Cassazione Penale, Sentenza n. 31865/2023 del 24/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo (mancata comunicazione telematica delle conclusioni del P.M. nel rito cartolare ai sensi dell'art.23-bis d.l. 137/2020), ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Bari per il relativo giudizio. Il motivo è stato considerato assorbente rispetto agli altri.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Defino Pietro era stato condannato in appello per il reato previsto dall'art.189 d.lgs. 30/4/1992 n.285 (lesioni da incidente stradale) e ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi: nullità per mancata comunicazione del dispositivo e delle conclusioni del Procuratore generale nel rito cartolare emergenziale (art.23 e art.23-bis d.l. 137/2020), contraddittorietà della motivazione in relazione all'attendibilità del teste a discarico e alla valutazione dell'elemento soggettivo del reato, nonché omissione di valutazione della particolare tenuità del fatto ai fini dell'art.131-bis c.p.. Il motivo ritenuto decisivo dalla Corte di cassazione è stato quello relativo alla mancata comunicazione telematica, al difensore, delle conclusioni del pubblico ministero nel rito cartolare emergenziale, che ha inciso sull'effettività del contraddittorio.
Norme richiamate
art.189 d.lgs. 30 aprile 1992, n.285
reato contestato: art.189 del d.lgs. 30 aprile 1992, n.285
Norma sostanziale che definisce il reato ascritto (lesioni da incidente stradale). La sentenza di merito aveva ritenuto provata la materialità e la responsabilità anche sotto il profilo soggettivo; la Cassazione non ha esaminato nel merito tale valutazione essendo intervenuta l'annullamento per vizio procedurale.
art.53 L. 24/11/1981, n.689
applicazione della conversione della pena prevista dall'art.53 della L. 24/11/1981, n.689
Norma che consente la conversione di pena detentiva in misure alternative; citata per descrivere la misura diversa applicata in fase di merito.
art.23-bis d.l. 28/10/2020, n.137 (conv. L. 18/12/2020, n.176)
«Entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica ... La cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica, ... ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica, ai sensi dell'articolo 24 del presente decreto».
La Corte ha interpretato questa disposizione nel senso che la mancata comunicazione telematica al difensore delle conclusioni del P.M. nel rito cartolare emergenziale determina una nullità generale a regime intermedio se il giudice ha tenuto conto di tali conclusioni; pertanto la difesa deve eccepire la nullità immediatamente, proponendo le proprie conclusioni entro il termine previsto (entro il quinto giorno antecedente l'udienza).
art.606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen.
art.606, comma 1, lett.c) e lett.e) cod.proc.pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (vizi di legge e carenza/contraddittorietà della motivazione). Sono state richiamate dalla difesa per fondare le censure; la Corte ha ritenuto fondato il motivo processuale relativo alla violazione delle norme sul rito cartolare.
artt.178 e 179 cod.proc.pen.
richiamo agli artt. 178 e 179 cod.proc.pen.
Richiamati in relazione ai profili di nullità e di comunicazione degli atti, indicati come norme processuali rilevanti per l'impugnazione.
art.182, comma 2 cod. proc. pen.
art. 182, comma 2, cod. proc. pen.
Interpretata come norma sulla deducibilità delle nullità: la nullità che incide sull'assistenza della parte deve essere eccepita prima del suo compimento o immediatamente dopo; nel rito cartolare emergenziale il primo e unico atto utile per eccepire la mancata comunicazione è la formulazione delle conclusioni scritte dalla difesa entro il termine previsto.
art.16, comma 4, decreto-legge 18/10/2012, n.179 (conv. L. 17/12/2012, n.221)
trasmissione per via telematica ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221
Riferimento alla modalità telematica di trasmissione degli atti: la cancelleria deve inviare telematicamente le conclusioni del pubblico ministero ai difensori, secondo quanto stabilito dalle norme tecniche richiamate.
art.131-bis cod.pen.
Norma sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto; evocata dalla difesa come motivo alternativo ma non esaminata nel merito perché il ricorso è stato deciso sul vizio procedurale.
art.180 cod. proc. pen.
Richiamato nella discussione sui termini di decadenza; la Corte ha spiegato che la regola di deducibilità dell'art.182 comma 2 è prioritaria e adeguata alle particolarità del rito camerale cartolare emergenziale rispetto ai termini più ampi previsti dall'art.180.
Massime di principio
- Nel rito cartolare emergenziale (art.23-bis d.l. 137/2020) la mancata comunicazione telematica al difensore delle conclusioni del pubblico ministero costituisce una nullità di natura generale ma intermedia quando il giudice tiene conto di tali conclusioni.
- Questa nullità non è automaticamente assoluta: la parte che subisce il vizio ha l'onere di eccepirla tempestivamente, e l'atto idoneo a sollevare l'eccezione nel rito cartolare è la formulazione delle proprie conclusioni scritte entro il termine previsto (entro il quinto giorno antecedente l'udienza).
- Se la difesa solleva tempestivamente l'eccezione di mancata comunicazione delle conclusioni del P.M., il vizio può determinare l'annullamento della sentenza e la rinnovazione del giudizio in appello.
- Le censure sulla valutazione della prova, sull'attendibilità di teste a discarico o sull'applicazione dell'art.131-bis richiedono l'esame nel merito solo se non assorbite da un vizio procedurale decisivo; se il giudice di legittimità annulla per vizio procedurale, tali censure verranno riesaminate dalla corte di rinvio.
- Per i difensori: in processi celebrati con modalità telematiche e cartolari è fondamentale verificare la ricezione degli atti del pubblico ministero e, se mancata, eccepirla immediatamente mediante le azioni processuali previste (in particolare depositando tempestivamente le proprie conclusioni).
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