Corte di giustizia, Sentenza C-58/22
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 25 gennaio 2024. — Procedimento penale a carico di NR. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Craiova. — Rinvio pregiudiziale – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 50 – Principio del ne bis in idem – Azioni penali esercitate in rem – Ordinanza di archiviazione adottata da un pubblico ministero – Ammissibilità di ulteriori azioni penali esercitate in personam per i medesimi fatti – Condizioni che devono essere soddisfatte per poter considerare che nei confronti di una persona è stata pronunciata una sentenza penale definitiva – Necessità di un’istruzione approfondita – Mancata audizione di un eventuale testimone – Mancata audizione della persona interessata in qualità di “indagato”. — Causa C-58/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia ha chiarito che un’ordinanza di archiviazione può attivare la tutela del ne bis in idem solo se estingue definitivamente l’azione penale e segue un effettivo esame nel merito della responsabilità della persona interessata. Nel caso rumeno, la Corte ha ritenuto che spetti al giudice nazionale verificare se l’archiviazione sia stata adottata dopo un’istruzione approfondita e senza limitarsi a motivi procedurali. In assenza di tale esame, la seconda azione penale per gli stessi fatti non è preclusa.
Ne bis in idem e ordinanza di archiviazione del pubblico ministero: quando può considerarsi decisione definitiva idonea a precludere nuove azioni penali per i medesimi fatti
La questione giuridica
Se l’articolo 50 della Carta, in combinato disposto con la decisione 2006/928/CE, osti a che una persona sia sottoposta a una seconda azione penale per gli stessi fatti, con diversa qualificazione giuridica, quando in precedenza è stata adottata un’ordinanza di archiviazione del pubblico ministero divenuta definitiva; in particolare, se tale ordinanza possa essere considerata una "sentenza penale definitiva" anche quando non vi è stato un esame della situazione giuridica della persona come responsabile, sul piano penale, dei fatti, tenendo conto dell’eventuale mancanza di una istruzione approfondita e della mancata audizione di alcuni soggetti.
Principio di diritto
Il principio del ne bis in idem di cui all’articolo 50 della Carta osta a nuove azioni penali solo se la precedente decisione è definitiva e fondata su un esame nel merito della responsabilità penale della persona. Un’ordinanza di archiviazione del pubblico ministero non può valere come decisione definitiva idonea a precludere un secondo procedimento quando dalle indagini non risulta che sia stata esaminata la posizione della persona come possibile responsabile penale dei fatti contestati; se manca tale esame nel merito, la persona non può essere considerata definitivamente assolta ai sensi dell’articolo 50 della Carta.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 19, paragrafo 3, lettera b), TUE
- Decisione 2006/928/CE
- Decisione quadro 2003/568/GAI
- Articoli 2 e 4 della decisione quadro 2003/568/GAI
- Articolo 4 del protocollo n. 7 alla CEDU
- Articolo 335 del codice di procedura penale rumeno
- Articolo 6 del codice di procedura penale rumeno
- Articoli 207, 289 e 308 del codice penale rumeno
- Articolo 6 della legge n. 78/2000
Ne bis in idem e ordinanza di archiviazione del pubblico ministero: quando può considerarsi decisione definitiva idonea a precludere nuove azioni penali per i medesimi fatti
La Corte di giustizia, Prima Sezione, si pronuncia in un rinvio pregiudiziale della Curtea de Apel Craiova relativo a un procedimento penale per corruzione passiva a carico di NR. La questione centrale riguarda l’effetto preclusivo, ai fini dell’articolo 50 della Carta, di una precedente ordinanza di archiviazione adottata da una procura rumena in un diverso procedimento concernente fatti connessi.
Fatti e procedimento principale
NR, presidente di una società cooperativa, era stata coinvolta in due procedimenti penali originati da denunce presentate dagli stessi soggetti dopo un conflitto interno alla cooperativa. Nel procedimento 673/P/2016, avente ad oggetto l’estorsione, il pubblico ministero aveva disposto l’archiviazione; la successiva riapertura era stata respinta dal giudice della sezione preliminare, rendendo definitiva l’archiviazione. Parallelamente, nel procedimento 47/P/2016, NR era stata rinviata a giudizio per corruzione passiva e condannata in primo grado. La Corte d’appello rumena, investita del riesame, si è chiesta se l’archiviazione definitiva del primo procedimento impedisse il secondo, per effetto del ne bis in idem.
Normativa rilevante
La Corte richiama anzitutto l’articolo 50 della Carta, sul divieto di doppio giudizio e doppia punizione, e l’articolo 51, paragrafo 1, della Carta, per verificare l’ambito di applicazione dei diritti fondamentali dell’Unione. Viene inoltre richiamata la decisione 2006/928/CE, che istituisce il meccanismo di cooperazione e verifica per la Romania, ma la Corte precisa che non è necessario pronunciarsi sulla sua rilevanza per la soluzione della controversia. Quanto al diritto penale sostanziale, il rinvio si colloca nel contesto dell’attuazione rumena della decisione quadro 2003/568/GAI, in particolare degli articoli 2 e 4, tramite le disposizioni interne sugli illeciti di corruzione.
