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Sentenza

Sentenza n. 4909/2026 - Napoli, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato derivante dalla sentenza n. 7447/2025 del Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro, depositata il 19/10/2025, munita di attestazione di conformità e notificata all’Amministrazione resistente in data 20/10/2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202602171

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro che aveva riconosciuto alla ricorrente il diritto all'accredito di 500 euro sulla Carta elettronica del docente per l'anno scolastico 2024/2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro n. 7447/2025, passata in giudicato e notificata al Ministero il 20 ottobre 2025. La pronuncia del giudice ordinario aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione della ricorrente, mediante accredito sulla Carta elettronica del docente per l'anno scolastico 2024/2025, l'importo di 500 euro. La ricorrente ha dedotto il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e la persistente inerzia dell'Amministrazione. Ha chiesto l'esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la condanna del Ministero al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito soltanto formalmente.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice ordinario, ormai passata in giudicato, ha immediato valore conformativo e ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione, la quale deve concretamente attribuire il bene della vita riconosciuto dal giudice civile. Poiché la sentenza era stata notificata, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni e non risultava alcuna esecuzione, il TAR ha ordinato al Ministero di assegnare alla ricorrente la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente relativamente all'anno scolastico 2024/2025, mediante emissione di un buono elettronico di 500 euro, entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notificazione di parte se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega, stabilendo che il commissario provveda entro i successivi 60 giorni su istanza della ricorrente. Il TAR ha inoltre applicato una penalità di mora, determinata nella misura degli interessi legali sull'importo risultante dal giudicato, decorrente dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza e fino all'adempimento spontaneo, anche tardivo, o all'adempimento del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 400 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di imporre una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata determinata nella misura degli interessi legali sull'importo dovuto.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio per l'esecuzione coattiva dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ha ritenuto tale termine decorso.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.

Massime di principio

  • Una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a una pubblica amministrazione l'attribuzione di una prestazione o di un bene della vita è immediatamente conformativa e ordinatoria nei confronti dell'Amministrazione; il giudice dell'ottemperanza può ordinare le misure necessarie a conseguire concretamente l'utilità riconosciuta dalla pronuncia civile.
  • L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il giudicato sia stato notificato, sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni e non risulti l'adempimento dell'obbligo giudizialmente imposto.
  • In caso di persistente inerzia dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, individuato in ragione dell'ufficio ricoperto, con facoltà di delega e fissazione di un termine per l'esecuzione.
  • La nomina del commissario ad acta non priva l'Amministrazione del potere di adempiere spontaneamente al giudicato; la penalità di mora può quindi essere parametrata al ritardo e fatta decorrere dalla scadenza del termine assegnato per l'adempimento fino all'esecuzione spontanea o commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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