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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-390/22

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 25 gennaio 2024. — Obshtina Pomorie contro «ANHIALO AVTO» OOD. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Okrazhen sad - Burgas. — Rinvio pregiudiziale – Trasporti – Regolamento (CE) n. 1370/2007 – Servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia – Contratti di servizio pubblico – Obblighi di servizio pubblico – Compensazione di servizio pubblico – Articolo 4, paragrafo 1, lettera b) – Contenuto obbligatorio dei contratti di servizio pubblico – Parametri per il calcolo della compensazione di servizio pubblico – Determinazione in anticipo, in modo obiettivo e trasparente, dei parametri – Assenza di procedura di gara – Applicazione delle norme per il calcolo della compensazione contenute nell’allegato al regolamento (CE) n. 1370/2007 – Condizioni previste dalla normativa nazionale per il pagamento della compensazione – Determinazione dell’importo della compensazione nella legge di bilancio dello Stato per l’anno in questione e liquidazione di tale importo a beneficio dell’autorità nazionale competente – Fissazione dei parametri per il calcolo della compensazione mediante rinvio a norme generali. — Causa C-390/22

Giurisprudenza europea62022CJ0390

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte interpreta il regolamento n. 1370/2007 in materia di compensazioni per obblighi di servizio pubblico nel trasporto passeggeri. Esclude che uno Stato membro possa far dipendere il pagamento della compensazione dalla previa iscrizione e assegnazione dei fondi nel bilancio statale, perché ciò altera i parametri di calcolo imposti dal regolamento. Precisa però che i parametri possono essere stabiliti non solo nel contratto, ma anche in norme generali, se predeterminati in modo obiettivo e trasparente.

Compensazioni per obblighi di servizio pubblico nel trasporto passeggeri: il regolamento n. 1370/2007 osta a condizioni nazionali che subordinano il pagamento alla previa iscrizione e assegnazione dei fondi in bilancio, ma consente che i parametri di calcolo siano fissati da norme generali anziché solo nel contratto.

La questione giuridica

1) Se il regolamento (CE) n. 1370/2007 consenta a uno Stato membro di introdurre, mediante norme nazionali, limitazioni o requisiti aggiuntivi per il pagamento delle compensazioni a un operatore di servizio pubblico non previsti dal regolamento, in particolare la condizione che i fondi siano previsti dalla legge di bilancio annuale e versati all’autorità competente. 2) Se l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), i), consenta il pagamento della compensazione quando i parametri di calcolo non sono stabiliti nel contratto di servizio pubblico, ma in norme generali adottate in anticipo, in modo obiettivo e trasparente.

Principio di diritto

L’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1370/2007 osta a un regime nazionale che subordini la compensazione dovuta a un operatore di servizio pubblico al fatto che i relativi fondi siano stati stanziati nella legge di bilancio annuale e trasferiti all’autorità competente, perché tale condizione introduce un parametro di calcolo non previsto dal regolamento, non trasparente e non collegato all’effetto finanziario netto del servizio. Invece, la medesima disposizione non impone che tutti i parametri di calcolo siano contenuti nel contratto di servizio pubblico: essi possono essere fissati anche in norme generali, purché siano determinati in anticipo, in modo obiettivo e trasparente, e nel rispetto dei criteri dell’allegato quando non vi sia gara.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 1370/2007
  • Articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1370/2007
  • Articolo 2, lettere h), i) e l), del regolamento (CE) n. 1370/2007
  • Articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1370/2007
  • Articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1370/2007
  • Articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1370/2007
  • Articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1370/2007
  • Allegato al regolamento (CE) n. 1370/2007

Compensazione per obblighi di servizio pubblico nel trasporto passeggeri

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del giudice regionale di Burgas, nell’ambito di una controversia tra il Comune di Pomorie e l’impresa di trasporti "ANHIALO AVTO" OOD. La questione concerne l’interpretazione del regolamento (CE) n. 1370/2007 sulle compensazioni per servizi pubblici di trasporto passeggeri su strada e per ferrovia, in relazione a un contratto di servizio pubblico aggiudicato direttamente per esigenze di emergenza.

Fatti e procedimento principale

Nel 2013 il Comune di Pomorie aveva concluso con Anhialo un contratto per il trasporto pubblico di passeggeri su alcune linee autobus, dopo un’autorizzazione del governatore dell’oblast di Burgas a procedere a un’aggiudicazione diretta ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 5, del regolamento n. 1370/2007. Il contratto prevedeva che il Comune avrebbe versato all’operatore i fondi corrispondenti, se dovuti, a sovvenzioni e compensazioni per trasporti gratuiti o a tariffa ridotta secondo la normativa nazionale.

