Cassazione Penale, Ordinanza n. 17845/2026 del 18/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando il rigetto dell'istanza di riconoscimento della continuazione disposto dal giudice dell'esecuzione. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo ricorrenti profili di colpa nell'irritualità dell'impugnazione.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione ai sensi dell'art. 671 c.p.p. tra più reati già separatamente giudicati in sede di cognizione. Deduceva, con unico motivo, che il giudice di merito aveva disatteso i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per accertare l'unicità del disegno criminoso, sostenendo che tale unicità fosse ravvisabile per l'omogeneità delle condotte e per l'asserita erroneità dell'affermazione relativa alla distanza temporale tra gli illeciti. La Corte ha però rilevato che il giudice dell'esecuzione aveva correttamente applicato i principi consolidati: la continuazione richiede una verifica rigorosa e non può desumersi dalla sola omogeneità dei reati o dalla contiguità spazio-temporale, trattandosi invece di elementi solo indiziari; nel caso concreto, pur a fronte di reati omogenei (evasioni), era stata valorizzata la natura occasionale ed estemporanea di ciascuna condotta, come ricostruita nelle sentenze di merito.
Norme richiamate
art. 671 c.p.p.
Norma invocata per il riconoscimento in executivis della continuazione tra reati già giudicati separatamente.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per giustificare la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità per colpa del ricorrente.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione, anche in sede di esecuzione, richiede un accertamento rigoroso della preesistenza di un programma criminoso unitario già al momento della commissione del primo reato, almeno nelle sue linee essenziali.
- L'omogeneità dei reati, la similarità delle condotte, la contiguità temporale o spaziale e l'identità del bene protetto sono indici sintomatici dell'unicità del disegno criminoso, ma non sono di per sé sufficienti a provarla.
- La valutazione sull'unicità o pluralità del disegno criminoso è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione quando sia sorretta da motivazione congrua, adeguata e immune da vizi logici o travisamenti di fatto.
- Quando l'impugnazione è dichiarata inammissibile per ragioni ascrivibili a colpa del ricorrente, può essere disposta la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 18 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17670/2026 del 18/05/2026
- ordinanza_penale · 18 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17672/2026 del 18/05/2026
- ordinanza_penale · 18 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17674/2026 del 18/05/2026
- ordinanza_penale · 18 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17678/2026 del 18/05/2026
- ordinanza_penale · 18 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17681/2026 del 18/05/2026
- ordinanza_penale · 18 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17686/2026 del 18/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →