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Parere

Parere n. 909/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dalla Parrocchia Ss. Corpo di Cristo di Pagani contro il Ministero della Cultura per l’annullamento: (a) del parere negativo della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno ed Avellino - Ministero della Cultura, prot. n. MIC/MIC_SABAP-SAI18/07/2024/0017739-P del 18 luglio 2024; (b) della nota della Soprintendenza MIC|MIC_SABAP SA|20/06/2024|0015234-P contenente i motivi ostativi; (c) di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali, comprese la nota della Soprintendenza prot.n. 13709-P del 31 maggio 2024 e le note del Comune di San Marzano sul Sarno del 24 giugno 2024 e del 6 giugno 2024.

Giustizia amministrativa202501111

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del parere negativo della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno ed Avellino sul Piano urbanistico attuativo (PUA) presentato dalla ricorrente, nonché degli atti presupposti e della comunicazione dei motivi ostativi.

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La ricorrente ha impugnato il parere paesaggistico negativo reso dalla Soprintendenza sul PUA relativo a un compendio classificato dal PUC come area di trasformazione residenziale e di interesse comune. Sono stati dedotti tre motivi: l’applicabilità del silenzio-assenso procedimentale ex art. 17-bis l. 241/1990 alla richiesta di parere trasmessa dal Comune alla Soprintendenza; la mancata valutazione delle osservazioni partecipative e l’ingiustificata richiesta di documentazione ulteriore; il superamento dei limiti del parere previsto dall’art. 16 l. 1150/1942, anche in ragione del precedente parere favorevole della Soprintendenza sul PUC e della mancata formulazione di un dissenso costruttivo.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondati tutti i motivi e ha respinto il ricorso, assorbendo l’istanza cautelare. Ha escluso l’applicabilità dell’art. 17-bis l. 241/1990 perché il procedimento paesaggistico conduce a una decisione monostrutturata imputabile alla Soprintendenza e il Comune si limita a trasmettere l’istanza privata, senza predisporre uno schema di provvedimento. Ha inoltre ritenuto sufficiente che il parere finale desse conto nel complesso delle osservazioni della ricorrente, senza necessità di una confutazione analitica, e ha giudicato non manifestamente irragionevole la richiesta di integrazione documentale, necessaria per valutare l’impatto del PUA nel contesto tutelato. Infine, ha affermato l’autonomia della tutela paesaggistica rispetto alla pianificazione urbanistica: la coerenza del PUA con il PUC e il precedente parere favorevole sullo strumento sovraordinato non vincolavano la Soprintendenza nella valutazione dello strumento attuativo. La valutazione tecnico-discrezionale resa, non incongrua né illogica, è stata ritenuta non sindacabile; l’incompletezza documentale, inoltre, aveva impedito l’esercizio di un dissenso costruttivo.

Osservazioni

Primo motivo - Silenzio-assenso ex art. 17-bis l. 241/1990

Il silenzio-assenso procedimentale non si applica alla richiesta del Comune alla Soprintendenza nel procedimento esaminato. L’art. 17-bis opera nei rapporti tra un’amministrazione procedente e l’amministrazione chiamata a esprimere assenso, concerto o nulla osta su uno schema di provvedimento, nell’ambito di una decisione pluristrutturata. Nel caso concreto la valutazione paesaggistica è interamente demandata alla Soprintendenza e la decisione è monostrutturata; il Comune si limita a trasmettere l’istanza privata. Non è quindi configurabile il silenzio-assenso endoprocedimentale.

Secondo motivo - Apporti partecipativi e integrazione documentale

Non è necessaria una confutazione analitica di ogni osservazione procedimentale, essendo sufficiente che dalla motivazione emerga che l’amministrazione ne ha tenuto conto nel complesso. La richiesta della Soprintendenza di relazioni tecniche, estratti cartografici, documentazione fotografica, rilievi, planimetrie e profili generali non è stata ritenuta manifestamente irragionevole o sovrabbondante, poiché funzionale alla ricostruzione dell’intervento e alla valutazione del suo impatto paesaggistico.

Terzo motivo - Autonomia della tutela paesaggistica e dissenso costruttivo

La coerenza del PUA con il PUC e il precedente parere favorevole della Soprintendenza sullo strumento urbanistico sovraordinato non esauriscono il potere di valutazione paesaggistica sullo strumento attuativo. La tutela paesaggistica e la pianificazione urbanistica perseguono interessi pubblici distinti e mantengono autonomia. La valutazione della Soprintendenza, concentrata sulla tipologia architettonica e sull’organizzazione degli spazi esterni in rapporto al contesto tutelato, non ha travalicato l’art. 16 l. 1150/1942. Il dissenso costruttivo non poteva essere esercitato in assenza della documentazione necessaria a contestualizzare i manufatti e l’intervento.

Norme richiamate

  • art. 17-bis l. 241/1990

    Nei casi in cui è prevista l’acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per l’adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche... Decorsi i termini ... senza che sia stato comunicato l’assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito.

    La disposizione opera nei rapporti tra l’amministrazione procedente e quella chiamata a rendere l’assenso, nell’ambito di una decisione pluristrutturata e previa trasmissione di uno schema di provvedimento. Non si applica al rapporto interno tra amministrazioni che co-gestiscono l’istruttoria né ai procedimenti a iniziativa privata nei quali l’atto finale è monostrutturato e imputabile alla sola autorità competente.

  • art. 20 l. 241/1990

    È richiamato per distinguere il silenzio significativo nei rapporti verticali tra privato e amministrazione procedente dal silenzio-assenso endoprocedimentale di cui all’art. 17-bis.

  • art. 17 l. 241/1990

    È richiamato quale disciplina del silenzio devolutivo, distinta dal silenzio-assenso procedimentale previsto dall’art. 17-bis.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La comunicazione dei motivi ostativi costituisce un momento partecipativo; tuttavia, la motivazione finale non deve confutare analiticamente ogni osservazione, purché dia conto della loro considerazione complessiva.

  • art. 16 l. 1150/1942

    La disposizione fonda il parere della Soprintendenza sullo strumento urbanistico attuativo. Essa non impedisce una valutazione paesaggistica autonoma e tecnico-discrezionale del PUA, distinta da quella già espressa sul PUC.

  • d.lgs. 42/2004

    È richiamato quale fonte del vincolo paesaggistico gravante su parte del compendio immobiliare e del quadro di tutela paesaggistica applicabile.

  • Consiglio di Stato, Commissione speciale, parere n. 1640/2016

    È indicato come precedente da cui muove l’orientamento secondo cui l’art. 17-bis opera esclusivamente nei rapporti tra amministrazione procedente e amministrazione chiamata a rendere assenso, concerto o nulla osta.

  • Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 114/2026

    Conferma la limitazione dell’art. 17-bis ai rapporti esterni tra amministrazioni, escludendone l’applicazione nei rapporti interni tra amministrazioni coinvolte nella co-gestione dell’istruttoria e della decisione.

  • Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 10109/2022

    Collega l’operatività dell’art. 17-bis ai procedimenti caratterizzati da una fase decisoria pluristrutturata, nella quale la decisione finale necessita della condivisione tra enti sulla base di uno schema predisposto dall’amministrazione procedente.

  • Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 8918/2025

    Esclude il silenzio-assenso endoprocedimentale quando, nonostante la natura pluristrutturata della procedura, l’atto conclusivo resta monostrutturato e imputabile alla sola autorità emanante.

  • Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 7293/2022

    Esclude dall’ambito dell’art. 17-bis i procedimenti a iniziativa privata svolti presso un’amministrazione ricevente, nei quali la competenza sostanziale appartiene a un’altra amministrazione, trattandosi di un rapporto verticale tra istante e decidente.

  • Consiglio di Stato, Sez. II, sentenza n. 2765/2026

    Afferma che la motivazione finale non deve contenere una confutazione analitica delle osservazioni procedimentali, essendo sufficiente che dimostri che l’amministrazione ne ha tenuto conto nel loro complesso.

Massime di principio

  • Il silenzio-assenso procedimentale di cui all’art. 17-bis l. 241/1990 opera nei rapporti tra l’amministrazione procedente e l’amministrazione chiamata a esprimere assenso, concerto o nulla osta quando la decisione finale è pluristrutturata e si fonda su uno schema di provvedimento predisposto dall’amministrazione procedente.
  • L’art. 17-bis l. 241/1990 non si applica al procedimento a iniziativa privata nel quale l’amministrazione destinataria dell’istanza si limita a trasmetterla all’autorità dotata della competenza sostanziale, se l’atto conclusivo resta imputabile esclusivamente a quest’ultima.
  • La tutela paesaggistica e la pianificazione urbanistica sono funzioni autonome: la conformità di un piano attuativo allo strumento urbanistico generale e il parere favorevole reso su quest’ultimo non vincolano l’autorità paesaggistica nella successiva valutazione dello strumento attuativo.
  • La motivazione del provvedimento amministrativo non deve confutare analiticamente ogni osservazione partecipativa, purché consenta di ricavare che gli apporti dell’interessato sono stati considerati nel loro complesso.
  • La richiesta di documentazione integrativa da parte dell’autorità paesaggistica è legittima quando sia funzionale a ricostruire l’intervento e a valutarne l’inserimento nel contesto tutelato; l’incompletezza documentale può impedire anche l’elaborazione di prescrizioni o alternative in funzione di un dissenso costruttivo.
  • Le valutazioni paesaggistiche, caratterizzate da ampia discrezionalità tecnica, sono sindacabili solo in presenza di manifesta incongruità, illogicità o irragionevolezza.

Parere sul ricorso straordinario contro il parere paesaggistico negativo relativo a un PUA

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato il ricorso straordinario proposto da una parrocchia contro il Ministero della Cultura per l’annullamento del parere negativo della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno ed Avellino relativo a un Piano urbanistico attuativo (PUA). Il ricorso è stato ritenuto infondato e respinto, con assorbimento dell’istanza cautelare.

Premesse e contenuto dell’intervento

La ricorrente, ente ecclesiastico proprietario di un compendio immobiliare nel territorio comunale, aveva presentato un PUA conforme alla disciplina del PUC, che qualificava l’area come zona di trasformazione residenziale e di interesse comune. Il piano prevedeva due lotti funzionali:

  • un lotto residenziale e commerciale, con cinque fabbricati destinati a 44 alloggi e otto negozi, aree pertinenziali, parcheggi pubblici e verde attrezzato;
  • un lotto destinato a mercato comunale ortofrutticolo, con fabbricato centrale, servizi comuni, bar-ristoro, locale guardiania, parcheggio, impianti e sottoservizi.

Una parte del compendio era sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del d.lgs. 42/2004. La Soprintendenza aveva espresso parere contrario, rilevando sia l’insufficienza della documentazione sia l’incompatibilità della tipologia architettonica e dell’organizzazione degli spazi esterni con le esigenze di tutela paesaggistica.

Motivi del ricorso

La ricorrente ha sostenuto:

  • che sulla richiesta di parere trasmessa dal Comune alla Soprintendenza si fosse formato il silenzio-assenso ex art. 17-bis l. 241/1990;
  • che la Soprintendenza non avesse adeguatamente valutato le osservazioni partecipative e avesse richiesto documentazione non necessaria per un PUA;
  • che l’organo ministeriale avesse oltrepassato i limiti del parere previsto dall’art. 16 l. 1150/1942, non considerando il precedente parere favorevole sul PUC e non formulando un dissenso costruttivo.

