Cassazione Civile, Ordinanza n. 09528/2026 del 14/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasceva da un rapporto bancario e di investimento in cui l'attore sosteneva di avere conferito un mandato fiduciario per la gestione di un dossier titoli, operato tramite una società fiduciaria e con l'intervento di un promotore finanziario della banca. L'attore, inoltre, era garante di un mutuo fondiario concesso alla società da lui amministrata. In giudizio chiedeva, in via principale e subordinata, l'accertamento del proprio credito verso la banca per asserite condotte illecite nella gestione degli investimenti, la compensazione totale o parziale con il debito della società mutuataria, la restituzione delle somme eccedenti, la dichiarazione di estinzione del mutuo e, in subordine, il risarcimento dei danni. I giudici di merito hanno rigettato le domande perché l'attore non aveva adeguatamente allegato e provato la composizione del dossier titoli e, quindi, l'esistenza e quantificazione del danno; hanno inoltre ritenuto irrilevanti le prove testimoniali richieste e non decisiva la documentazione bancaria prodotta, perché riferita a rapporti intestati alla società fiduciaria senza prova del collegamento con il patrimonio dell'attore. Nel ricorso per cassazione sono stati denunciati: l'illegittimo uso del principio della ragione più liquida in violazione del diritto di difesa e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per la valutazione delle prove documentali e dell'assenza del legale rappresentante della banca all'interrogatorio formale; l'ulteriore violazione degli stessi artt. 115 e 116 c.p.c. e il difetto di motivazione per il mancato accoglimento delle istanze istruttorie e della consulenza tecnica contabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo non si confrontasse in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla mancata allegazione della composizione del dossier titoli e sulla conseguente impossibilità di quantificare il danno. Ha inoltre escluso che la decisione d'appello fosse sorretta da motivazione apparente o da anomalie motivazionali rilevanti in cassazione. Quanto agli artt. 115 e 116 c.p.c., la Corte ha ribadito che la censura è ammissibile solo nei limiti in cui si deduca l'utilizzo di prove non dedotte o il travisamento di prove legali, non essendo sufficiente contestare il mero apprezzamento del materiale istruttorio. La memoria depositata non ha scalfito tali conclusioni. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese, al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 24 Cost.
Richiamato come parametro del diritto di difesa, ma la Corte esclude che la sua violazione sia stata dimostrata.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione al giusto processo, senza che la censura superi il vaglio di specificità.
art. 276 c.p.c.
Il ricorrente ne invocava la violazione, ma la Corte ritiene corretto il ricorso al principio della ragione più liquida nei termini applicati dai giudici di merito.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per lamentare un'asserita omessa pronuncia, censura ritenuta non specifica e non fondata.
art. 115 c.p.c.
La dedotta violazione è ritenuta inammissibile perché la critica riguardava in realtà la valutazione delle prove, attività riservata al giudice di merito.
art. 116 c.p.c.
La Corte ribadisce che la violazione è configurabile solo se il giudice utilizza prove non dedotte o disattende prove legali; non basta contestare il diverso apprezzamento delle prove.
art. 210 c.p.c.
Richiamato con riferimento all'istanza di esibizione documentale, ritenuta non decisiva in mancanza di adeguata allegazione del danno e del collegamento dei documenti al patrimonio dell'attore.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato come base formale delle censure di violazione di legge, ma la Corte le dichiara inammissibili per difetto di specificità.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Richiamato per la nullità processuale denunciata, ma la Corte non ravvisa vizi del tipo lamentato.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La Corte ricorda che il sindacato di legittimità sulla motivazione è oggi limitato al minimo costituzionale.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
La Corte lo richiama per affermare l'onere di specificità dei motivi di ricorso, la cui violazione comporta inammissibilità.
art. 380-bis c.p.c.
Applicato il rito accelerato; la decisione segue la proposta del consigliere delegato perché ritenuta condivisibile.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per la memoria del ricorrente depositata prima dell'adunanza camerale.
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
La Corte condanna il ricorrente per abuso del processo, ritenendo integrati i presupposti della responsabilità aggravata in coerenza con la definizione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il principio della ragione più liquida può sorreggere il rigetto della domanda quando una questione preliminare, se decisa in senso ostativo, rende superfluo l'esame delle ulteriori questioni istruttorie o di merito.
- In cassazione, la censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non è ammissibile se si risolve nella richiesta di una diversa valutazione delle prove; è configurabile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o abbia attribuito valore di prova legale a elementi che non lo sono.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; il difetto di specificità dei motivi comporta inammissibilità ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
- Il vizio motivazionale denunciabile in cassazione è oggi circoscritto alle sole anomalie estreme della motivazione, non essendo più deducibile il semplice difetto di sufficienza o di persuasività dell'argomentazione.
- Quando il danno è allegato in modo generico e manca l'indicazione della sua concreta composizione o del nesso tra documentazione prodotta e patrimonio del danneggiato, il giudice può escludere l'ammissibilità di ulteriori mezzi istruttori e della consulenza tecnica richiesta per la quantificazione.
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