Cassazione Civile, Ordinanza n. 35999/2022 del 07/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La controversia nasce dalla trattenuta operata dalla Cassa sul trattamento pensionistico del resistente, qualificata come contributo di solidarietà. I giudici di merito avevano dichiarato illegittima la trattenuta e condannato la Cassa alla restituzione delle somme indebitamente trattenute dal gennaio 2003, entro il limite della prescrizione decennale, con interessi legali. La Cassa ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con i primi due ha denunciato la violazione della disciplina legislativa e regolamentare che, a suo dire, legittimerebbe il contributo di solidarietà e consentirebbe l’intervento dell’ente per assicurare l’equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione; con il terzo ha censurato il mancato accoglimento dell’eccezione di prescrizione quinquennale, sostenendo che il termine corretto fosse quello breve e non quello ordinario decennale.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché, secondo un orientamento consolidato, gli enti previdenziali privatizzati non possono imporre contributi di solidarietà su pensioni già determinate secondo i criteri applicabili, in quanto simili prelievi non incidono sul metodo di calcolo della prestazione ma costituiscono prestazioni patrimoniali imposte, riservate alla legge ai sensi dell’art. 23 Cost. Ha inoltre respinto il terzo motivo, affermando che il potere di prelievo esercitato unilateralmente dalla Cassa si sovrappone al diritto del pensionato ma non si confonde con l’obbligazione pensionistica, sicché l’azione di ripetizione delle somme indebitamente trattenute è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale. La Cassa è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario, ed è stato disposto l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2 D.Lgs. n. 509/1994
Non attribuisce agli enti previdenziali privatizzati il potere di imporre un contributo di solidarietà su pensioni già determinate, poiché un simile prelievo esula dai criteri di calcolo della prestazione.
art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della CNPADC
Invocato dalla Cassa a fondamento del prelievo, ma ritenuto inidoneo a legittimare una trattenuta che si traduce in prestazione patrimoniale imposta.
Delibera CNPADC del 27.6.2013
Richiamata dalla Cassa quale base del contributo di solidarietà, ma non sufficiente a superare il limite del necessario fondamento legislativo del prelievo.
art. 3, comma 12, L. n. 335/1995
Richiamato dalla ricorrente; la Corte aderisce all'orientamento che esclude la possibilità per le Casse privatizzate di introdurre prelievi non riconducibili ai criteri di determinazione della pensione.
art. 1, comma 763, L. n. 296/2006
Richiamato dalla ricorrente; non consente all’ente di imporre contributi di solidarietà su trattamenti già liquidati secondo i criteri previgenti.
art. 1, comma 488, L. n. 147/2013
Richiamato nel ricorso; la Corte richiama la giurisprudenza costituzionale e di legittimità che inquadra il contributo di solidarietà come prestazione patrimoniale imposta, riservata alla legge.
art. 24, comma 24, D.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011
Invocato dalla ricorrente nel quadro della disciplina di equilibrio del sistema previdenziale, ma non idoneo a fondare il prelievo oggetto di causa.
art. 3 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della legittimità del prelievo; la Corte non ne ricava un diverso esito rispetto al principio già consolidato.
art. 23 Cost.
Il contributo di solidarietà è qualificato come prestazione patrimoniale imposta, la cui istituzione è riservata al legislatore.
art. 38 Cost.
Richiamato dalla ricorrente; la Corte ribadisce che l’esigenza di equilibrio del sistema previdenziale non consente alle Casse di introdurre autonomamente prelievi patrimoniali.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 2946 c.c.
La Corte lo applica per affermare la prescrizione ordinaria decennale dell’azione di ripetizione delle somme indebitamente trattenute.
art. 2948 c.c.
La Corte esclude che trovi applicazione la prescrizione breve quinquennale invocata dalla Cassa.
art. 129 R.D.L. n. 1827/1935
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della prescrizione breve; la Corte non lo ritiene decisivo per qualificare il diritto azionato come soggetto a termine quinquennale.
art. 47-bis D.P.R. n. 639/1970
Richiamato dalla ricorrente in tema di prescrizione, ma non idoneo a escludere la prescrizione ordinaria dell’azione restitutoria.
art. 118 disp. att. c.p.c.
La Corte vi ricorre per rinviare alle motivazioni dei precedenti conformi, ritenendo non necessaria un’ulteriore motivazione su questioni già decise in modo consolidato.
art. 380-bis c.p.c.
Indicato nel procedimento camerale di definizione del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Fondamento dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Consente di porre a carico della parte soccombente l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre, con atti o delibere proprie, un contributo di solidarietà su pensioni già liquidate secondo i criteri vigenti, perché un simile prelievo non attiene alla determinazione del trattamento ma integra una prestazione patrimoniale imposta riservata alla legge.
- L’esigenza di garantire equilibrio finanziario e stabilità della gestione non vale, di per sé, a superare il principio di legalità in materia di prestazioni patrimoniali imposte ai sensi dell’art. 23 Cost.
- Quando la trattenuta su pensione è illegittima perché priva di fondamento normativo idoneo, il diritto alla ripetizione delle somme indebitamente trattenute è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, non alla prescrizione breve quinquennale prevista per diverse ipotesi previdenziali.
- In presenza di giurisprudenza di legittimità consolidata e conforme al caso deciso, la Corte può limitarsi a un rinvio alle precedenti motivazioni ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., senza ulteriore approfondimento argomentativo.
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