Applicabilità dell’art. 17-bis l. 241/1990

Il Consiglio di Stato ha escluso che nel caso concreto potesse operare il silenzio-assenso procedimentale. La disposizione riguarda i rapporti tra l’amministrazione procedente e l’amministrazione chiamata a rendere un assenso, concerto o nulla osta quando la decisione finale è pluristrutturata e si fonda su uno schema di provvedimento predisposto dall’amministrazione procedente.

Nel procedimento esaminato, invece, la valutazione paesaggistica era interamente demandata alla Soprintendenza. Il Comune si limitava a trasmettere alla Soprintendenza l’istanza della privato, mentre il provvedimento conclusivo restava imputabile alla sola autorità paesaggistica. Mancava quindi sia una decisione pluristrutturata sia uno schema di provvedimento sul quale la Soprintendenza avrebbe dovuto esprimere il proprio assenso.

La Sezione ha richiamato la distinzione tra il silenzio-assenso procedimentale ex art. 17-bis, il silenzio significativo nei rapporti verticali ex art. 20 e il silenzio devolutivo ex art. 17 l. 241/1990, ritenendo preferibile l’orientamento tradizionale che non estende automaticamente l’art. 17-bis ai pareri della Soprintendenza in procedimenti di questo tipo.

Partecipazione procedimentale e documentazione integrativa

Il secondo motivo è stato respinto. La motivazione finale non deve necessariamente confutare in modo analitico ogni osservazione dell’interessato; è sufficiente che emerga che l’amministrazione abbia considerato gli apporti partecipativi nel loro complesso.

Il parere impugnato dava conto delle osservazioni della ricorrente. Inoltre, la richiesta di documentazione integrativa è stata ritenuta coerente con la necessità di valutare il PUA nel suo complesso e di comprenderne l’impatto sul contesto paesaggistico. In particolare, la richiesta di relazioni tecniche, estratti cartografici, aerofotogrammetrie, ortofoto, fotografie, rilievi dello stato di fatto, planimetrie e profili generali non è apparsa manifestamente irragionevole né sproporzionata.

Autonomia della tutela paesaggistica

La Sezione ha ribadito che la tutela paesaggistica non è subordinata né ancillare rispetto alla pianificazione urbanistica. Urbanistica e paesaggio perseguono interessi pubblici distinti, pur potendo intersecarsi.

La conformità del PUA al PUC e il parere favorevole espresso dal Comune non impedivano alla Soprintendenza di svolgere una valutazione autonoma. L’attribuzione di una volumetria a un’area tutelata non comporta automaticamente il diritto a realizzarla, poiché l’edificazione deve comunque rispettare le esigenze di tutela paesaggistica.

Valutazione del PUA e dissenso costruttivo

Il precedente parere favorevole della Soprintendenza sul PUC non aveva esaurito il potere di apprezzamento sul PUA. Il piano generale e lo strumento attuativo sono strumenti distinti e il secondo richiede una verifica specifica del proprio impatto paesaggistico.

La valutazione della Soprintendenza, svolta nei limiti dell’art. 16 l. 1150/1942 e riferita, per quanto possibile, alla tipologia architettonica e all’organizzazione degli spazi esterni, è stata considerata espressione di discrezionalità tecnica. Non sono stati ravvisati profili di incongruità, illogicità o manifesta irragionevolezza tali da consentire il sindacato sulla valutazione.

Quanto al dissenso costruttivo, la Sezione ha osservato che esso presuppone una documentazione sufficiente a consentire l’individuazione di modifiche o alternative progettuali. L’incompletezza degli elaborati aveva impedito alla Soprintendenza di formulare puntuali indirizzi modificativi del piano.

Conclusioni

Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondati tutti i motivi dedotti dalla ricorrente. Il ricorso straordinario è stato pertanto respinto, con assorbimento dell’istanza cautelare.

Come è indicizzato

MaterieAutorizzazione paesaggisticaPiani attuativi e lottizzazioniRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiBeni culturali e paesaggioUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazionePartecipazione procedimentaleDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoria

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