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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26152/2022 del 05/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da tre avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 1999: uno emesso nei confronti della società per maggiori imposte IRAP e IVA e due emessi nei confronti dei soci per redditi di partecipazione IRPEF. In appello la CTR aveva confermato, tra l'altro, la ripresa IVA per spese di ristrutturazione e gestione di un immobile ritenuto non strumentale, aveva escluso la ripresa sugli interessi passivi connessi a un prestito al socio accomandatario per difetto di prova della consistenza del prestito, e aveva riconosciuto la deducibilità dei costi pubblicitari/sponsorizzazioni del marchio. La società ricorrente ha proposto un unico motivo in cassazione denunciando falsa applicazione degli artt. 19 e 19 bis.1 d.P.R. 633/1972, sostenendo il diritto alla detrazione IVA sulle spese di ristrutturazione e gestione dell'immobile, ritenuto dalla CTR strumentale all'impresa. L'Agenzia ha proposto ricorso incidentale con tre motivi: il primo per vizio di motivazione sulla ripresa degli interessi passivi relativi al prestito al socio; il secondo e il terzo contro la deducibilità dei costi di pubblicità, deducendo violazione dell'art. 75 TUIR e insufficiente motivazione, perché la CTR avrebbe trascurato che tali costi erano in parte riferibili anche a un'altra società collegata e quindi andavano imputati pro quota.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale della società e i primi due motivi del ricorso incidentale dell'Agenzia; ha invece accolto il terzo motivo incidentale, cassando la sentenza impugnata limitatamente alla questione della imputazione dei costi pubblicitari anche a un'altra società collegata. La causa è stata rinviata alla CTR delle Marche in diversa composizione per nuovo esame sul punto accolto e per la regolazione delle spese. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente principale.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    richiamato come parametro del motivo di ricorso principale per falsa applicazione di norme di diritto

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    richiamato come parametro dei motivi incidentali di vizio di motivazione

  • art. 19 bis.1, comma 1, lett. i), d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    invocato dalla società per sostenere la detraibilità dell'IVA sulle spese di ristrutturazione e gestione dell'immobile

  • art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    la Corte afferma che la detrazione IVA richiede un accertamento in concreto del nesso oggettivo tra bene/servizio e attività economica

  • artt. 4 e 17 della sesta Direttiva del Consiglio CE n. 77/388

    richiamati quale criterio eurounitario coerente con la disciplina interna sulla detrazione IVA

  • art. 75 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    invocato dall'Agenzia per contestare la deducibilità dei costi di pubblicità/sponsorizzazione

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    applicato per dichiarare la sussistenza dei presupposti dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente principale

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1 quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002

Massime di principio

  • Ai fini della detrazione dell'IVA sulle spese sostenute per un immobile, il giudice deve verificare in concreto la strumentalità del bene o del servizio rispetto all'attività economica del soggetto passivo, accertando un nesso oggettivo con l'esercizio dell'impresa, anche in prospettiva.
  • Se il bene per cui si pretende la detrazione IVA è concesso in locazione e non risulta strumentale per natura o per destinazione all'attività d'impresa, l'IVA assolta per spese di ristrutturazione e gestione non è detraibile.
  • In tema di costi di pubblicità e sponsorizzazione, la deducibilità può essere riconosciuta per il soggetto che effettivamente sostiene il costo e trae utilità dall'operazione, ma il giudice deve esaminare specificamente l'eventuale contestazione sulla riferibilità, totale o parziale, dei costi a un diverso soggetto collegato.
  • La motivazione della sentenza è viziata se omette di confrontarsi con una specifica questione prospettata nell'avviso di accertamento o nei motivi di impugnazione, soprattutto quando tale questione incide sulla corretta imputazione del costo e sulla misura della ripresa fiscale.
  • La censura sulla carenza di prova dell'esistenza o dell'entità di un prestito tra società e socio è infondata quando la documentazione richiamata dall'Amministrazione non consente di ricostruire con precisione capitale mutuato, tasso applicato e base di calcolo degli interessi contestati.

Come è indicizzato

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