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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14009/2024 del 05/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente aveva chiesto la riabilitazione in relazione alla condanna (pena sospesa) di 1 anno e 6 mesi, applicata con patteggiamento ex art. 444 c.p.p.; il Tribunale di sorveglianza aveva rigettato l'istanza per mancato risarcimento del danno e per la mancata prova di buona condotta (ritenuta compromessa da una denuncia per furto di energia elettrica). In sede di opposizione la difesa ha prodotto un atto di transazione del 17/11/2021 con la curatela del fallimento NEW COMAT s.r.l. a tacitazione di ogni pretesa; il Tribunale ha ritenuto tale documentazione tardiva e inammissibile in opposizione, sostenendo che avrebbe dovuto formare oggetto di una nuova istanza di riabilitazione, oltre a confermare il profilo negativo della condotta post‑reato.

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso: ha ritenuto che l'opposizione all'ordinanza di rigetto della riabilitazione non sia un mezzo impugnatorio ma una domanda di riconsiderazione che deve permettere l'instaurazione del contraddittorio e l'esame di nuovi elementi. È consentito introdurre in sede di opposizione documentazione nuova favorevole all'interessato, purché attinente al medesimo thema decidendum; il rigetto in base a formalismo è dunque illegittimo. La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catania per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 678, comma 1‑bis, cod. proc. pen.

    Stabilisce che il Tribunale di sorveglianza procede, nella materia della riabilitazione, secondo le disposizioni dell'art. 667, comma 4; la Corte interpreta tale richiamo come autorizzazione al meccanismo dell'opposizione che deve consentire la rinnovata valutazione anche di elementi nuovi.

  • art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

    Prevede l'opposizione alle decisioni assunte senza formalità; la Corte sottolinea che l'opposizione non è un mezzo impugnatorio ma uno strumento per ristabilire il contraddittorio e valutare la decisione alla luce di ulteriori elementi.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma sul patteggiamento e applicazione della pena senza processo; qui indica il titolo della condanna oggetto della richiesta di riabilitazione.

  • art. 223 r.d. 16 marzo 1942, n. 267

    Norma sostanziale richiamata nell'imputazione originaria (reato per cui la ricorrente fu condannata); presente come fatto storico‑penale alla base della richiesta di riabilitazione.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c) e e), cod. proc. pen.

    Motivi di ricorso per cassazione invocati dalla ricorrente (vizi di motivazione, violazione di legge e errore nella valutazione delle prove); la Corte li ha ritenuti fondati con riferimento al mancato esame del materiale nuovo in sede di opposizione.

Massime di principio

  • L'opposizione avverso l'ordinanza di rigetto della riabilitazione non è un mero mezzo impugnatorio ma consente la rinnovata valutazione dell'istanza nel contraddittorio; pertanto il giudice dell'opposizione può esaminare elementi nuovi prodotti dalla parte.
  • Non è ammissibile un formalismo che impedisca la considerazione di documenti nuovi e rilevanti prodotti in sede di opposizione, purché attinenti al medesimo oggetto della decisione impugnata (nessuna mutatio thema).
  • La devoluzione in opposizione deve riguardare lo stesso thema decidendum; non è consentita la trasformazione della domanda o mutatio libelli, ma è possibile ampliare il materiale probatorio relativo al medesimo fatto o alla stessa richiesta di riabilitazione.
  • Documenti che dimostrino il risarcimento del danno o la composizione delle pretese (p.es. transazione con curatore fallimentare), anche se successivi al primo rigetto, devono essere valutati dal giudice in sede di opposizione se pertinenti alla riabilitazione.
  • Se il giudice non valuta correttamente elementi nuovi o esclude rilevanti documenti per ragioni formali, la decisione è annullabile e gli atti devono essere rimessi per un nuovo giudizio.
  • Fatti o denunce anteriori alla sentenza di applicazione della pena rilevano nella valutazione della buona condotta: devono essere contestualizzati temporalmente e valutati nel loro complesso insieme agli elementi successivi (es. riparazione del danno).

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