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Sentenza

Sentenza del 24/07/2015 n. 6733 - Comm. Trib. Prov. Milano

PROCESSO TRIBUTARIO - RECLAMO/MEDIAZIONE - Omessa instaurazione - Proposizione ricorso introduttivo - Causa inammissibilità - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La mancata attivazione del procedimento di reclamo/mediazione non determina l'inammissibilità del ricorso. Essa costituisce una condizione di procedibilità. Pertanto, il giudice deve rinviare la trattazione della controversia per consentire alle parti di esperire il tentativo di mediazione, senza estinguere o dichiarare inammissibile il giudizio per il solo fatto dell'omissione iniziale.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha instaurato direttamente il giudizio impugnando l'atto tributario, omettendo di attivare il procedimento di reclamo/mediazione previsto dall'art. 17-bis del d.lgs. 546/1992. La questione riguardava gli effetti processuali di tale omissione: in particolare, se la mancata mediazione comportasse l'inammissibilità del ricorso introduttivo oppure soltanto l'impossibilità di procedere immediatamente alla trattazione della causa.

Norme richiamate

  • Art. 17-bis del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La mancata attivazione del procedimento di mediazione non costituisce causa di inammissibilità del ricorso ma è condizione di procedibilità.

    La disposizione è interpretata nel senso che l'omissione del reclamo/mediazione non preclude definitivamente l'accesso alla tutela giurisdizionale. Il giudice deve assegnare alle parti la possibilità di regolarizzare il procedimento mediante il rinvio della trattazione e l'esperimento della mediazione.

Massime di principio

  • Quando un procedimento di reclamo o mediazione è previsto come condizione di procedibilità, la sua omissione normalmente non comporta l'inammissibilità definitiva del ricorso, salvo diversa previsione normativa.
  • Il giudice deve privilegiare la regolarizzazione del procedimento e rinviare la trattazione per consentire l'esperimento della fase conciliativa o amministrativa preliminare.
  • La distinzione tra inammissibilità e improcedibilità è essenziale: l'inammissibilità impedisce l'esame del ricorso, mentre l'improcedibilità consente di sospendere o rinviare la trattazione per adempiere alla formalità mancante.
  • In situazioni analoghe è opportuno verificare tempestivamente se la mediazione sia obbligatoria, quali siano i termini per attivarla e se il giudice debba concedere un termine per sanare l'omissione.

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