Sentenza n. 1563/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 104/2023 del Tribunale di Ravenna, pubblicata in data 18.4.2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Ravenna n. 104/2023, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiario del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'ottemperanza alla sentenza n. 104/2023 del Tribunale di Ravenna, pubblicata il 18 aprile 2023 e passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 9 febbraio 2026. La sentenza era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione, ma l'Amministrazione è rimasta inadempiente. Il Ministero e l'Ufficio Scolastico Regionale non si sono costituiti.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando la perdurante inadempienza dell'Amministrazione rispetto al giudicato. Ha ordinato al Ministero e al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione alle statuizioni della sentenza definitiva entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della decisione, detratto quanto eventualmente già corrisposto e incluse le spese legali liquidate nel presente giudizio. Per l'ulteriore inadempienza, su istanza del ricorrente, è nominato commissario ad acta il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale, o un funzionario da lui delegato, con 60 giorni per gli adempimenti sostitutivi e facoltà di subdelega. Il Ministero è condannato a pagare euro 1.200 per le spese di lite, oltre spese generali, oneri accessori e restituzione del contributo unificato; le spese sono distratte in favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
In caso di ulteriore inadempienza da parte del Ministero predetto alle operazioni necessarie provvederà, su istanza di parte ricorrente, in sostituzione dello stesso ed entro i successivi sessanta giorni, un commissario ad acta che il Tribunale nomina, fin da ora, nel Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna o un funzionario da questi delegato, affinché provveda agli adempimenti sostitutivi con facoltà di sub delega dell'incarico ad un dirigente/funzionario esperto del suddetto o di altro Ufficio.
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l'esecuzione del giudicato e nominare un commissario ad acta, destinato a intervenire in via sostitutiva in caso di ulteriore inadempimento, anche su istanza di parte.
Massime di principio
- Accertata la perdurante inottemperanza a una sentenza passata in giudicato, il giudice amministrativo ordina all'amministrazione di eseguire le statuizioni giudiziali entro un termine determinato e può nominare sin dalla decisione un commissario ad acta, destinato a intervenire in sostituzione dell'amministrazione in caso di ulteriore inadempimento e su istanza della parte interessata.
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