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Sentenza

Sentenza n. 1563/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 104/2023 del Tribunale di Ravenna, pubblicata in data 18.4.2023.

Giustizia amministrativa202600384

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Ravenna n. 104/2023, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiario del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'ottemperanza alla sentenza n. 104/2023 del Tribunale di Ravenna, pubblicata il 18 aprile 2023 e passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 9 febbraio 2026. La sentenza era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione, ma l'Amministrazione è rimasta inadempiente. Il Ministero e l'Ufficio Scolastico Regionale non si sono costituiti.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, accertando la perdurante inadempienza dell'Amministrazione rispetto al giudicato. Ha ordinato al Ministero e al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione alle statuizioni della sentenza definitiva entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della decisione, detratto quanto eventualmente già corrisposto e incluse le spese legali liquidate nel presente giudizio. Per l'ulteriore inadempienza, su istanza del ricorrente, è nominato commissario ad acta il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale, o un funzionario da lui delegato, con 60 giorni per gli adempimenti sostitutivi e facoltà di subdelega. Il Ministero è condannato a pagare euro 1.200 per le spese di lite, oltre spese generali, oneri accessori e restituzione del contributo unificato; le spese sono distratte in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    In caso di ulteriore inadempienza da parte del Ministero predetto alle operazioni necessarie provvederà, su istanza di parte ricorrente, in sostituzione dello stesso ed entro i successivi sessanta giorni, un commissario ad acta che il Tribunale nomina, fin da ora, nel Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna o un funzionario da questi delegato, affinché provveda agli adempimenti sostitutivi con facoltà di sub delega dell'incarico ad un dirigente/funzionario esperto del suddetto o di altro Ufficio.

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l'esecuzione del giudicato e nominare un commissario ad acta, destinato a intervenire in via sostitutiva in caso di ulteriore inadempimento, anche su istanza di parte.

Massime di principio

  • Accertata la perdurante inottemperanza a una sentenza passata in giudicato, il giudice amministrativo ordina all'amministrazione di eseguire le statuizioni giudiziali entro un termine determinato e può nominare sin dalla decisione un commissario ad acta, destinato a intervenire in sostituzione dell'amministrazione in caso di ulteriore inadempimento e su istanza della parte interessata.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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