Sentenza n. 111/2026 - Perugia, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Perugia, sezione lavoro, n. 104 del 25/02/2025, concernente assegnazione carta docenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Perugia, sezione lavoro, n. 104 del 25 febbraio 2025, relativa al riconoscimento della carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Perugia, sezione lavoro, n. 104 del 25 febbraio 2025, che aveva condannato il Ministero a corrisponderle il beneficio economico della carta docente, pari a 500 euro annui, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre alle spese legali. Ha dedotto di avere notificato la sentenza in forma esecutiva, atteso il termine previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 e documentato il passaggio in giudicato per mancata impugnazione, senza tuttavia ricevere il bonus. Ha quindi chiesto l'assegnazione di un termine al Ministero per adempiere e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito chiedendo formalmente il rigetto. Il giudice ha esaminato anche la tesi, già prospettata dall'Amministrazione in giudizi analoghi, secondo cui la docente avrebbe dovuto presentare nuovamente la richiesta tramite le procedure telematiche indicate da avvisi pubblicati sui siti istituzionali e attendere l'esito della procedura in ossequio ai doveri di collaborazione, buona fede e correttezza.
La decisione
Il TAR ha accertato che dagli atti non risultava il pagamento di tutte le somme dovute in forza della sentenza civile passata in giudicato. Ha ritenuto applicabili le proprie precedenti decisioni in casi analoghi, escludendo che il creditore potesse essere obbligato ad attendere ulteriormente, senza certezza sui tempi, o a svolgere ulteriori adempimenti amministrativi non previsti da una norma quale condizione per ottenere l'esecuzione del credito giudizialmente riconosciuto. I doveri di correttezza e buona fede non impongono quindi alla docente di ripresentare la domanda tramite la procedura telematica né sospendono il diritto di agire in ottemperanza. Il ricorso è stato accolto; al Ministero è stato assegnato il termine di sessanta giorni per pagare tutte le somme spettanti e, per l'eventuale inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Prefetto di Perugia o un funzionario da lui delegato, con il compito, su richiesta della ricorrente, di rilasciare la carta docente, accreditarvi le somme e adottare ogni atto amministrativo e contabile necessario. Al commissario spetterà, se incaricato, un compenso di 500 euro a carico del Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e alla Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione della sentenza civile passata in giudicato nei confronti del Ministero.
art. 112 c.p.a.
Costituisce la base processuale della domanda di ottemperanza proposta per conseguire l'esecuzione del giudicato.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Prevede il beneficio economico della carta docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Il termine previsto dalla disposizione è stato atteso dalla ricorrente prima della proposizione dell'azione esecutiva.
d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022
Richiamato per la liquidazione delle spese processuali secondo i minimi tariffari applicabili a controversie seriali analoghe.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione l'esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato che abbia condannato la pubblica amministrazione al pagamento di somme dovute al privato.
- L'amministrazione non può subordinare l'esecuzione di un credito riconosciuto da un giudicato civile alla presentazione di una nuova domanda mediante una procedura amministrativa telematica, quando tale adempimento non sia previsto da alcuna norma e non siano indicati tempi certi per la definizione della posizione.
- I doveri di leale collaborazione, buona fede e correttezza del creditore non possono essere interpretati in modo da imporgli un'attesa ulteriore e indeterminata prima di agire in giudizio per ottenere l'esecuzione del giudicato.
- Quando l'amministrazione non dimostri di avere integralmente adempiuto a una sentenza di condanna, il giudice dell'ottemperanza può assegnarle un termine per provvedere e nominare già nella sentenza un commissario ad acta destinato a intervenire, su richiesta dell'interessato, in caso di ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta può essere incaricato di adottare tutti gli atti amministrativi e contabili necessari all'esecuzione, compreso il rilascio di una carta elettronica e l'accredito su di essa delle somme riconosciute dal giudicato.
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