Cassazione Penale, Sentenza n. 9973/2022 del 22/03/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Avezzano che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di ricettazione ascritto a Cappelletti (fatto accertato il 24/07/2013). Il Procuratore Generale deduceva la violazione di legge nella determinazione del termine massimo di prescrizione, sostenendo che il Tribunale avesse errato nel calcolo
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato: ha verificato che il Tribunale aveva erroneamente computato il termine di prescrizione in sette anni e sei mesi. Tenuto conto della pena edittale massima prevista per la ricettazione (art. 157 c.p.) e dell'aumento di un quarto (art. 161, comma 2 c.p.), il termine massimo complessivo di prescrizione è di dieci anni (8 anni + 1/4 = 10 anni). Poiché il reato è stato accertato il 24/07/2013 e la sentenza impugnata è del 16/07/2021, la prescrizione non era intervenuta; la Corte ha quindi annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di L'Aquila ai sensi dell'art. 569, comma 4 c.p.p.
Norme richiamate
art. 157 cod. pen.
La norma è stata utilizzata per individuare la pena edittale massima applicabile al reato di ricettazione (da cui si determina il termine massimo di prescrizione).
art. 161, secondo comma, cod. pen.
Applicato l'aumento di un quarto alla pena edittale massima ai fini del calcolo del termine di prescrizione, determinando l'allungamento del limite di prescrizione (8 anni + 1/4 = 10 anni).
art. 569, comma 4, cod. proc. pen.
Base normativa che ha consentito alla Corte di Cassazione di annullare la sentenza impugnata e di rinviare il giudizio alla Corte di Appello competente per nuovo esame.
Massime di principio
- Il termine di prescrizione va calcolato sulla base della pena edittale massima prevista per il reato, tenendo conto di eventuali aumenti applicabili (es. aumenti previsti dall'art. 161 c.p.), prima di determinare se la prescrizione sia intervenuta.
- Se la decisione di merito sullo stato di prescrizione si fonda su un calcolo errato del termine massimo, la pronuncia che dichiara estinto il reato per prescrizione può essere annullata in sede di Cassazione con rinvio.
- Per stabilire se la prescrizione sia decorso è necessario confrontare la data di consumazione o di accertamento del reato con la data della sentenza tenendo conto di tutte le cause che allungano o interrompono la prescrizione; attenzioni particolari vanno riservate alle norme che aumentano la pena ai fini del calcolo del termine estintivo.
- In casi simili è opportuno verificare la normativa vigente al momento del fatto (non solo quella successiva) e accertare se sussistano eventi interruttivi o sospensivi della prescrizione che modifichino il computo temporale.
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