Cassazione Penale, Sentenza n. 37663/2022 del 05/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con misura meno afflittiva (es. arresti domiciliari). Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizi di motivazione, lamentando che il Tribunale del riesame non ha tenuto conto della confessione resa, dell'impegno a risarcire il danno, dell'ammissione di aver acquistato carburante in violazione delle accise, del fatto che la misura era stata applicata da oltre un anno e che tutti i coimputati erano comunque in stato di custodia o agli arresti domiciliari, argomentando che la detenzione domiciliare avrebbe impedito la reiterazione del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di specificità. Ha rilevato inoltre che l'atto di rinuncia presentato non era rituale (mancava la firma dell'imputato e la procura speciale del difensore) e che non era documentata la presunta sostituzione della misura cautelare intervenuta nelle more. Nel merito, la Corte ha confermato che il ricorrente non ha allegato elementi nuovi e decisivi rispetto a quanto già valutato dal giudice cautelare; ha ribadito che il mero decorso del tempo in carcere, la regolare osservanza degli obblighi o i sequestri sui beni non sono di per sé idonei ad escludere l'esigenza cautelare, in particolare nei reati associativi. Di conseguenza l'ordinanza impugnata è stata ritenuta priva di errori di diritto e il ricorso inammissibile. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di una sanzione pecuniaria di euro 2.000 in favore della Cassa delle ammende; disposizione alla cancelleria per adempimenti di legge.
Norme richiamate
Codice di procedura penale
art. 274, comma 1, lett. c)
La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'esigenza cautelare di prevenire la reiterazione del reato rimane concreta e attuale anche se sono intervenuti provvedimenti cautelari reali; tali misure non escludono automaticamente il pericolo di reiterazione per i reati associativi.
Codice penale
Riferimento alla fattispecie di associazione per delinquere; la Corte evidenzia che la natura associativa del reato comporta rischi di reiterazione che giustificano misure personali cautelari anche in presenza di azioni patrimoniali cautelari.
Codice di procedura penale
Applicazione dell'articolo per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso.
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Ordine alla cancelleria di eseguire gli adempimenti previsti per la comunicazione dei provvedimenti e relativi obblighi amministrativi.
Giurisprudenza costituzionale
Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
Richiamata per motivare la possibilità di irrogare la sanzione pecuniaria a carico del ricorrente quando l'inammissibilità deriva da colpa procedurale.
Massime di principio
- La richiesta di sostituzione di una misura cautelare deve essere fondata su elementi nuovi e specifici, idonei a modificare la valutazione già compiuta dal giudice cautelare; mere affermazioni generiche non sono sufficienti.
- Il semplice decorso del tempo durante l'esecuzione della misura cautelare e la regolare osservanza degli obblighi non determinano automaticamente l'attenuazione delle esigenze cautelari.
- Se il reato è associativo, i provvedimenti cautelari reali (sequestri) non eliminano necessariamente il pericolo di reiterazione del reato, perché perseguono finalità diverse dalle misure personali.
- Documentazione e ritualità degli atti processuali sono essenziali: atti non firmati o privi di procura speciale possono essere considerati non rituali e compromettere effetti processuali (es. rinuncia).
- In caso di ricorso in Cassazione privo di specificità l'esito può essere l'inammissibilità con condanna alle spese e, se l'inammissibilità dipende da colpa, alla sanzione pecuniaria; pertanto è opportuno valutare con attenzione la fondatezza e la specificità delle censure prima di proporre ricorso.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 37502/2022 del 05/10/2022
- Sentenza penale · 5 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 37503/2022 del 05/10/2022
- Sentenza penale · 5 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 37651/2022 del 05/10/2022
- Sentenza penale · 5 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 37652/2022 del 05/10/2022
- Sentenza penale · 5 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 37653/2022 del 05/10/2022
- Sentenza penale · 5 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 37654/2022 del 05/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →