Sentenza n. 837/2026 - Palermo, Sezione 3
per l'ottemperanza 1) Della Sentenza n. 3643/2024 resa a definizione del procedimento R.G. n. 5772/2024, dal Tribunale Ordinario di Palermo Sezione Lavoro, pubblicata in data 18.09.2024 e notificata in pari data; 2) Della Sentenza n. 1591/2025 resa a definizione del procedimento R.G. n. 13281/2023, dal Tribunale Ordinario di Palermo, Sezione Lavoro, pubblicata in data 2.04.2025 e notificata il 3.4.25.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di due sentenze del Tribunale ordinario di Palermo che riconoscevano il diritto alla Carta Docente e condannavano il Ministero all'attribuzione di complessivi euro 3.000,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza alle sentenze del Tribunale ordinario di Palermo n. 3643/2024 e n. 1591/2025. La prima aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 500,00 mediante emissione della Carta Docente o di analoghi buoni elettronici; la seconda aveva dichiarato il diritto della ricorrente alla Carta Docente, per euro 500,00 annui, relativamente agli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2022/2023, condannando il Ministero all'emissione della carta e all'accredito di euro 2.500,00, oltre accessori. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'amministrazione nonostante il passaggio in giudicato dei titoli e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 dalla notificazione dei titoli.
La decisione
Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti per l'ottemperanza, rilevando il passaggio in giudicato delle sentenze e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Ha quindi accolto il ricorso e ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione ai titoli, provvedendo al pagamento delle spettanze riconosciute, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio, da attivare su istanza della parte entro ulteriori sessanta giorni. Il commissario è tenuto a operare tramite il Processo Amministrativo Telematico; l'incarico è obbligatorio e non comporta compenso aggiuntivo, rientrando nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il TAR ha inoltre precisato che il ritardo nell'esecuzione può comportare responsabilità amministrativa. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 552,00, oltre accessori di legge, per spese di lite.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie a rendere effettiva l'ottemperanza, compresa la nomina di un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il decorso del termine previsto dalla disposizione, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo, costituisce nella fattispecie un presupposto per procedere all'esecuzione nei confronti dell'amministrazione.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È la disposizione posta a fondamento del diritto riconosciuto dal giudice ordinario alla Carta Docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola sull'assenza di compenso per il commissario ad acta, prevista per l'ottemperanza relativa ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è applicabile analogicamente anche alle condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto.
art. 26 c.p.a.
Il regime delle spese segue la soccombenza.
art. 91 c.p.c.
In applicazione del principio di soccombenza, l'amministrazione è stata condannata al rimborso delle spese di giudizio.
Massime di principio
- L'ottemperanza a una sentenza di condanna dell'amministrazione è ammissibile quando il titolo sia passato in giudicato e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'amministrazione di eseguire integralmente il titolo entro un termine e nominare, per l'eventuale inerzia, un commissario ad acta con un ulteriore termine e su istanza della parte interessata.
- L'incarico di commissario ad acta quale ausiliario del giudice ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato né impedito da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
- La disciplina che esclude il compenso del commissario ad acta nei giudizi di ottemperanza relativi alle condanne pecuniarie ex legge n. 89/2001 può essere applicata analogicamente alle altre condanne al pagamento di somme di denaro quando il commissario appartenga alla stessa amministrazione resistente e l'attività rientri nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
- Il commissario ad acta nominato dal giudice amministrativo deve depositare atti e documenti esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando la modulistica prevista per gli ausiliari del giudice.
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