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Ordinanza

Ordinanza n. 76/2026 - Catanzaro, Sezione 2

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - della Determinazione n. 1 del 07.01.2026 con oggetto “Annullamento parziale in autotutela e riammissione alla valutazione – Bando Fondo Comuni Marginali DPCM 30 settembre 2021” del Comune di Mileto a firma del Responsabile dell'area Vigilanza dott. Francesco Adornato; - della Determinazione n. 5 del 16.01.2026 del responsabile dell'area Vigilanza del Comune di Mileto, dott. Francesco Adornato di Approvazione e rettifica graduatoria; - nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti.

Giustizia amministrativa202600100

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazioni comunali di annullamento parziale in autotutela e riammissione alla valutazione, nonché di approvazione e rettifica della graduatoria del Fondo Comuni Marginali

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, le determinazioni con cui il Comune ha disposto l'annullamento parziale in autotutela degli atti della procedura relativa al Fondo Comuni Marginali e la conseguente riammissione alla valutazione di candidati originariamente esclusi, nonché l'approvazione e rettifica della graduatoria. Dal testo emerge la contestazione dell'esercizio del potere di autotutela, ritenuto lesivo delle posizioni dei ricorrenti e del loro affidamento sulla graduatoria originaria. È stata inoltre dedotta l'illegittimità dell'autotutela per asserita violazione del termine del 31 dicembre 2025 previsto dall'art. 15 D.L. 60/2024 e per lesione dell'affidamento, nonché, implicitamente, la compromissione della parità tra concorrenti derivante dalla riammissione di candidati inizialmente esclusi per la mancata presentazione di certificati di residenza sostituibili per legge mediante autocertificazione.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per mancanza di sufficienti profili di fumus boni iuris. In particolare, ha ritenuto che l'annullamento d'ufficio apparisse diretto a rimediare all'originaria esclusione di candidati fondata sulla mancata produzione di documenti sostituibili per legge con autocertificazione, così da sanare una possibile discriminazione tra concorrenti e garantire il buon andamento della procedura. Ha inoltre ritenuto che il termine del 31 dicembre 2025 previsto dall'art. 15 D.L. 60/2024 riguardasse il rapporto finanziario tra Stato e Comune e non sembrasse impedire l'esercizio dell'autotutela comunale. La censura relativa alla lesione dell'affidamento è stata ritenuta infondata in ragione del breve intervallo tra l'approvazione della graduatoria e il successivo annullamento in autotutela. Quanto al periculum in mora, il danno prospettato è stato qualificato come prettamente patrimoniale e quindi ristorabile per equivalente in caso di eventuale accoglimento del ricorso nel merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina i presupposti della tutela cautelare; la domanda è stata respinta per l'insufficienza del fumus boni iuris e per l'assenza di un danno irreparabile, essendo il pregiudizio patrimoniale ristorabile per equivalente.

  • art. 15 D.L. 60/2024

    Il termine è stato ritenuto riferito al rapporto finanziario tra Stato e Comune e non ostativo all'esercizio del potere comunale di autotutela volto a correggere una procedura discriminatoria e a garantire il buon andamento.

Massime di principio

  • In sede cautelare, l'annullamento d'ufficio diretto a rimediare all'esclusione di concorrenti basata sulla mancata produzione di documenti sostituibili per legge con autocertificazione può presentare un fumus di legittimità, in quanto funzionale a ripristinare la parità tra partecipanti e il buon andamento della procedura.
  • Un termine previsto dalla legge per regolare i rapporti finanziari tra Stato ed ente locale non preclude, di per sé, l'esercizio del potere di autotutela dell'ente volto a correggere vizi della procedura e a garantire la parità tra concorrenti, salvo che la norma attribuisca espressamente al termine natura impeditiva.
  • La lesione dell'affidamento nella stabilità di una graduatoria appare attenuata quando l'annullamento in autotutela intervenga dopo un breve lasso di tempo dall'approvazione della graduatoria.
  • Ai fini della tutela cautelare, il danno di natura esclusivamente patrimoniale, suscettibile di integrale ristoro per equivalente in caso di accoglimento della domanda di merito, non integra normalmente un pregiudizio irreparabile idoneo a fondare il periculum in mora.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieAutotutela
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaTutela cautelareLegittimo affidamentoProporzionalità e ragionevolezza

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