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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11298/2020 del 12/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (danneggiato)

La controversia

Il ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni alla salute derivanti dal contagio da HCV, contratto a seguito di un’emotrasfusione effettuata in una struttura universitaria in data non determinabile dal testo. La positività ai test per HCV fu accertata in un momento anch’esso non determinabile; la domanda amministrativa per l’indennizzo previsto dalla L. n. 210 del 1992 fu presentata il 28 gennaio 2003 e la domanda risarcitoria fu notificata il 24 febbraio 2004. Il Tribunale aveva accolto le richieste, ma la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza n. 2603/2017 depositata il 12 giugno 2017, accolse l’appello del Ministero e rigettò la domanda per prescrizione, ritenendo che il danneggiato potesse collegare la patologia alle trasfusioni già al momento della diagnosi di epatite cronica attiva e cirrosi o nel periodo immediatamente successivo. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato la violazione degli artt. 2935, 2946 e 2947 c.c., contestando l’individuazione anticipata dell’exordium praescriptionis e sostenendo che la prescrizione decorre solo quando la vittima può ricondurre causalmente la malattia alla sua causa scatenante e ai possibili responsabili, non dalla mera conoscenza della patologia. Con il secondo motivo ha dedotto vizi motivazionali e la violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e 2935 c.c., lamentando che la Corte territoriale non avesse considerato il provvedimento della Commissione Medica Ospedaliera, che collocava nel novembre 2002 la piena consapevolezza causale, né avesse indicato elementi concreti, riferiti alla persona del danneggiato, dai quali desumere una conoscibilità anteriore. I due motivi sono stati esaminati congiuntamente.

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Ha ritenuto che, una volta provata la data di presentazione della domanda amministrativa di indennizzo, spetti al Ministero dimostrare che la vittima, prima di tale data, conoscesse o potesse conoscere con ordinaria diligenza sia la malattia sia il suo nesso causale con la trasfusione. La prova può essere presuntiva, ma deve fondarsi su circostanze obiettivamente certe e specifiche della persona danneggiata, non su congetture generiche come la sola diagnosi della patologia o il fatto che il paziente avesse iniziato a curarsi. La Corte d’Appello aveva invece fatto decorrere la prescrizione dalla conoscenza della malattia senza adeguato accertamento della conoscibilità del nesso causale, aveva posto impropriamente a carico del danneggiato l’onere di chiedere ai sanitari informazioni sulla causa e non aveva valutato il provvedimento della Commissione Medica Ospedaliera, che individuava nel novembre 2002 la piena consapevolezza della persistenza della replicazione virale.

Norme richiamate

  • art. 2935 c.c.

    Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto per contagio da emotrasfusioni una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo decorre dal giorno in cui tale malattia venga percepita – o possa essere percepita usando l’ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche – quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, cioè dal giorno in cui la vittima sia in grado di tracciare la riconducibilità causale della malattia alla sua causa scatenante, e quindi ai possibili responsabili.

    Per le malattie da emotrasfusione, il termine decorre quando la vittima percepisce, o avrebbe potuto percepire con ordinaria diligenza e alla luce delle conoscenze scientifiche disponibili, non solo la malattia ma anche la sua riconducibilità causale alla trasfusione e ai possibili responsabili.

  • art. 2697 c.c.

    Deve infatti ritenersi che una volta che la vittima abbia dimostrato la data di presentazione della domanda amministrativa di erogazione dell’indennizzo previsto dalla L. n. 210 del 1992, che costituisce la data ultima, in relazione alla quale deve ritenersi che essa abbia maturato la consapevolezza della origine del contagio, rientri nell’onere probatorio della controparte dimostrare che già prima di quella data il danneggiato conosceva o poteva conoscere, con l’ordinaria diligenza, l’esistenza della malattia e la sua riconducibilità causale alla trasfusione.

    Provata la data della domanda amministrativa di indennizzo, grava sulla controparte che eccepisce la prescrizione dimostrare una conoscenza o conoscibilità anteriore tanto della malattia quanto del nesso causale con la trasfusione.

  • L. n. 210 del 1992

    Deve infatti ritenersi che una volta che la vittima abbia dimostrato la data di presentazione della domanda amministrativa di erogazione dell’indennizzo previsto dalla L. n. 210 del 1992, che costituisce la data ultima, in relazione alla quale deve ritenersi che essa abbia maturato la consapevolezza della origine del contagio, rientri nell’onere probatorio della controparte dimostrare che già prima di quella data il danneggiato conosceva o poteva conoscere, con l’ordinaria diligenza, l’esistenza della malattia e la sua riconducibilità causale alla trasfusione.

    La data della domanda amministrativa di indennizzo costituisce, in questo contesto, il riferimento ultimo entro il quale si presume maturata la consapevolezza dell’origine del contagio; chi deduce una decorrenza anteriore della prescrizione deve provarla.

  • art. 2043 c.c.

    Il Ministero della Salute, in base ad una pluralità di fonti normative (per l’elenco esaustivo delle quali, cfr. tra le più recenti, Cass. civ. Sez. III, 13-07-2018, n. 18520), è tenuto ad esercitare un’attività di controllo e di vigilanza in ordine (anche) alla pratica terapeutica della trasfusione del sangue e dell’uso degli emoderivati, e risponde ex art. 2043 c.c., per omessa vigilanza, dei danni conseguenti ad epatite e ad infezione da HIV contratte da soggetti emotrasfusi.

    Il Ministero risponde ai sensi dell’art. 2043 c.c. per i danni da contagio conseguenti a emotrasfusione quando la condotta omissiva di vigilanza e controllo abbia consentito la trasmissione dell’infezione.

Massime di principio

  • Nel risarcimento del danno alla salute da emotrasfusione infetta, la prescrizione decorre quando la vittima percepisce, o può percepire con ordinaria diligenza e in base alle conoscenze scientifiche dell’epoca, sia la malattia sia la sua riconducibilità causale alla trasfusione; la mera conoscenza della patologia non è sufficiente.
  • Se la vittima dimostra la data di presentazione della domanda amministrativa di indennizzo ai sensi della L. n. 210 del 1992, spetta a chi eccepisce la prescrizione provare che, prima di tale data, la vittima conosceva o poteva conoscere con ordinaria diligenza l’esistenza della malattia e il nesso causale con la trasfusione.
  • La prova della conoscibilità anteriore può essere fornita mediante presunzioni semplici, ma deve fondarsi su fatti obiettivi, certi e specifici riferiti alla persona danneggiata, alle informazioni effettivamente accessibili e alle sue vicende e cognizioni; non può essere desunta dalla sola diagnosi della malattia o dall’inizio delle cure né basarsi su congetture o presunzioni di presunzioni.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAProve
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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