Sentenza del 24/07/2015 n. 6733 - Comm. Trib. Prov. Milano
PROCESSO TRIBUTARIO - RECLAMO/MEDIAZIONE - Omessa instaurazione - Proposizione ricorso introduttivo - Causa inammissibilità - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa mancata attivazione del procedimento di reclamo/mediazione non determina l'inammissibilità del ricorso. Essa costituisce una condizione di procedibilità. Pertanto, il giudice deve rinviare la trattazione della controversia per consentire alle parti di esperire il tentativo di mediazione, senza estinguere o dichiarare inammissibile il giudizio per il solo fatto dell'omissione iniziale.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha instaurato direttamente il giudizio impugnando l'atto tributario, omettendo di attivare il procedimento di reclamo/mediazione previsto dall'art. 17-bis del d.lgs. 546/1992. La questione riguardava gli effetti processuali di tale omissione: in particolare, se la mancata mediazione comportasse l'inammissibilità del ricorso introduttivo oppure soltanto l'impossibilità di procedere immediatamente alla trattazione della causa.
Norme richiamate
Art. 17-bis del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La mancata attivazione del procedimento di mediazione non costituisce causa di inammissibilità del ricorso ma è condizione di procedibilità.
La disposizione è interpretata nel senso che l'omissione del reclamo/mediazione non preclude definitivamente l'accesso alla tutela giurisdizionale. Il giudice deve assegnare alle parti la possibilità di regolarizzare il procedimento mediante il rinvio della trattazione e l'esperimento della mediazione.
Massime di principio
- Quando un procedimento di reclamo o mediazione è previsto come condizione di procedibilità, la sua omissione normalmente non comporta l'inammissibilità definitiva del ricorso, salvo diversa previsione normativa.
- Il giudice deve privilegiare la regolarizzazione del procedimento e rinviare la trattazione per consentire l'esperimento della fase conciliativa o amministrativa preliminare.
- La distinzione tra inammissibilità e improcedibilità è essenziale: l'inammissibilità impedisce l'esame del ricorso, mentre l'improcedibilità consente di sospendere o rinviare la trattazione per adempiere alla formalità mancante.
- In situazioni analoghe è opportuno verificare tempestivamente se la mediazione sia obbligatoria, quali siano i termini per attivarla e se il giudice debba concedere un termine per sanare l'omissione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 24 lug 2015Sentenza del 24/07/2015 n. 188 - Corte Costituzionale
- Sentenza · 24 lug 2015Sentenza del 24/07/2015 n. 413 - Comm. Trib. Prov. Varese
- Sentenza · 24 lug 2015Sentenza del 24/07/2015 n. 414 - Comm. Trib. Prov. Varese
- Sentenza · 24 lug 2015Sentenza del 24/07/2015 n. 1621 - Comm. Trib. Prov. Genova
- Sentenza · 24 lug 2015Sentenza del 24/07/2015 n. 3462 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 24 lug 2015Sentenza del 24/07/2015 n. 6713 - Comm. Trib. Prov. Milano
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →