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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29438/2022 del 10/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Una lavoratrice aveva agito davanti al Tribunale di L'Aquila per ottenere l'accertamento del proprio diritto all'assunzione a tempo indeterminato, per stabilizzazione, nei confronti di una ASL abruzzese, assumendo di avere maturato i requisiti utili secondo la c.d. Legge Madia. Al momento della proposizione della domanda la lavoratrice prestava servizio presso un diverso ente sanitario pubblico, l'ASUR Marche. Il Tribunale di L'Aquila aveva declinato la competenza a favore del Tribunale di Ancona, ritenendo rilevante la sede dell'attuale rapporto di lavoro. Il Tribunale di Ancona ha quindi sollevato regolamento di competenza d'ufficio, sostenendo che la competenza dovesse invece radicarsi nel luogo in cui si sarebbe svolto il rapporto da costituire, o comunque nel luogo del rapporto presupposto da cui derivava l'anzianità utile alla stabilizzazione. Il Pubblico Ministero aveva chiesto la competenza del Tribunale di Ancona, valorizzando il fatto che i due enti sanitari appartengono al medesimo ambito di impiego pubblico. La Corte ha esaminato il conflitto tra il foro della sede di attuale servizio e quello della sede dell'ente convenuto verso cui la pretesa era diretta.

La decisione

La Corte ha dichiarato la competenza territoriale del Tribunale di L'Aquila e ha rimesso la causa a quel giudice. Ha escluso che potesse rilevare la sede dell'ASUR Marche, perché si tratta di un ente distinto e del tutto estraneo al giudizio, non essendo stata proposta alcuna domanda nei suoi confronti. Ha poi applicato il criterio dell'equazione tra rapporto di lavoro già costituito e rapporto di lavoro virtuale, adattato alle pubbliche amministrazioni: quando la pretesa riguarda una stabilizzazione o comunque un rapporto non ancora in essere, la competenza si radica nel luogo in cui ha sede l'ente convenuto e, se la domanda non concerne un preciso ufficio locale di futura adibizione, nella sede dell'ente stesso. Nel caso concreto, poiché la domanda era rivolta contro la ASL abruzzese e non contro l'ente marchigiano presso cui la lavoratrice era in servizio, il foro competente è stato individuato in L'Aquila.

Norme richiamate

  • art. 413, co. 5, c.p.c.

    competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto

    Per le controversie di lavoro pubblico la regola speciale di competenza territoriale è quella della sede dell'ufficio di adibizione; tuttavia, quando la pretesa riguarda un rapporto non ancora costituito o non riferibile a un ufficio determinato, il criterio va coordinato con quello più generale della sede dell'ente convenuto.

  • art. 413, co. 7, c.p.c.

    Richiamato come norma di raccordo che consente di combinare il criterio speciale del lavoro pubblico con i criteri generali di competenza territoriale.

  • art. 19 c.p.c.

    Richiamato quale criterio generale del luogo in cui ha sede la pubblica amministrazione convenuta, utilizzabile quando non sia possibile individuare ex ante un ufficio locale specifico di futura adibizione.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative alla costituzione o all'accertamento di un rapporto di lavoro non ancora in essere, la competenza territoriale si determina mediante una fictio iuris: si individua il giudice che sarebbe competente se il rapporto fosse già esistente.
  • Per i rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, la regola dell'art. 413, comma 5, c.p.c. va applicata in modo coerente con la struttura dell'ente convenuto: se la domanda non è riferibile a un ufficio locale determinato, la competenza si radica presso la sede dell'ente pubblico contro cui la pretesa è proposta.
  • Ai fini della competenza territoriale rilevano solo gli enti effettivamente evocati in giudizio e destinatari della domanda; un diverso ente, pur appartenente allo stesso settore pubblico, è irrilevante se estraneo alla pretesa azionata.
  • Quando la stabilizzazione o l'assunzione dipendono da un rapporto presupposto, la competenza va individuata in relazione al rapporto e al soggetto verso cui è esercitata la pretesa, non alla mera sede del rapporto di lavoro attualmente in essere con un ente diverso.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineCompetenza
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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