione del principio di tutela del legittimo affidamento, perché il giudice del rinvio non aveva spiegato la necessità di tale interpretazione ai fini della decisione.
Le altre questioni sono dichiarate ricevibili. In particolare, il fatto che il giudice del rinvio ritenga la risposta già evidente non rende la domanda irricevibile, ma può al più incidere sull’obbligo di rinvio.
Obbligo di rinvio del giudice di ultima istanza ex articolo 267 TFUE
La Corte ribadisce la soluzione già espressa nella propria giurisprudenza recente: il giudice nazionale di ultima istanza può astenersi dal rinvio solo se la corretta interpretazione del diritto dell’Unione si impone con un’evidenza tale da non lasciare adito ad alcun ragionevole dubbio.
La Corte precisa che:
- la valutazione deve tener conto delle caratteristiche proprie del diritto dell’Unione;
- occorre considerare le difficoltà particolari di interpretazione;
- va valutato il rischio di divergenze giurisprudenziali nell’Unione.
Il giudice di ultima istanza non deve dimostrare in modo circostanziato che anche gli altri giudici nazionali supremi e la Corte adotterebbero la medesima interpretazione. È invece sufficiente che egli maturi la convinzione che la stessa evidenza interpretativa si imponga anche ad essi.
Ambito di applicazione dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato
La Corte afferma che l’accordo quadro ha un ambito di applicazione ampio e non esclude in via generale alcun settore particolare. Ne consegue che esso si applica anche ai rapporti di lavoro instaurati con amministrazioni e altri enti del settore pubblico.
La Corte esclude che l’eccezione di cui all’articolo 45, paragrafo 4, TFUE possa incidere sull’ambito di applicazione dell’accordo quadro, poiché la direttiva 1999/70 è stata adottata sulla base delle disposizioni del Trattato relative alla politica sociale e non alla libera circolazione dei lavoratori.
Quanto alla nozione di "contratto di lavoro" o "rapporto di lavoro", la Corte ricorda che la definizione è affidata in linea di principio al diritto nazionale, ma tale discrezionalità non è illimitata: non può svuotare di effetto utile la direttiva né consentire esclusioni arbitrarie. La forma giuridica attribuita dal legislatore nazionale non è decisiva se il rapporto è sostanzialmente assimilabile a un rapporto di lavoro.
Applicazione al personale del Corpo militare della Croce Rossa italiana
La Corte osserva che i membri del personale del Corpo militare della Croce Rossa italiana richiamati a svolgere un servizio temporaneo hanno svolto prestazioni reali ed effettive per l’ente, non meramente marginali o accessorie, mediante precetti prorogati e rinnovati più volte. Viene inoltre richiamato il dato, fornito dal giudice del rinvio, secondo cui essi hanno percepito una forma di retribuzione.
Di conseguenza, se il giudice del rinvio accertasse che tali rapporti sono, secondo il diritto nazionale, veri rapporti di lavoro, essi possono rientrare nella nozione di "lavoratori a tempo determinato" ai sensi della clausola 3 dell’accordo quadro. La natura volontaria o gratuita del servizio, da sola, non basta a escludere l’applicazione dell’accordo se la realtà del rapporto è diversa dalla sua qualificazione formale.
Clausola 5: prevenzione e sanzione dell’abuso
La Corte richiama i principi consolidati sulla clausola 5 dell’accordo quadro:
- essa si applica solo in presenza di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato;
- gli Stati membri devono introdurre almeno una delle misure previste dalla clausola 5, punto 1, lettere a), b) o c), oppure misure equivalenti;
- tali misure devono essere effettive e vincolanti.
Le misure possono riguardare:
- ragioni obiettive che giustifichino il rinnovo;
- durata massima totale dei rapporti successivi;
- numero massimo di rinnovi.
La Corte sottolinea che non è compatibile con l’accordo quadro il rinnovo di rapporti a tempo determinato per soddisfare esigenze permanenti e durevoli, né una disciplina generale e astratta che autorizzi in modo indiscriminato la successione dei rapporti. Inoltre, il consenso del lavoratore al rinnovo non fa venir meno la tutela garantita dall’accordo quadro.
Nel caso concreto, il fascicolo non consentiva alla Corte di verificare se la normativa italiana prevedesse misure effettive di prevenzione e sanzione dell’abuso; tale verifica è rimessa al giudice del rinvio.
La Corte aggiunge che, se non esiste alcun altro rimedio effettivo nel diritto interno, una misura come la conversione o l’equiparazione a personale a tempo indeterminato non permanente può, in astratto, costituire una risposta idonea a sanzionare l’abuso e rimuoverne le conseguenze.
Clausola 4: principio di non discriminazione
Quanto alla terza questione, la Corte interpreta la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro nel senso che essa non osta a una normativa nazionale che, in occasione della riorganizzazione dell’ente, consenta al personale chiamato a svolgere un servizio continuativo di proseguire l’attività, ma non preveda la medesima possibilità per il personale chiamato a svolgere un servizio temporaneo il cui rapporto sia cessato alla data prevista.
La Corte ritiene decisivo che la differenza di trattamento sia collegata alla diversa natura dei rapporti: il rapporto a tempo determinato cessa alla data stabilita, mentre il rapporto a tempo indeterminato prosegue. Tale differenza è inerente alla coesistenza delle due categorie e non integra, di per sé, una discriminazione vietata dall’accordo quadro.
Dispositivo
La Corte conclude affermando che:
- il giudice di ultima istanza può non rinviare se la corretta interpretazione del diritto dell’Unione è evidente oltre ogni ragionevole dubbio, senza dover dimostrare che anche altri giudici supremi e la Corte concorderebbero esplicitamente;
- la clausola 5, punto 1, si applica ai rapporti del personale del Corpo militare della Croce Rossa italiana chiamato a servizio temporaneo, se qualificabili come rapporti successivi a tempo determinato, e osta a proroghe e rinnovi pluriennali senza misure antiabuso;
- la clausola 4, punto 1, non osta alla diversa disciplina riservata al personale a servizio continuativo rispetto a quello a servizio temporaneo, quando quest’ultimo rapporto è cessato alla data prevista.
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