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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22033/2022 del 07/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona del 2 luglio 2018 che aveva condannato il ricorrente per il reato di bancarotta fraudolenta. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del dolo; il motivo contestava la correttezza della motivazione sulla responsabilità soggettiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso nella parte in cui esso si riduce a doglianze di merito e a contestazioni di fatto sulla motivazione (quindi non ha riformato la condanna nel merito). Tuttavia la Corte ha rilevato d'ufficio la sopravvenuta incostituzionalità della misura delle pene accessorie fallimentari come determinate all'epoca con esclusivo riferimento ai 10 anni previsti; perciò ha annullato la sentenza impugnata soltanto nella parte relativa alla determinazione della durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, della legge fallimentare, rinviando per nuovo esame alla Corte d'appello di Perugia. Il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 216, ultimo comma, legge fallimentare (legge fall.)

    La Corte ha ritenuto che la determinazione della durata delle pene accessorie operata con riferimento esclusivo ai 10 anni prevista allora sia divenuta incostituzionale; perciò ha annullato la parte della sentenza che quantificava tali pene e ha disposto il rinvio per rideterminazione.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per riesaminare valutazioni di fatto o critiche alla motivazione che costituiscono mere doglianze: tali censure sono spesso inammissibili in sede di legittimità.
  • Quando la Corte rileva d'ufficio una sopravvenuta incostituzionalità di norme o misure applicate, può annullare parzialmente la sentenza limitatamente agli effetti derivanti da tale incostituzionalità e disporre il rinvio per nuovo esame.
  • Un annullamento parziale riguardante solo le pene accessorie non determina automaticamente la riforma della condanna principale; la condanna per il reato può rimanere confermata se le censure principali sono inammissibili o infondate.
  • In casi di reati previsti dalla legge fallimentare (es. bancarotta fraudolenta), è importante distinguere tra questioni di diritto (es. applicazione di norme, costituzionalità) che sono sindacabili in Cassazione e questioni di fatto/sujettive (es. valutazione del dolo) che la Corte di legittimità non riesamina se si presentano come semplici doglianze di fatto.
  • Se la normativa sanzionatoria cambia o è dichiarata incostituzionale dopo la pronuncia impugnata, il giudice di legittimità può disporre il rinvio per permettere al giudice di merito di rideterminare le sanzioni conformemente al nuovo quadro normativo.

Testo integrale

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