A seguito della cessazione del contratto, Anhialo ha chiesto il pagamento della compensazione per il periodo 1º gennaio 2016 - 31 dicembre 2018. Il Comune aveva versato solo una somma corrispondente ai fondi effettivamente ricevuti dal bilancio centrale dello Stato. Una perizia contabile aveva invece quantificato un effetto finanziario netto molto più elevato, e il giudice di primo grado aveva accolto la domanda dell’impresa.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • il considerando 9, 27 e 30 del regolamento n. 1370/2007;
  • l’articolo 1, paragrafo 1, sull’oggetto del regolamento;
  • l’articolo 2, lettere h), i) e l), su aggiudicazione diretta, contratto di servizio pubblico e norma generale;
  • l’articolo 3, paragrafo 1, che impone la forma del contratto di servizio pubblico per la concessione di compensazioni o diritti di esclusiva;
  • l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), sui parametri di calcolo della compensazione;
  • l’articolo 5, paragrafo 5, sui provvedimenti di emergenza e le aggiudicazioni dirette;
  • l’articolo 6, paragrafo 1, e l’allegato, che disciplinano il calcolo della compensazione, soprattutto nei casi senza gara.

Nel diritto bulgaro erano rilevanti la legge sui trasporti su strada e l’ordinanza del 2015, che subordinavano le sovvenzioni alle somme previste dalla legge di bilancio annuale e versate ai comuni, oltre a prevedere che i contratti dovessero contenere i parametri di calcolo della compensazione o della sovvenzione.

Prima questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio chiedeva se uno Stato membro possa subordinare il pagamento della compensazione all’operatore al fatto che i fondi siano stati preventivamente stanziati nella legge di bilancio annuale e trasferiti all’autorità competente.

Ragionamento della Corte sulla prima questione

La Corte ricorda che il regolamento n. 1370/2007 stabilisce un quadro speciale per le compensazioni nel settore del trasporto pubblico e che l’articolo 3, paragrafo 1, richiede che la compensazione sia concessa nell’ambito di un contratto di servizio pubblico. L’articolo 6, paragrafo 1, impone che ogni compensazione rispetti l’articolo 4 e, quando il contratto è aggiudicato senza gara, anche l’allegato.

Secondo la Corte, i parametri di calcolo devono essere stabiliti in anticipo, in modo obiettivo e trasparente, e, nel caso di aggiudicazione diretta, devono essere tali da non superare l’effetto finanziario netto del servizio, tenendo conto dei ricavi e di un profitto ragionevole. Un sistema nazionale che faccia dipendere il pagamento dall’importo annualmente deciso dalla legge di bilancio e dal suo successivo trasferimento al Comune introduce invece un criterio estraneo al regolamento, privo di collegamento con l’effetto finanziario netto e non idoneo a garantire trasparenza e prevedibilità.

Per questo motivo, tale regime eccede il margine di discrezionalità degli Stati membri ed è incompatibile con l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento.

Seconda questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio chiedeva poi se la compensazione possa essere pagata quando i parametri di calcolo non sono fissati nel contratto, ma in norme generali adottate in anticipo in modo obiettivo e trasparente.

Ragionamento della Corte sulla seconda questione

La Corte interpreta la lettera dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), nel senso che il regolamento fa riferimento sia ai contratti di servizio pubblico sia alle norme generali. Ne deriva che i parametri di calcolo non devono necessariamente essere inseriti tutti nel contratto: è sufficiente che siano predeterminati in modo obiettivo e trasparente, anche mediante norme generali.

La Corte valorizza inoltre la nozione ampia di contratto di servizio pubblico, che nel regolamento può includere anche atti legislativi o regolamentari, in ragione delle differenze tra gli ordinamenti nazionali. Sul piano teleologico, la trasparenza è assicurata quando le norme generali fissano ex ante i criteri di calcolo e rispettano, se manca una gara, le regole dell’allegato. In tal caso l’operatore può determinare con precisione la compensazione dovuta.

Decisione e dispositivo

La Corte ha quindi dichiarato che:

  • l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1370/2007 osta a una normativa nazionale che consenta la compensazione solo se i fondi corrispondenti sono stati previsti nella legge di bilancio annuale e versati all’autorità competente;
  • la medesima disposizione non osta a una normativa nazionale che consenta il pagamento della compensazione quando i parametri di calcolo siano fissati in anticipo, in modo obiettivo e trasparente, da norme generali anziché nel contratto di servizio pubblico.

Portata pratica per gli operatori

La pronuncia è rilevante per i rapporti tra enti locali e imprese di trasporto che eseguono obblighi di servizio pubblico. La Corte conferma che il diritto alla compensazione va valutato sulla base dei criteri del regolamento europeo e non può essere reso dipendente da vincoli di bilancio interno estranei all’effetto finanziario netto. Al tempo stesso, ammette che il sistema di calcolo sia costruito tramite atti normativi generali, purché sia sufficientemente predeterminato, trasparente e coerente con l’allegato al regolamento.

Come è indicizzato

Materietrasporti pubbliciservizi pubblici localicompensazioni di servizio pubblicodiritto degli appalti pubblicidiritto dell'unione e normativa nazionale

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