Ordinanza n. 326/2026 - Lecce, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Bando, disciplinare, capitolato, decisione a contrarre e documenti di gara relativi alla concessione della gestione in accreditamento di una residenza sanitaria assistenziale, limitatamente al Lotto 2
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, che non aveva partecipato alla gara e dichiarava di non intendere parteciparvi, ha impugnato clausole ritenute immediatamente escludenti della procedura per l'affidamento in concessione della gestione in accreditamento di una residenza sanitaria assistenziale. I sei motivi sono stati ricondotti dal TAR a due doglianze principali: da un lato, l'indeterminatezza dell'oggetto della concessione, poiché la lex specialis sarebbe stata predisposta per una RSA già accreditata, con previsione di maggiori prestazioni e tariffe, mentre la struttura interessata non risultava ancora accreditata; dall'altro, l'illegittimità di clausole che avrebbero imposto prestazioni proprie di una RSA accreditata, in contrasto con la deliberazione della Giunta regionale n. 961/2025. La ricorrente sosteneva inoltre che tali clausole fossero immediatamente escludenti e impedissero la partecipazione o la formulazione di un'offerta economicamente sostenibile.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris, ritenendo il ricorso prima facie inammissibile per difetto di legittimazione e interesse. Le clausole possono essere impugnate immediatamente solo quando, con assoluta e oggettiva certezza, precludano direttamente una partecipazione utile per ragioni oggettive, estranee alla normale alea contrattuale, oppure impediscano la formulazione di un'offerta competitiva. Nel caso concreto, le clausole contestate non apparivano preclusive ab initio, non impedivano il calcolo della convenienza economica e non imponevano obblighi contra ius. La ricorrente aveva dichiarato di possedere tutti i requisiti generali e speciali di partecipazione. Il TAR ha inoltre ritenuto che l'oggetto della concessione fosse sufficientemente delineato e coerente con la gestione di una struttura destinata all'accreditamento e all'erogazione di prestazioni estensive. L'accreditamento costituiva presupposto per la stipula del contratto e l'esito della gara era necessario per consentire il completamento delle verifiche regionali e il rilascio del titolo; pertanto, in assenza di accreditamento, non si sarebbe potuto procedere alla stipula né configurare un'imposizione attuale di obblighi contra ius. È stato altresì escluso il periculum in mora, poiché il danno grave e irreparabile era stato prospettato in termini generici. La trattazione del merito è stata fissata al 19 ottobre 2026 e le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda è stata respinta per difetto di fumus boni iuris e di periculum in mora.
deliberazione della Giunta regionale Puglia n. 961/2025
La situazione di proroga tecnica in cui versa l'RSA "impedisce alla Regione di completare le verifiche e il rilascio della conferma del titolo autorizzativo e di accreditamento [...] è necessario attendere l'esito della gara".
È stata valorizzata per affermare che l'esito della gara costituisce condizione necessaria per completare le verifiche e conseguire l'accreditamento, sicché la mancata attuale formalizzazione dell'accreditamento non rende indeterminato l'oggetto della concessione né comporta l'imposizione immediata di prestazioni illecite.
RR 4/2019
È richiamato quale disciplina regionale di programmazione cui deve essere data attuazione dopo l'esito della gara, con riferimento anche all'attivazione di posti di setting estensivo.
Massime di principio
- Le clausole della lex specialis sono immediatamente impugnabili soltanto quando incidono direttamente e con assoluta e oggettiva certezza sull'interesse dell'operatore economico, precludendo ab initio una partecipazione utile per ragioni oggettive non riconducibili alla normale alea contrattuale o impedendo la formulazione di un'offerta oggettivamente competitiva.
- La contestazione dell'assetto economico o prestazionale della concessione non integra, di per sé, una clausola immediatamente escludente quando l'operatore possiede i requisiti di partecipazione, può presentare un'offerta e può valutare la convenienza economica dell'operazione.
- Quando l'accreditamento della struttura costituisce presupposto per la stipula della concessione e l'esito della gara è necessario per il suo conseguimento o perfezionamento, la mancata disponibilità attuale dell'accreditamento non rende automaticamente indeterminato l'oggetto della gara né configura un'imposizione attuale di obblighi contra ius.
- In sede cautelare, il danno grave e irreparabile deve essere allegato e rappresentato in modo specifico; una prospettazione generica non è sufficiente a integrare il periculum in mora.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 12 giu 2026Ordinanza n. 331/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 12 giu 2026Ordinanza n. 332/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 12 giu 2026Ordinanza n. 333/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 12 giu 2026Ordinanza n. 334/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 12 giu 2026Ordinanza n. 335/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 12 giu 2026Ordinanza n. 336/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →