Corte di giustizia, Sentenza C-687/21
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 25 gennaio 2024. — BL contro MediaMarktSaturn Hagen-Iserlohn GmbH. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Hagen. — Rinvio pregiudiziale – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Interpretazione degli articoli 5, 24, 32 e 82 – Esame della validità dell’articolo 82 – Irricevibilità della domanda di esame della validità – Diritto al risarcimento del danno causato dal trattamento di tali dati effettuato in violazione di tale regolamento – Trasmissione di dati a un terzo non autorizzato a causa di un errore commesso da dipendenti del titolare del trattamento – Valutazione dell’adeguatezza delle misure di protezione attuate dal titolare del trattamento – Funzione compensativa svolta dal diritto al risarcimento – Incidenza della gravità della violazione – Necessità di dimostrare l’esistenza di un danno causato da detta violazione – Nozione di “danno immateriale”. — Causa C-687/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in un rinvio del giudice tedesco, chiarisce diversi profili dell'articolo 82 RGPD in un caso di consegna per errore a un terzo di documenti cartacei contenenti dati personali. Viene dichiarata irricevibile la questione sulla validità dell'articolo 82, mentre sul merito la Corte ribadisce che il risarcimento RGPD è compensativo e non punitivo. Precisa inoltre che non basta la sola violazione per ottenere il risarcimento: occorre provare un danno effettivo, anche immateriale, e che la semplice negligenza del personale non dimostra automaticamente l'inadeguatezza delle misure di sicurezza del titolare. Il timore di un futuro uso abusivo può integrare un danno immateriale solo se fondato e non meramente ipotetico.
Risarcimento ex RGPD per consegna erronea di documenti contenenti dati personali a un terzo non autorizzato: validità/interpretazione dell'articolo 82, nesso tra violazione e danno immateriale, e funzione compensativa del risarcimento.
La questione giuridica
Se l'articolo 82 RGPD sia invalido per asserita indeterminatezza; se il risarcimento richieda la prova di un danno oltre alla violazione; se la consegna per errore di documenti con dati personali a un terzo integri di per sé una violazione e basti a provare misure di sicurezza inadeguate; se il diritto al risarcimento abbia funzione punitiva o compensativa; se la gravità della violazione incida sull'ammontare del risarcimento; e se il timore di un futuro uso o diffusione abusivi, in assenza di effettiva conoscenza dei dati da parte del terzo, possa costituire danno immateriale.
Principio di diritto
L'articolo 82 RGPD è valido e va interpretato nel senso che il risarcimento ha funzione esclusivamente compensativa: la gravità della violazione non incide sull'importo, che deve coprire integralmente il danno concretamente subito. La mera consegna per errore di documenti contenenti dati personali a un terzo non autorizzato non basta, da sola, a dimostrare misure di sicurezza inadeguate; spetta al titolare provare l'adeguatezza delle misure adottate. Il diritto al risarcimento presuppone la prova cumulativa di violazione, danno e nesso causale; un timore fondato di futura diffusione o uso abusivo può costituire danno immateriale, ma non un rischio meramente ipotetico, specie se il terzo non ha preso conoscenza dei dati.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (UE) 2016/679
- Articolo 2, paragrafo 1, RGPD
- Articolo 4, punti 1, 7, 10 e 12, RGPD
- Articolo 5, paragrafo 1, lettera f), e paragrafo 2, RGPD
- Articolo 6, paragrafo 1, RGPD
- Articolo 24, paragrafi 1 e 2, RGPD
- Articolo 32, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, RGPD
- Articolo 82 RGPD
- Articolo 83 RGPD
- Articolo 84 RGPD
Risarcimento ex RGPD per consegna erronea di documenti a un terzo non autorizzato
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell'Amtsgericht Hagen in materia di protezione dei dati personali e responsabilità risarcitoria ex articolo 82 del regolamento (UE) 2016/679. La controversia oppone una persona fisica al titolare del trattamento, dopo che documenti cartacei contenenti dati personali erano stati consegnati per errore a un terzo non autorizzato.
Fatti e procedimento principale
BL aveva acquistato un elettrodomestico presso la Saturn/MediaMarktSaturn. Per la vendita e il finanziamento erano stati raccolti e stampati dati personali quali nome, indirizzo, luogo di residenza, datore di lavoro, redditi e coordinate bancarie. Al momento della consegna, un altro cliente riceveva per errore sia l'elettrodomestico sia i documenti contenenti i dati; l'errore veniva corretto entro circa mezz'ora, con restituzione del materiale al cliente interessato.
BL agiva in giudizio chiedendo il risarcimento del danno immateriale, sostenendo di aver subito una perdita di controllo sui propri dati e il timore di un loro possibile uso futuro abusivo. La società resistente contestava sia la violazione del RGPD sia l'esistenza di un danno, rilevando che il terzo non aveva utilizzato i dati in modo abusivo.
Questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio sollevava sette questioni, riguardanti in sintesi:
- la validità dell'articolo 82 RGPD per asserita indeterminatezza;
- la necessità di provare, oltre alla violazione, un danno materiale o immateriale;
- la sufficienza della consegna erronea di documenti a un terzo per integrare una violazione del RGPD;
- l'eventuale rilevanza dell'adeguatezza delle misure tecniche e organizzative ex articoli 5, 24 e 32 RGPD;
- la configurabilità di un danno immateriale in presenza del solo timore di futura diffusione o uso abusivo;
- il peso della gravità della violazione nella liquidazione del risarcimento;
- la natura compensativa o punitiva del risarcimento.
Ricevibilità della questione sulla validità dell'articolo 82 RGPD
La Corte dichiara irricevibile la prima questione. Il giudice del rinvio non aveva indicato motivi precisi di invalidità, come richiesto dall'articolo 94, lettera c), del regolamento di procedura della Corte. In mancanza di un'esposizione adeguata delle ragioni che avrebbero dovuto fondare il controllo di validità, la Corte non può esaminare la questione.
Adeguatezza delle misure di sicurezza e consegna erronea dei documenti
Esaminando congiuntamente le questioni terza e quarta, la Corte interpreta gli articoli 5, 24, 32 e 82 RGPD nel senso che la sola circostanza che alcuni dipendenti abbiano consegnato per errore a un terzo non autorizzato un documento contenente dati personali non basta, di per sé, a concludere che le misure tecniche e organizzative del titolare fossero inadeguate.
La Corte richiama il principio di responsabilizzazione del titolare del trattamento: l'adeguatezza delle misure va valutata in concreto, alla luce della natura, del contesto, dell'oggetto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi connessi. In un'azione ex articolo 82 RGPD, il titolare conserva la possibilità di dimostrare che, nonostante l'errore del personale, le misure adottate erano adeguate. Il giudice nazionale non può quindi fondare la decisione solo sull'errore materiale, ma deve considerare tutti gli elementi di prova prodotti dal titolare.
Funzione del risarcimento ex articolo 82 RGPD
La Corte ribadisce che il diritto al risarcimento previsto dall'articolo 82, paragrafo 1, RGPD ha funzione compensativa e non punitiva. Esso è distinto dalle sanzioni amministrative pecuniarie e dalle altre sanzioni previste dagli articoli 83 e 84 RGPD, che svolgono invece una funzione più marcatamente punitiva/dissuasiva.
Ne consegue che il risarcimento pecuniario deve compensare integralmente il danno concretamente subito, senza assumere una funzione sanzionatoria assimilabile a una penale contrattuale.
Irrilevanza della gravità della violazione ai fini della quantificazione del risarcimento
La Corte afferma che l'articolo 82 RGPD non impone di prendere in considerazione il livello di gravità della violazione commessa dal titolare del trattamento ai fini della liquidazione del danno. La responsabilità sorge sulla base dell'esistenza della violazione, del danno e del nesso causale, ma l'importo del risarcimento va determinato in modo da ristabilire integralmente il pregiudizio subito, non in funzione della gravità della condotta illecita.
Necessità di provare un danno effettivo
Rispondendo alla seconda questione, la Corte precisa che la persona che chiede il risarcimento deve dimostrare non solo la violazione del RGPD, ma anche che tale violazione le ha causato un danno materiale o immateriale. La mera violazione, di per sé, non basta a fondare il diritto al risarcimento.
La Corte ribadisce inoltre che, per il danno immateriale, non è richiesto il superamento di una soglia minima di gravità, ma è comunque necessaria la prova di conseguenze negative effettive riconducibili alla violazione.
Nozione di danno immateriale e timore di futura diffusione dei dati
Quanto alla quinta questione, la Corte afferma che il semplice timore di una futura diffusione o di un futuro utilizzo abusivo può, in linea di principio, rientrare nella nozione autonoma e uniforme di "danno immateriale" ex articolo 82, paragrafo 1, RGPD. Tuttavia, il timore deve essere fondato e verificato dal giudice nazionale; non è sufficiente un rischio meramente ipotetico.
Nel caso concreto, poiché il documento era stato restituito in tempi brevi e il terzo non aveva preso conoscenza dei dati, il solo timore astratto di un eventuale uso futuro abusivo non basta a integrare un danno immateriale risarcibile. Occorre dunque una prova effettiva del pregiudizio lamentato.
Dispositivo
La Corte dichiara irricevibile la prima questione e risponde alle altre nel senso che:
- l'errore dei dipendenti nella consegna di documenti non basta, da solo, a provare l'inadeguatezza delle misure di sicurezza;
- il risarcimento ex articolo 82 RGPD è compensativo, non punitivo;
- la gravità della violazione non deve essere considerata nella quantificazione del danno;
- il ricorrente deve provare sia la violazione sia il danno e il nesso causale;
- il timore di futura diffusione o uso abusivo, da solo e in assenza di effettiva conoscenza dei dati da parte del terzo, non costituisce necessariamente danno immateriale risarcibile.
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