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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18442/2024 del 10/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il decreto che ha confermato la confisca di prevenzione disposta nei confronti della società/beni (Vieffe s.s.a. e relativo compendio aziendale), articolando sei motivi: 1) richiesta di acquisizione e valutazione di una successiva sentenza della Corte d'Appello di Palermo (5/12/2023) ritenuta rilevante per la causa; 2) incompetenza territoriale del Tribunale di Trapani anziché Palermo, per il luogo di vita e attività dei proposti e la supposta mancanza di attualità della pericolosità di Ciro Gino Ficarotta; 3) mancata considerazione della pronuncia di non doversi procedere per il reato di trasferimento fraudolento di valori e delle successive ordinanze di dissequestro; 4) violazione delle norme sulle confische di prevenzione (art. 24 d.lgs. 159/2011) con contestazione della qualificazione dell'impresa come "a partecipazione mafiosa" e della provenienza dei mezzi; 5) carenza o mera apparenza della motivazione e travisamento della prova; 6) richiesta subordinata di restituzione pro quota delle somme investite da Vivirito e Leonardo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. Motivi principali della decisione: il giudizio di cassazione non può assumere in esame documentazione sopravvenuta al provvedimento impugnato (la sentenza del 5/12/2023 era successiva al decreto), pertanto quella produzione non era valutabile in questa sede; la competenza territoriale nel procedimento di prevenzione si determina in base all'attualità della pericolosità e al luogo dove le condotte di maggiore rilevanza si manifestano (nel caso, area di operatività della famiglia mafiosa di Trapani), e la motivazione della Corte di appello su questo punto è considerata logica e coerente; l'assoluzione per il reato di trasferimento fraudolento non incide sulla confessionabilità del bene quando l'impresa risulti "contaminata" dai metodi mafiosi o operante in cointeressenza con la cosca; la qualificazione dell'azienda come impresa "a partecipazione mafiosa" giustifica la confisca dell'intero capitale sociale e patrimonio aziendale, anche se alcune quote iniziali avevano carattere lecito; le doglianze dei ricorrenti erano, in gran parte, una rivisitazione del merito non consentita in Cassazione. I ricorrenti sono condannati alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria da versare alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 5

    Norma richiamata nel ricorso in relazione alla competenza territoriale nel procedimento di prevenzione; la Corte ricorda che la competenza si fonda sull'attualità della pericolosità e sul luogo di manifestazione delle condotte, non sulle sole risultanze anagrafiche

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 10, comma 3

    Richiamato per il limite dei rimedi nel processo di prevenzione: connessione alle regole sulla proposizione dei ricorsi e sulle censure ammissibili

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 24, comma 1

    "il tribunale dispone la confisca dei bene sequestrati che risultino essere frutto di attività illecite"

    Interpretazione della Corte: la confisca è giustificata quando il bene risulti frutto di attività illecite o l'impresa sia stata costituita e sviluppata avvalendosi di metodi mafiosi; in tal caso il capitale sociale e il patrimonio aziendale risultano "contaminati" e soggetti a confisca

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 27, comma 2

    Richiamato per delimitare la possibilità di impugnazione: nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge o per motivazione inesistente o meramente apparente

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 28

    Indicato come rimedio rituale per fatti sopravvenuti: eventuali circostanze successive alla decisione (es. nuova sentenza) possono essere dedotte tramite richiesta di revocazione della confisca se ricorrono i presupposti

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 1

    Limita l’oggetto del ricorso in Cassazione ai motivi tassativamente indicati; la Corte sottolinea che il giudizio di legittimità verifica gli 'errors in procedendo' o 'in iudicando' nei limiti di tale norma

  • codice di procedura penale, art. 611

    Norma richiamata perché il procedimento è stato trattato con trattazione scritta ai sensi di tale articolo

  • codice di procedura penale, art. 530

    Richiamato dai ricorrenti (pronuncia di non doversi procedere); la Corte osserva che tale pronuncia non incide automaticamente sulla valutazione preventiva quando il complesso probatorio del procedimento di prevenzione è autonomo

  • codice penale, art. 512-bis

    Reato per trasferimento fraudolento di valori: l'assoluzione dei ricorrenti per tale reato non è stata ritenuta idonea a escludere la confisca preventiva dell'impresa, poiché l'assoluzione non è stata motivata dalla mancanza dell'interposizione fittizia ma dalla mancata prova che la stessa mirasse a eludere una misura di prevenzione

  • codice penale, artt. 110 e 416-bis

    Riferiti alle condanne per concorso esterno in associazione mafiosa: tali condanne costituiscono elemento centrale per ritenere la pericolosità sociale e la contaminazione dell'attività imprenditoriale

Massime di principio

  • Il giudizio di Cassazione nel procedimento di prevenzione è limitato a vizi di diritto e non consente la rivalutazione del merito o l’introduzione di documenti sopravvenuti al provvedimento impugnato
  • La competenza territoriale nei procedimenti di prevenzione si fonda sull'attualità della pericolosità e sul luogo in cui si manifestano le condotte di maggiore rilievo, non sulle sole residenze anagrafiche
  • L'assoluzione in sede penale per alcuni reati (es. trasferimento fraudolento di valori) non esclude automaticamente la confisca preventiva quando l'impresa risulti "contaminata" o operante in cointeressenza con una associazione mafiosa
  • Un'impresa che si sia sviluppata e ampliata con l'ausilio e la protezione di un'organizzazione mafiosa può vedere confiscato l'intero capitale sociale e patrimonio aziendale, perché è impossibile scindere le quote di origine lecita da quelle "inquinate"
  • Se emergono fatti nuovi rilevanti sopravvenuti alla decisione impugnata, il rimedio corretto è la richiesta di revocazione della confisca ai sensi delle norme previste e non la produzione di tali atti in Cassazione contro un decreto già emanato
  • Le censure che si tradurrebbero in una diversa lettura del merito o in una richiesta di rivalutazione delle prove sono, in genere, inammissibili in Cassazione nel procedimento di prevenzione

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