Sentenza n. 417/2026 - Milano, Sezione 3
per l’esecuzione del giudicato della sentenza del Tribunale di Milano n. 1147/2024, depositata e resa pubblica il 05.03.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 10410/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 1147/2024, relativa all’attribuzione della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 1147/2024, con cui il Ministero era stato condannato ad assegnargli la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi 1.000 euro. Il ricorrente ha inoltre chiesto la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una penalità di mora e la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento. Ha prodotto la copia asseverata della sentenza, l’attestazione del passaggio in giudicato e la prova della notificazione del titolo esecutivo. Il Ministero si è costituito con una comparsa di mero stile, senza contestare l’inadempimento né fornire indicazioni sull’esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha ritenuto dimostrata la formazione del giudicato, la notificazione del titolo esecutivo e il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Poiché l’inadempimento dell’Amministrazione era incontestato e risultavano determinati sia l’an sia il quantum del credito, ha ordinato al Ministero di rilasciare al ricorrente, entro 120 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, la carta elettronica del docente e di accreditarvi 1.000 euro. Ha nominato, per l’eventuale ulteriore inottemperanza, il Ragioniere Generale dello Stato quale commissario ad acta, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio, da attivarsi entro 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Ha escluso la liquidazione di un compenso al commissario, trattandosi di adempimento connesso ai doveri d’istituto. Ha invece respinto la domanda di astreinte, ritenendo manifestamente iniqua la condanna a un’ulteriore somma di denaro, poiché la carta del docente costituisce un contributo per aggiornamento e formazione e non un corrispettivo. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il giudice ha ordinato l’esecuzione del giudicato e nominato un commissario ad acta, respingendo la domanda di penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora non è stata applicata perché, nel caso concreto, la sua imposizione è stata ritenuta manifestamente iniqua.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni rilevante per l’esecuzione delle pronunce nei confronti delle amministrazioni; il ricorso è stato ritenuto tempestivo dopo la notificazione del titolo esecutivo.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Costituisce la base normativa della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, qualificata dal giudice come contributo e non come corrispettivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la produzione della copia asseverata del titolo, dell’attestazione del passaggio in giudicato e della prova della notificazione consente di verificare i presupposti formali dell’azione, compreso il rispetto del termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
- Quando l’Amministrazione non contesta l’inadempimento e il credito risultante dal giudicato è certo nell’an e nel quantum, il giudice dell’ottemperanza può ordinare direttamente l’adozione dell’adempimento dovuto, fissando un termine perentorio per l’esecuzione.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta destinato a intervenire in caso di ulteriore inerzia dell’Amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando, in relazione alla natura della prestazione dovuta, la condanna a un’ulteriore somma di denaro risulti manifestamente iniqua; in particolare, essa può essere esclusa quando l’obbligazione ha funzione contributiva o di aggiornamento e non natura corrispettiva.
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