Corte di giustizia, Sentenza C-810/21
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 25 gennaio 2024. — Caixabank SA e a. contro WE e a. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dall'Audiencia Provincial de Barcelona. — Rinvio pregiudiziale - Tutela dei consumatori - Direttiva 93/13/CEE - Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori - Spese derivanti dalla formalizzazione del contratto di mutuo ipotecario - Ripetizione delle somme versate in virtù di una clausola dichiarata abusiva - Dies a quo del termine di prescrizione dell’azione di ripetizione. — Cause riunite da C-810/21 a C-813/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha esaminato il regime di prescrizione applicabile alle azioni di ripetizione delle spese di mutuo ipotecario pagate in base a una clausola abusiva. Ha ritenuto incompatibile con la direttiva 93/13 un’interpretazione nazionale che faccia decorrere il termine dall’ultimo pagamento senza verificare se il consumatore abbia avuto la possibilità reale di conoscere i propri diritti. Ha inoltre escluso che una giurisprudenza nazionale consolidata basti, di per sé, a dimostrare la conoscenza, da parte del consumatore, del carattere abusivo della clausola e delle conseguenze giuridiche.
Tutela dei consumatori: compatibilità con la direttiva 93/13/CEE del dies a quo della prescrizione dell’azione di ripetizione delle spese di mutuo ipotecario pagate in base a una clausola abusiva.
La questione giuridica
Se, dopo la declaratoria di nullità di una clausola abusiva che impone al consumatore le spese di stipulazione del mutuo ipotecario, sia compatibile con la direttiva 93/13/CEE un termine di prescrizione decennale dell’azione restitutoria che decorre dall’ultimo pagamento delle spese, senza richiedere che il consumatore conosca la valutazione giuridica dei fatti; se, in caso di rilievo della conoscenza giuridica, tale conoscenza debba risultare da una giurisprudenza nazionale consolidata o da altre circostanze; e se la consapevolezza del carattere abusivo debba maturare prima dell’inizio o prima della scadenza del termine.
Principio di diritto
La Corte afferma che gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letti alla luce del principio di effettività, ostano a una lettura del diritto nazionale secondo cui l’azione restitutoria del consumatore per le spese di un mutuo ipotecario, fondata sulla nullità di una clausola abusiva, è soggetta a una prescrizione decennale che decorre automaticamente dall’ultimo pagamento delle spese, senza considerare la conoscenza da parte del consumatore dei diritti che gli derivano dalla direttiva. Inoltre, la Corte esclude che la mera esistenza di una giurisprudenza nazionale consolidata possa essere presunta idonea a dimostrare tale conoscenza del consumatore.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 93/13/CEE
- Articolo 2, lettera b), direttiva 93/13/CEE
- Articolo 6, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 7, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 121-20 del codice civile catalano
- Articolo 121-23 del codice civile catalano
- Articolo 121-11 del codice civile catalano
- Articolo 1303 del Código Civil spagnolo
Prescrizione dell’azione restitutoria per spese di mutuo ipotecario e direttiva 93/13/CEE
La sentenza riguarda quattro rinvii pregiudiziali riuniti proposti dall’Audiencia Provincial de Barcelona in controversie tra vari consumatori e banche spagnole. Al centro vi è la compatibilità con la direttiva 93/13/CEE del termine di prescrizione applicabile all’azione di ripetizione delle somme pagate in esecuzione di una clausola abusiva che poneva a carico del mutuatario le spese di stipulazione del mutuo ipotecario.
Fatti e procedimento principale
Nei procedimenti principali, i consumatori avevano stipulato contratti di mutuo ipotecario con diversi istituti di credito tra il 2004 e il 2006. Le spese notarili, di registrazione e di gestione del contratto erano state pagate dai mutuatari e, successivamente, questi avevano agito per far annullare la clausola che imponeva loro tali costi e per ottenerne la restituzione.
Le banche avevano opposto la prescrizione dell’azione restitutoria, richiamando l’articolo 121-20 del codice civile catalano, che prevede un termine decennale. In primo grado, in alcuni casi l’eccezione era stata respinta, in altri accolta. Il giudice del rinvio ha osservato che, secondo la giurisprudenza nazionale, il termine potrebbe decorrere dall’esaurimento degli effetti della clausola, cioè dall’ultimo pagamento, ma ha sollevato dubbi circa la compatibilità di tale impostazione con il principio di effettività del diritto dell’Unione.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13, sulla definizione di consumatore;
- l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, secondo cui le clausole abusive non vincolano il consumatore;
- l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, relativo ai mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive.
Sul piano nazionale sono richiamati gli articoli 121-20, 121-23 e 121-11 del codice civile catalano, oltre all’articolo 1303 del Código Civil, che disciplina gli effetti restitutori della nullità.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:
- se sia conforme alla direttiva 93/13 subordinare l’azione restitutoria a un termine di prescrizione decennale che decorre dall’ultimo pagamento delle spese, senza considerare la conoscenza da parte del consumatore della valutazione giuridica dei fatti;
- se, qualora tale conoscenza sia necessaria, essa debba essere collegata a una giurisprudenza nazionale consolidata o ad altre circostanze;
- se il consumatore debba conoscere il carattere abusivo della clausola prima che il termine inizi a decorrere o prima che scada.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda innanzitutto che, in assenza di disciplina unionale specifica, spetta all’ordinamento nazionale regolare le modalità procedurali delle azioni fondate sul diritto dell’Unione, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività.
La Corte ribadisce poi la propria giurisprudenza secondo cui la direttiva 93/13 non osta, in linea di principio, a che l’azione restitutoria sia soggetta a prescrizione, purché ciò non renda impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti del consumatore. Ai fini del principio di effettività rilevano sia la durata del termine sia le modalità della sua applicazione, compreso il dies a quo.
Nel caso esaminato, la Corte osserva che non basta che il termine inizi a decorrere quando il consumatore conosce i fatti che rendono abusiva la clausola; occorre anche che egli abbia la possibilità di conoscere i diritti derivanti dalla direttiva 93/13 e disponga di tempo sufficiente per preparare e proporre un ricorso effettivo. Perciò, una disciplina che faccia decorrere il termine dall’ultimo pagamento, senza tener conto di tali aspetti, non è conforme al principio di effettività.
Quanto alla seconda parte della prima questione, la Corte afferma che non può presumersi che il consumatore conosca la giurisprudenza nazionale, anche se consolidata. Tale conoscenza può invece essere ragionevolmente richiesta al professionista, che dispone di una posizione informativa privilegiata e che inserisce professionalmente le clausole nei contratti standardizzati.
Decisione e principio affermato
La Corte conclude che gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letti alla luce del principio di effettività, ostano a un’interpretazione giurisprudenziale nazionale secondo cui l’azione di ripetizione delle spese di mutuo ipotecario, conseguente alla nullità di una clausola abusiva, si prescrive in dieci anni decorrenti dall’ultimo pagamento, senza considerare la conoscenza da parte del consumatore della valutazione giuridica dei fatti.
La Corte aggiunge che la mera esistenza di una giurisprudenza nazionale consolidata non può essere sufficiente, da sola, a dimostrare la conoscenza, da parte del consumatore, del carattere abusivo della clausola e delle conseguenze giuridiche che ne derivano.
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