Sentenza n. 230/2026 - Genova, Sezione 2
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Savona, sezione lavoro, 24.10.2024, n. 316.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Savona, Sezione Lavoro, 24 ottobre 2024, n. 316, relativa all’attribuzione della carta del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Savona, Sezione Lavoro, 24 ottobre 2024, n. 316, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad assegnare a ciascuno la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ogni anno scolastico indicato nel titolo giudiziale, oltre a interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994. Il Ministero si è costituito senza formulare contestazioni nel merito. Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, era inutilmente decorso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando l’esistenza di un titolo giudiziale esecutivo, l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni e l’assenza di contestazioni dell’amministrazione. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione della pronuncia, mediante l’emissione della carta del docente intestata ai ricorrenti e l’accredito delle somme corrispondenti alle annualità oggetto del giudizio. In caso di ulteriore inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con termine ulteriore di 30 giorni per provvedere in sostituzione dell’amministrazione. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997
termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo
Il decorso inutilmente del termine dilatorio consente di procedere all’esecuzione forzata del titolo nei confronti dell’amministrazione e, nel giudizio di ottemperanza, giustifica l’ordine giudiziale di esecuzione.
art. 22, comma 36, legge n. 724/1994
interessi o rivalutazione
Il titolo esecutivo riconosce interessi o rivalutazione dalla data del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione.
art. 37 c.p.a.
La pronuncia applica il giudizio di ottemperanza mediante ordine all’amministrazione di eseguire il giudicato e nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione non esegue un titolo giudiziale esecutivo entro il termine dilatorio previsto dalla legge e non formula contestazioni sull’obbligo di adempiere, il giudice amministrativo deve accogliere il ricorso per ottemperanza e ordinare l’esecuzione del giudicato entro un termine determinato.
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può prescrivere le concrete modalità di esecuzione del giudicato, imponendo all’amministrazione l’adozione dell’atto o dell’attività materiale espressamente dovuti dal titolo, inclusa l’attribuzione di somme o benefici spettanti al ricorrente.
- La nomina di un commissario ad acta è giustificata quando sussista il rischio concreto di ulteriore inottemperanza e può essere disposta già nella sentenza, con attribuzione al commissario di un termine successivo per provvedere in sostituzione dell’amministrazione.
- L’inutile decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione dei titoli nei confronti delle pubbliche amministrazioni costituisce presupposto per l’attivazione della tutela esecutiva e per l’adozione delle misure sostitutive nel giudizio di ottemperanza.
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