Sentenza n. 7809/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da PANUNZI FABIA il 28\7\2025 : Ricorso incidentale con il quale si chiede che l’Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Seconda, in accoglimento del presente controricorso e ricorso incidentale nel giudizio N.03502/2025 di Reg. Ric., voglia: IN VIA PRELIMINARE: Rigettare integralmente il ricorso principale proposto dalla dott.ssa Germana Valeri (R.G. n. 03502/2025) per manifesta infondatezza, riconoscendo la correttezza dell’applicazione dei criteri di valutazione da parte dell’Amministrazione nella determinazione del punteggio della ricorrente principale; IN VIA PRINCIPALE: 1. Dichiarare l’illegittimità dell’introduzione del colloquio come criterio di valutazione nelle progressioni verticali ex art. 52 comma 1-bis D.Lgs. 165/2001, in quanto criterio contra legem non previsto tra quelli tassativamente stabiliti dalla norma; 2. Annullare integralmente la valutazione del colloquio della dott.ssa Fabia Panunzi e di tutti i candidati per violazione di legge e per l’illegittimità del criterio stesso; 3. Ordinare il ricalcolo della graduatoria sulla base dei soli criteri previsti dalla legge (valutazione performance, assenza sanzioni disciplinari, titoli/competenze, incarichi rivestiti) eliminando il punteggio del colloquio per tutti i candidati; 4. Confermare l’efficacia del contratto di lavoro sottoscritto il 20.12.2024 dalla dott.ssa Fabia Panunzi; IN VIA SUBORDINATA: 1. Annullare limitatamente alla valutazione del colloquio della dott.ssa Fabia Panunzi (4/20 punti) per manifesta incongruità, illogicità, sproporzione e violazione del principio di parità di trattamento ex art. 35 comma 3 D.Lgs. 165/2001; 2. Ordinare la correzione del punteggio del colloquio attribuendo alla dott.ssa Panunzi un valore congruo con il profilo professionale evidenziato dalla valutazione dei titoli (75,25%), e comunque non inferiore a 12 punti (soglia minima “più che adeguate” secondo i criteri della Commissione); 3. Disporre il ricalcolo della posizione in graduatoria della dott.ssa Panunzi sulla base del punteggio corretto; 4. Confermare l’efficacia del contratto di lavoro sottoscritto il 20.12.2024; IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: 1. Accertare l’illegittimità della valutazione del colloquio della dott.ssa Fabia Panunzi per violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento; 2. Condannare l’amministrazione al risarcimento del danno da perdita di chance per la mancata attribuzione di una migliore posizione in graduatoria, quantificabile in misura non inferiore a 12 mensilità dell’ultima retribuzione, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data della lesione al saldo; 3. Confermare l’efficacia del contratto di lavoro sottoscritto il 20.12.2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti e graduatoria della selezione interna per la copertura di posti di funzionario di elevata qualificazione dell'area amministrativa
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, dipendente di ruolo dell’ente e partecipante a una procedura selettiva per titoli e colloquio riservata al personale non dirigente, ha contestato il punteggio attribuitole e la conseguente collocazione non utile in graduatoria. Con il primo motivo ha sostenuto che, essendo in possesso della laurea, l’amministrazione avrebbe dovuto considerare come requisito minimo di accesso cinque anni di esperienza, anziché dieci, valorizzando così ulteriori anni di servizio. Con il secondo motivo ha dedotto che il diploma di laurea avrebbe dovuto essere valutato come titolo di accesso, con attribuzione di un punteggio superiore rispetto al diploma di scuola secondaria indicato nella domanda. Con il terzo motivo ha denunciato violazione dell’art. 3 l. 241/1990 e difetto di motivazione, anche per la mancata valorizzazione di un diploma di specializzazione e dell’esperienza pregressa. Con il quarto motivo ha contestato la discordanza tra il punteggio risultante da un verbale della Commissione e quello riportato nella graduatoria. L’amministrazione ha eccepito anche la carenza di interesse per mancata prova di resistenza. La controinteressata, vincitrice della selezione, ha proposto ricorso incidentale contestando la legittimità dell’introduzione del colloquio e, in subordine, la propria valutazione, chiedendo anche il ricalcolo della graduatoria e il risarcimento del danno da perdita di chance.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso principale. Ha ritenuto decisiva la modalità di partecipazione consapevolmente scelta dalla candidata nella domanda: ella aveva indicato come requisito di accesso il diploma di scuola secondaria e dieci anni di esperienza, dichiarando di non utilizzare la laurea come requisito di accesso, e aveva invece indicato la laurea quale titolo ulteriore da valutare. Di conseguenza, l’amministrazione ha correttamente attribuito il punteggio previsto per il diploma utilizzato per l’accesso, ha detratto dal servizio gli anni richiesti come requisito minimo e ha riconosciuto il punteggio aggiuntivo per la laurea quale titolo ulteriore. Non era possibile qualificare d’ufficio la laurea come titolo di accesso, né attivare il soccorso istruttorio, poiché non vi erano errori palesi o necessità di chiarimenti e ciò avrebbe comportato una modifica della domanda in violazione dell’autoresponsabilità del candidato, della parità di trattamento e della trasparenza della procedura. È stata respinta anche la censura sul difetto di motivazione, poiché l’amministrazione aveva applicato la lex specialis e i sottocriteri della Commissione e la griglia dei punteggi era sufficiente a motivare l’attribuzione. La doglianza sulla discordanza dei punteggi è stata dichiarata inammissibile per genericità: dagli atti emergevano dati tra loro diversi e la ricorrente non aveva chiarito quale fosse l’errore né prodotto l’istanza sulla cui base la Commissione avrebbe effettuato le ulteriori valutazioni. Inoltre, l’eventuale correzione non avrebbe comunque assicurato il collocamento utile in graduatoria. Il rigetto del ricorso principale ha reso improcedibile il ricorso incidentale della controinteressata. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 52, comma 1-bis, d.lgs. 165/2001
Richiamato quale disciplina delle progressioni verticali e dei requisiti alternativi di accesso considerati nell’avviso di selezione.
art. 35, comma 3, d.lgs. 165/2001
Richiamato nel ricorso incidentale in relazione ai principi di parità di trattamento nelle procedure selettive; il ricorso incidentale è stato dichiarato improcedibile senza esame nel merito.
art. 3 l. 241/1990
Il giudice ha escluso il difetto di motivazione poiché la griglia di valutazione e l’applicazione della lex specialis e dei sottocriteri rendevano comprensibile l’attribuzione dei punteggi.
art. 1 l. 241/1990
Richiamato indirettamente attraverso i principi di trasparenza, parità di trattamento e autoresponsabilità dei candidati nelle procedure selettive.
Massime di principio
- Nelle procedure selettive, il candidato che abbia consapevolmente indicato nella domanda un determinato titolo e una determinata esperienza come requisiti di accesso non può successivamente pretendere che l’amministrazione utilizzi d’ufficio un diverso titolo posseduto per applicare una disciplina di accesso più favorevole e attribuire un punteggio maggiore.
- Il principio di autoresponsabilità impedisce all’amministrazione di utilizzare il soccorso istruttorio per modificare o integrare sostanzialmente una scelta espressa nella domanda di partecipazione, quando non sussistano errori palesi o effettive esigenze di chiarimento; il soccorso non può alterare il contenuto originario della domanda né incidere sulla parità di trattamento tra i candidati.
- Quando il bando distingue tra titolo utilizzato per l’accesso e titoli ulteriori, l’amministrazione deve rispettare la qualificazione operata dal candidato nella domanda: il medesimo titolo non può essere contemporaneamente utilizzato come requisito di accesso e valutato come titolo ulteriore.
- Nelle procedure selettive, la griglia dei punteggi e l’applicazione dei criteri e sottocriteri predeterminati dalla lex specialis possono assolvere l’obbligo di motivazione dell’attribuzione dei punteggi, salvo che il ricorrente individui specifiche omissioni o errori e ne dimostri l’incidenza sulla graduatoria.
- Una censura relativa a una discordanza tra punteggi riportati in diversi atti della procedura è inammissibile per genericità quando il ricorrente non chiarisca quale sia l’atto errato, quale sia la base documentale della correzione richiesta e in che modo l’eventuale rettifica possa determinare un’utilità concreta, come il collocamento in posizione utile.
- Il rigetto del ricorso principale rende improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso incidentale proposto dal controinteressato quando quest’ultimo sia diretto a incidere sulla medesima procedura e sull’esito della domanda principale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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