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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30664/2023 del 14/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 06/12/2022 del Tribunale di Napoli che ha rigettato il riesame avverso l'ordinanza del G.i.p. del 03/11/2022 che disponeva la custodia cautelare in carcere per il reato di estorsione pluriaggravata (anche ai sensi dell'art. 416‑bis c.p.). Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai gravi indizi di colpevolezza, sostenendo che la sua presenza all'incontro tra Vinciguerra e Fioretto fosse occasionale, che l'attività estorsiva fosse iniziata prima del suo intervento e che, trattandosi di condotta frazionata nel tempo, la sua condotta vada valutata nel contesto complessivo esonerandolo dal concorso nel reato.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità: il ricorso non ha adeguatamente contestato la ricostruzione fattuale del giudice impugnato né ha considerato la condotta nella sua interezza, omettendo di confutare il profilo relativo al prelievo e alla conduzione della vittima. Il Tribunale aveva fondato la misura su elementi convergenti quali le dichiarazioni delle persone offese e il riconoscimento fotografico. I giudici hanno ritenuto che la partecipazione consistesse non in una presenza meramente occasionale ma in atti concreti (prelevamento e conduzione della vittima e presenza al momento della richiesta estorsiva) idonei a rafforzare l'effetto intimidatorio e a costituire concorso nel reato. Per questo motivo il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; è stata disposta la trasmissione del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416‑bis, comma 1, Codice Penale

    La contestazione di estorsione pluriaggravata è stata svolta anche con riferimento alla rilevanza della condotta collegata a contesti di organizzazione criminale; la presenza e il contributo materiale e morale sono considerati rilevanti ai fini dell'aggravazione e del concorso.

  • art. 591, comma 1, lett. c), Codice di Procedura Penale

    Il ricorso è stato ritenuto inammissibile per aspecificità: la normativa è interpretata nel senso che l'impugnazione deve essere specifica e correlata alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata; l'ignorare argomentazioni decisive del giudice porta all'inammissibilità.

  • art. 616, Codice di Procedura Penale

    Applicata la sanzione per spese del procedimento in favore della controparte e la possibile condanna alla Cassa delle ammende in caso di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 94, comma 1‑ter, disposizioni di attuazione, Codice di Procedura Penale

    Disposto l'invio di copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario poiché la pronuncia non comporta la rimessione in libertà del detenuto.

  • Giurisprudenza consolidata (Sez. 2, Sent. n. 47598 del 19/10/2016, Loielo)

    Richiamato il principio secondo cui chi accompagna e resta silente ma assiste alla richiesta estorsiva concorre nel delitto, poiché il suo comportamento rafforza l'effetto intimidatorio e la rappresentazione di un gruppo organizzato.

Massime di principio

  • La semplice presenza non è automaticamente neutra: l'accompagnamento della vittima, la sua conduzione al cospetto degli estorsori o la permanenza durante la richiesta possono integrare concorso nel reato anche se l'agente resta silente.
  • In tema di misure cautelari, il giudice valuta l'insieme degli elementi (dichiarazioni delle vittime, riconoscimenti fotografici, dinamica dei fatti): un ricorso che ignori o non confuti tali elementi è vulnerabile per aspecificità.
  • Per impugnare efficacemente decisioni cautelari è necessario contestare in modo specifico e motivato le argomentazioni del giudice di merito, assumendo e documentando fatti alternativi o vizi nella valutazione probatoria; la genericità conduce all'inammissibilità ai sensi dell'art. 591 c.p.p.
  • La linea giurisprudenziale riconosce rilevanza anche al contributo morale e simbolico alla intimidazione: il ruolo di "supporto" o di "presentazione" della vittima può aggravare la responsabilità penale.
  • I ricorrenti devono considerare il rischio di sanzioni economiche (spese processuali e ammende) qualora il ricorso sia dichiarato inammissibile per colpa o aspecificità; è quindi consigliabile una valutazione difensiva preventiva e dettagliata prima del deposito dell'impugnazione.

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