Sentenza n. 396/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento - del provvedimento prot. n. 10069/2025 del 27 giugno 2025, notificato il 30 giugno 2025, con il quale il Comandante del Corpo Polizia Locale ha disposto la decadenza dall'autorizzazione al noleggio con conducente n. 6/2021-7 RNC, rilasciata dal Comune di Marciana; - per quanto possa occorrere, dell'art. 49, lettera e) del Regolamento Comunale per il Servizio di noleggio con conducente, approvato con delibera C.C. n. 51 del 29 novembre 2000, nella parte in cui prevede la decadenza dall'autorizzazione nel caso in cui l'esercente abbia trasferito di fatto la rimessa fuori dei territori indicati nell'art. 30; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, tra i quali, per quanto occorrer possa, la comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 6263/2025 del 24 aprile 2025 ed il parere della Commissione comunale per il noleggio conducente nella riunione datata 11 giugno 2025, verbale prot. 9587 del 20 giugno 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di decadenza dall'autorizzazione al noleggio con conducente, fondato sul mancato effettivo utilizzo della rimessa principale e sulla mancata prestazione del servizio in favore del territorio comunale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la decadenza dall'autorizzazione NCC, nonché, ove occorrente, la disposizione del regolamento comunale che prevedeva la decadenza in caso di trasferimento di fatto della rimessa fuori dal territorio autorizzato. Ha dedotto, in sintesi: la persistente validità del contratto di locazione della rimessa principale e l'irrilevanza della mancata registrazione dei rinnovi; l'insussistenza della violazione del vincolo territoriale, sostenendo di poter utilizzare legittimamente una rimessa secondaria sita in altro Comune e contestando che il servizio NCC debba essere svolto esclusivamente nel territorio comunale; la violazione del principio di legalità e tipicità delle sanzioni amministrative, poiché la decadenza sarebbe stata applicata per condotte non previste dalla legge né dall'art. 49 del regolamento comunale; la violazione del sistema regolamentare di gradualità delle misure, che avrebbe imposto previamente una proroga per la regolarizzazione e poi la sospensione; la violazione del contraddittorio procedimentale, assumendo che la comunicazione di avvio fosse meramente istruttoria e non avesse consentito un'adeguata conoscenza degli accertamenti, nonché l'illegittima conservazione e utilizzazione dei dati del sistema di videosorveglianza per un periodo superiore a quello consentito dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto alla disponibilità della rimessa, ha ritenuto che non sia sufficiente la mera disponibilità formale o potenzialmente fittizia dell'autorimessa nel territorio del Comune autorizzante, essendo necessario il suo effettivo utilizzo. Nel caso concreto, i verbali della polizia municipale descrivevano una rimessa dismessa e in stato di abbandono, con accesso quasi interamente ostruito dalla vegetazione. Il provvedimento era comunque plurimotivato e risultava autonomamente fondato sulla violazione del vincolo di territorialità, derivante dal mancato utilizzo della rimessa di Marciana. Il servizio NCC presenta infatti un vincolo territoriale sia strutturale e organizzativo, quanto alla necessità di sede operativa e rimessa nel Comune autorizzante, sia funzionale, imponendo che il servizio sia prevalentemente prestato all'interno e a beneficio della comunità locale, con effettivo e organizzato utilizzo della rimessa locale. L'utilizzo della rimessa secondaria in altro Comune non esclude tale obbligo. Il giudice ha qualificato la misura come revoca-decadenzа o revoca-sanzione in senso lato, non come sanzione amministrativa in senso stretto: l'amministrazione verifica la permanenza dei requisiti e degli obblighi fondamentali connessi a un titolo abilitativo di durata e, constatato il venir meno delle ragioni che ne giustificavano il rilascio, può dichiararne la decadenza anche in assenza di un'espressa previsione regolamentare. Ne consegue l'inapplicabilità del principio di legalità delle sanzioni amministrative previsto dalla l. 689/1981 e delle regole sulla gradualità delle sanzioni. Il richiamo all'art. 49 del regolamento, con l'acquisizione del parere della commissione comunale, ha costituito comunque una garanzia procedimentale ulteriore. È stata inoltre ritenuta assicurata la partecipazione procedimentale, poiché la ricorrente aveva presentato osservazioni. In tali osservazioni aveva dichiarato di non aver mai potuto iniziare l'attività imprenditoriale oggetto dell'autorizzazione, confermando così la mancata prestazione del servizio alla comunità locale. Per tale ragione il TAR ha ritenuto inutile esaminare nel merito la contestazione relativa all'utilizzo dei dati di videosorveglianza. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 3, comma 3, l. 21/1992
La disciplina del noleggio con conducente richiede una sede operativa e una rimessa nel territorio del Comune autorizzante, quale componente strutturale e organizzativa del servizio.
art. 8, comma 3, l. 21/1992
La norma concorre a fondare il vincolo di territorialità dell'attività NCC e la necessità di un collegamento effettivo con il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione.
art. 49 Regolamento comunale per il servizio NCC
L'Amministrazione comunale, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 9, dispone la decadenza della licenza nel caso in cui il titolare dell'Autorizzazione: ... e) abbia trasferito di fatto la rimessa fuori dei territori indicati nell'art. 30.
La disposizione è stata richiamata dal Comune e ha consentito l'acquisizione del parere della commissione; tuttavia, secondo il TAR, la decadenza-revoca può essere adottata anche a prescindere da un'espressa previsione regolamentare, quale conseguenza del venir meno dei presupposti fondamentali del titolo abilitativo.
art. 1, comma 1, l. 689/1981
Il principio di legalità delle sanzioni amministrative non è applicabile alla misura impugnata, poiché la decadenza è stata qualificata come revoca-decadenzа connessa alla verifica della permanenza dei requisiti e degli obblighi del titolo, non come sanzione amministrativa in senso stretto.
Massime di principio
- Nell'attività di noleggio con conducente, il vincolo di territorialità ha natura non soltanto strutturale e organizzativa, ma anche funzionale: non è sufficiente la mera disponibilità formale di una rimessa nel Comune autorizzante, essendo necessario il suo effettivo utilizzo e la prevalente prestazione del servizio all'interno e a beneficio della comunità locale.
- Il mancato effettivo utilizzo della rimessa situata nel Comune che ha rilasciato l'autorizzazione NCC e la mancata prestazione del servizio in favore della relativa comunità possono evidenziare il venir meno dei presupposti e delle ragioni di interesse pubblico del titolo abilitativo, anche se il titolare dispone di una rimessa secondaria in altro Comune.
- La decadenza dall'autorizzazione NCC conseguente alla verifica della perdita dei requisiti o all'inadempimento di obblighi fondamentali inerenti a un rapporto abilitativo di durata costituisce una revoca-decadenzа, o revoca-sanzione in senso lato, e non una sanzione amministrativa in senso stretto; pertanto non è soggetta, in quanto tale, al principio di legalità delle sanzioni amministrative della l. 689/1981 né alle regole sulla gradualità delle sanzioni, e può essere disposta anche in assenza di un'espressa previsione regolamentare.
- Il contraddittorio procedimentale deve ritenersi assicurato quando il titolare del titolo abilitativo abbia avuto la possibilità di presentare osservazioni e le abbia effettivamente depositate; se tali osservazioni contengono una dichiarazione che conferma il mancato avvio dell'attività autorizzata, le contestazioni relative ad altri elementi istruttori possono risultare irrilevanti ai fini della decisione.
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