Cassazione Civile, Ordinanza n. 23895/2023 del 04/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un credito monitoriamente azionato per il corrispettivo residuo dovuto per la posa di luminarie nel Natale 2003 in alcune strade di Firenze, oltre alle spese sostenute per ottenere un lodo arbitrale esecutivo contro il Comitato che aveva commissionato i lavori. Il Tribunale, a seguito di opposizione dell'ente pubblico membro del Comitato, revocava il decreto ingiuntivo ma condannava la Camera di Commercio al pagamento di una somma minore; la Corte d'appello confermava la decisione. In cassazione l'ente deduceva: 1) violazione dell'art. 41 c.c., sostenendo che l'ente pubblico partecipante a un Comitato risponde delle obbligazioni di quest'ultimo solo se abbia approvato espressamente, con gli atti e le forme di legge, i singoli contratti e gli impegni finanziari, mentre la deliberazione richiamata avrebbe al più ripianato un deficit del Comitato e non autorizzato il singolo appalto né le successive iniziative contenziose; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., lamentando l'erronea distribuzione dell'onere della prova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, poiché sarebbe spettato al creditore provare l'esistenza delle delibere autorizzative; 3) violazione degli artt. 16, 17 e 18 r.d. n. 2440/1923, assumendo che il contratto di appalto non fosse opponibile all'ente per difetto di forma scritta. Il resistente proponeva controricorso e un ricorso incidentale tardivo sulla compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale perché i motivi non si confrontavano adeguatamente con la ratio della sentenza impugnata e introducevano questioni nuove non specificamente dedotte nei gradi di merito; in particolare, il giudice di merito aveva ritenuto che la deliberazione della Giunta n. 316 del 16/12/2004 fosse sufficiente a fondare la partecipazione dell'ente agli oneri derivanti da passività preesistenti, cioè dal contratto di appalto del 24/11/2003, e alle spese di lite connesse, mentre il ricorso censurava una diversa questione, ossia la necessità di una specifica approvazione del contratto e degli atti contenziosi. Sono stati quindi dichiarati inefficaci anche il ricorso incidentale tardivo, ex art. 334, comma 2, c.p.c., e la ricorrente principale è stata condannata alle spese di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario del controricorrente, oltre all'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 41 c.c.
L'ente pubblico che partecipa a un Comitato risponde delle obbligazioni di quest'ultimo solo nei limiti in cui abbia assunto impegni finanziari; la Corte territoriale ha ritenuto sufficiente, nel caso concreto, la deliberazione dell'organo competente quale impegno di spesa riferito a passività già esistenti e a quelle funzionalmente connesse.
art. 2697 c.c.
La censura sull'onere della prova è stata dichiarata inammissibile perché prospettava una questione non adeguatamente dedotta nei gradi di merito e non specificamente confrontata con la motivazione della sentenza impugnata.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve indicare con specificità le norme violate, il loro contenuto precettivo e il contrasto con le affermazioni in diritto della sentenza impugnata.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La deduzione di violazione di legge richiede un puntuale raffronto tra norma invocata e ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 334, comma 2, c.p.c.
Il ricorso incidentale tardivo è inefficace quando il ricorso principale è dichiarato inammissibile.
art. 92, comma 2, c.p.c.
Richiamato dal ricorso incidentale per contestare la compensazione delle spese di lite.
art. 132, n. 4, c.p.c.
Richiamato dal ricorso incidentale per dedurre la nullità della motivazione sulle spese.
art. 16 r.d. n. 2440 del 1923
Invocato per sostenere la necessità della forma scritta per gli atti rilevanti verso l'ente pubblico.
art. 17 r.d. n. 2440 del 1923
Invocato insieme alle altre norme contabili per negare l'opponibilità del contratto all'ente.
art. 18 r.d. n. 2440 del 1923
Invocato insieme alle altre norme contabili per negare l'opponibilità del contratto all'ente.
art. 380 bis.1 c.p.c.
Richiamato per il deposito di memorie nella fase camerale.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato applicato per dare atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione per violazione di legge non è sufficiente richiamare astrattamente la norma: occorre confrontarsi in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata, indicando come il precetto sarebbe stato concretamente violato.
- La deduzione di una questione giuridica che presupponga ulteriori accertamenti di fatto è inammissibile in cassazione se non risulta trattata nei gradi di merito e se il ricorrente non allega e documenta di averla tempestivamente proposta in precedenza.
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non può essere introdotta per la prima volta in cassazione una diversa ricostruzione del titolo o del regime probatorio se ciò richiede nuovi accertamenti fattuali.
- Il ricorso incidentale tardivo diviene inefficace quando il ricorso principale è dichiarato inammissibile; in tal caso, la soccombenza e le spese sono riferite alla sola parte ricorrente principale.
- Quando il debito azionato deriva da passività preesistenti e da obbligazioni funzionalmente connesse già considerate in una delibera di impegno di spesa, la contestazione sulla successiva insorgenza di ulteriori spese non basta, da sola, a escludere l'opponibilità dell'obbligazione all'ente se la censura non si confronta con tale accertamento di merito.
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