Competenza della Corte e applicabilità della Carta
Il governo rumeno sosteneva l’irricevibilità del rinvio, assumendo che la fattispecie non rientrasse nell’attuazione del diritto dell’Unione. La Corte respinge tale eccezione: osserva che le disposizioni nazionali applicate nel procedimento principale danno esecuzione alla decisione quadro 2003/568/GAI, sicché il requisito dell’attuazione del diritto dell’Unione è soddisfatto e la Carta si applica.
Ragionamento della Corte sulla condizione "bis"
La Corte ricorda che il ne bis in idem richiede due condizioni cumulative:
- una decisione definitiva anteriore;
- l’identità dei fatti.
Quanto alla prima condizione, la Corte precisa che una decisione del pubblico ministero può rientrare nell’articolo 50 della Carta solo se pone definitivamente fine all’azione penale e se è stata adottata all’esito di un esame nel merito. Non è decisiva la sola forma dell’atto né il fatto che sia stato emesso da una procura. Ciò che conta è che l’autorità abbia valutato la responsabilità penale della persona interessata sulla base degli elementi raccolti.
La Corte richiama la propria giurisprudenza e quella della Corte EDU, secondo cui un vero esame nel merito presuppone un’istruzione approfondita: raccolta e analisi delle prove, valutazione della partecipazione dell’interessato ai fatti e adozione di una decisione motivata sulla base di tali elementi. La mancata audizione della vittima o di eventuali testimoni può essere indice del fatto che tale approfondimento non vi sia stato.
Applicazione al caso concreto
Nel caso di specie, la Corte osserva che l’ordinanza di archiviazione era stata preceduta da una relazione della polizia e da alcuni elementi probatori, come l’audizione di NR e dei denuncianti e la registrazione audio della riunione della cooperativa. Questi elementi suggeriscono un certo esame nel merito. Tuttavia, la mancata audizione di altri partecipanti alla riunione potrebbe indicare che non vi sia stata una valutazione piena della posizione di NR come possibile autrice del reato.
Per questo motivo, la Corte non afferma in astratto che l’archiviazione sia o non sia definitiva ai fini del ne bis in idem, ma rimette al giudice nazionale il compito di verificare se l’archiviazione sia stata effettivamente adottata dopo un esame nel merito e non per meri motivi procedurali.
Condizione "idem" e irrilevanza della diversa qualificazione giuridica
Per la seconda condizione, la Corte ribadisce che il criterio decisivo è l’identità dei fatti materiali, non la qualificazione giuridica nazionale o il bene giuridico tutelato. Di conseguenza, il fatto che nel primo procedimento si procedesse per estorsione e nel secondo per corruzione passiva è irrilevante, se i fatti storici sono gli stessi. Rileva invece che il primo procedimento fosse stato esercitato in rem, poiché il governo rumeno sosteneva che NR non avesse formalmente assunto la qualità di indagato nel procedimento 673/P/2016.
La Corte precisa però che, perché vi sia una "sentenza penale definitiva" ai sensi dell’articolo 50, occorre che dalle indagini risulti chiaramente che la situazione giuridica della persona sia stata esaminata come responsabile penale dei fatti contestati, indipendentemente dal fatto che l’indagine sia stata avviata in rem o in personam. Se ciò non emerge, l’archiviazione non può impedire una successiva azione penale.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde che una persona non può essere considerata definitivamente assolta, ai sensi dell’articolo 50 della Carta, per effetto di un’ordinanza di archiviazione del pubblico ministero quando tale ordinanza sia stata adottata senza un esame della sua situazione giuridica in qualità di responsabile, sul piano penale, dei fatti integrativi del reato addebitato. Spetta al giudice nazionale verificare concretamente se, nel caso specifico, l’archiviazione sia stata preceduta da una valutazione nel merito e da un’istruzione approfondita.
Principi affermati
- Il ne bis in idem richiede una decisione definitiva e un esame nel merito.
- Un’ordinanza di archiviazione può produrre effetto preclusivo solo se la responsabilità penale della persona è stata effettivamente valutata.
- La mancanza di audizione di soggetti rilevanti può essere indice dell’assenza di un’istruzione approfondita.
- La diversa qualificazione giuridica dei fatti non impedisce l’applicazione del ne bis in idem se i fatti materiali sono identici.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 25 gen 2024Corte di giustizia, Sentenza C-687/21
- Sentenza · 25 gen 2024Corte di giustizia, Sentenza C-810/21
- Sentenza · 25 gen 2024Corte di giustizia, Sentenza C-277/22
- Sentenza · 25 gen 2024Corte di giustizia, Sentenza C-334/22
- Sentenza · 25 gen 2024Corte di giustizia, Sentenza C-389/22
- Sentenza · 25 gen 2024Corte di giustizia, Sentenza C-390/22
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →