Corte di giustizia, Sentenza C-277/22
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 25 gennaio 2024. — Global NRG Kereskedelmi és Tanácsadó Zrt. contro Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék. — Rinvio pregiudiziale – Mercato interno del gas naturale – Direttiva 2009/73/CE – Articolo 41, paragrafo 17 – Sistema di trasporto del gas naturale – Autorità nazionale di regolazione – Fissazione dei corrispettivi di uso del sistema e di connessione al sistema – Fissazione della retribuzione dei servizi forniti dal gestore del sistema – Nozione di “parte che è stata oggetto di una decisione di un’autorità di regolazione” – Ricorso contro tale decisione – Diritto a un ricorso effettivo – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. — Causa C-277/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che, nel settore del gas naturale, il diritto a impugnare le decisioni dell’autorità nazionale di regolazione non può essere riservato al solo gestore del sistema. Se una decisione sulle tariffe incide direttamente sui diritti o interessi di un operatore del mercato, quest’ultimo deve poter accedere a un ricorso effettivo ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 17, della direttiva 2009/73 e dell’articolo 47 della Carta. La Corte ha inoltre riconosciuto l’effetto diretto di tale disposizione e la necessità, per il giudice nazionale, di disapplicare la norma interna incompatibile.
Legittimazione al ricorso avverso le decisioni dell’autorità di regolazione nel settore del gas naturale: anche l’utente del sistema direttamente inciso dalle tariffe deve poter impugnare la decisione.
La questione giuridica
Se l’articolo 41, paragrafo 17, della direttiva 2009/73/CE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, osti a una normativa nazionale che riconosce come unica "parte che è stata oggetto" della decisione dell’autorità di regolazione il solo gestore del sistema di trasporto, escludendo gli altri operatori del mercato direttamente incisi dalle tariffe, e se un operatore che subisce l’applicazione di tali tariffe debba essere considerato anch’egli destinatario sostanziale della decisione e quindi legittimato a ricorrere.
Principio di diritto
L’articolo 41, paragrafo 17, della direttiva 2009/73, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, impone agli Stati membri di garantire un ricorso effettivo non solo al gestore del sistema, ma a qualsiasi operatore i cui diritti possano essere incisi da una decisione dell’autorità di regolazione che fissa tariffe, corrispettivi di connessione o metodologie di calcolo. Una normativa nazionale che riservi in via esclusiva la qualità di "parte oggetto della decisione" al solo gestore del sistema è quindi contraria al diritto dell’Unione; la disposizione della direttiva ha effetto diretto ed il giudice nazionale deve disapplicare la norma interna incompatibile se non sia possibile un’interpretazione conforme.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2009/73/CE
- Articolo 32 direttiva 2009/73/CE
- Articolo 41, paragrafi 1, 6, 10 e 17, direttiva 2009/73/CE
- Regolamento (CE) n. 715/2009
- Articolo 13, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 715/2009
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Legittimazione al ricorso contro le decisioni tariffarie nel mercato del gas naturale
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale della Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale, Ungheria) in una controversia tra una società operante nel commercio di gas naturale e l’autorità ungherese di regolazione del settore energetico. Oggetto della lite è la legittimità di una decisione regolatoria che fissa i corrispettivi di uso del sistema di trasporto del gas, i corrispettivi di connessione e la remunerazione di alcuni servizi del gestore del sistema.
Fatti e procedimento principale
La decisione impugnata nel giudizio nazionale, adottata il 10 agosto 2021, fissava per un periodo pluriennale la tariffa speciale applicabile e gli importi dei corrispettivi di connessione ai gasdotti. Essa si fondava su una precedente decisione del 30 marzo 2021 relativa al metodo di calcolo del prezzo di riferimento, che era stata annullata con effetto retroattivo dalla Kúria a seguito di ricorso della stessa Global NRG.
La Global NRG ha impugnato anche la decisione successiva, sostenendo che fosse illegittima perché basata su una decisione precedente annullata e perché le tariffe sarebbero state fissate in violazione del regolamento (UE) 2017/460. Il regolatore ha eccepito il difetto di legittimazione sostanziale della società, sostenendo che solo il gestore del sistema era parte del procedimento regolatorio e destinatario della decisione.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio ha chiesto in sostanza:
- se l’articolo 41, paragrafo 17, della direttiva 2009/73, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, osti a una disciplina nazionale che riconosce la qualità di parte oggetto della decisione soltanto al gestore del sistema di trasporto;
- se, in un caso come quello di specie, un operatore del mercato che paga le tariffe fissate dalla decisione debba essere considerato anch’egli parte oggetto della decisione e quindi titolare del diritto di ricorso.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il considerando 33 della direttiva 2009/73, che collega il diritto di ricorso a un organo indipendente;
- l’articolo 32, paragrafo 1, della direttiva 2009/73, in tema di accesso dei terzi alle reti;
- l’articolo 41, paragrafi 1, 6, 10 e 17, della direttiva 2009/73, che attribuisce alle autorità nazionali di regolazione il potere di fissare o approvare tariffe e metodologie e impone meccanismi di ricorso;
- l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 715/2009, che richiede tariffe trasparenti, non discriminatorie e proporzionate;
- l’articolo 47 della Carta, quale parametro di tutela giurisdizionale effettiva.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda che il diritto dell’Unione impone agli Stati membri di prevedere meccanismi adeguati che consentano alla parte oggetto di una decisione dell’autorità di regolazione di adire un organo indipendente. Questo requisito discende dal principio generale della tutela giurisdizionale effettiva sancito dall’articolo 47 della Carta.
Per interpretare la nozione di "parte che è stata oggetto" della decisione, la Corte richiama la propria giurisprudenza precedente, in particolare:
- la sentenza Arcor, da cui risulta che può essere considerato parte oggetto della decisione anche un operatore non formalmente destinatario, se i suoi diritti sono potenzialmente lesi;
- la sentenza E.ON Földgáz Trade, che, nel quadro della disciplina del gas, ha già riconosciuto la legittimazione di un operatore direttamente inciso da una decisione dell’autorità regolatoria.
La Corte sottolinea che le decisioni tariffarie dell’autorità nazionale incidono su diritti che il diritto dell’Unione attribuisce agli operatori: tariffe e corrispettivi devono essere proporzionati, trasparenti e non discriminatori. Se una decisione di fissazione delle tariffe può ledere tali diritti, l’operatore interessato deve essere considerato parte oggetto della decisione, anche se non è il gestore del sistema.
Effetto diretto e disapplicazione della norma nazionale
La Corte affronta anche il problema dell’attuazione nazionale. Precisa che, se la norma interna non può essere interpretata conformemente al diritto dell’Unione, il giudice nazionale deve disapplicarla solo se la disposizione europea invocata ha effetto diretto.
Secondo la Corte, l’articolo 41, paragrafo 17, della direttiva 2009/73 è sufficientemente preciso e incondizionato: impone agli Stati membri un obbligo chiaro di istituire ricorsi idonei a favore delle parti lese, lasciando solo un margine sulle modalità organizzative del rimedio. Di conseguenza, tale disposizione ha effetto diretto e può essere invocata dal singolo contro un’autorità pubblica.
Decisione e principio affermato
La Corte conclude che l’articolo 41, paragrafo 17, della direttiva 2009/73, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, osta a una normativa nazionale che riservi al solo gestore del sistema la qualità di parte oggetto della decisione regolatoria e, quindi, il diritto di proporre ricorso effettivo.
Il principio affermato è che ogni operatore del mercato del gas naturale i cui diritti possano essere incisi dalla decisione tariffaria dell’autorità di regolazione deve poter impugnare tale decisione dinanzi a un organo indipendente, senza che il diritto nazionale possa limitarne la legittimazione al solo gestore del sistema.
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