Cassazione Penale, Ordinanza n. 22798/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisando ragioni di esonero. La condanna già pronunciata in appello per il reato di cui all'art. 187, comma 8, d.lgs. 285/1992 resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per il reato di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti. Con il primo motivo ha censurato la valutazione probatoria dei giudici di merito, sostenendo che mancassero sintomi tali da giustificare la richiesta di accertamenti ospedalieri e contestando, in sostanza, l'affermazione dello stato di alterazione. La Corte di cassazione ha rilevato che la doglianza era diretta a una rivalutazione del fatto e del materiale probatorio, oltre a riproporre questioni già dedotte in appello. Con il secondo motivo ha lamentato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., ma anche tale censura è stata ritenuta meramente fattuale e manifestamente infondata, poiché la Corte territoriale aveva escluso la particolare tenuità valorizzando la gravità dell'offesa e la pericolosità concreta della condotta per l'incolumità degli utenti della strada.
Norme richiamate
art. 187, comma 8, d.lgs. n. 285/1992
disposizione incriminatrice richiamata quale titolo del reato per guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti; la sentenza non ne discute l'interpretazione in astratto, ma la applica al caso concreto.
art. 131-bis c.p.
la causa di non punibilità è esclusa quando, in concreto, la gravità dell'offesa e la pericolosità della condotta impediscono di qualificare il fatto come tenue.
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito probatorio: sono inammissibili i motivi che mirano soltanto a ottenere una diversa lettura degli elementi di fatto già scrutinati dai giudici di merito.
- In materia di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, lo stato di alterazione può essere desunto anche da dati sintomatici osservati al momento del fatto, purché questi siano univoci e idonei a corroborare l'esito degli accertamenti biologici.
- La mancata concessione della particolare tenuità del fatto è censurabile in cassazione solo se la motivazione è illogica o mancante; non basta riproporre una diversa valutazione delle circostanze fattuali già apprezzate dal giudice di merito.
- La particolare tenuità del fatto non è applicabile quando le modalità concrete della condotta e la pericolosità per beni giuridici primari, come l'incolumità degli utenti della strada, rendano l'offesa tutt'altro che minima.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
- La prova dello stato di alterazione può essere costruita mediante un insieme di indici sintomatici riferiti alla condizione del conducente e alla sua condotta di guida, senza che sia necessario un singolo elemento isolato e autosufficiente.
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