Cassazione Penale, Sentenza n. 30664/2023 del 14/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 06/12/2022 del Tribunale di Napoli che ha rigettato il riesame avverso l'ordinanza del G.i.p. del 03/11/2022 che disponeva la custodia cautelare in carcere per il reato di estorsione pluriaggravata (anche ai sensi dell'art. 416‑bis c.p.). Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai gravi indizi di colpevolezza, sostenendo che la sua presenza all'incontro tra Vinciguerra e Fioretto fosse occasionale, che l'attività estorsiva fosse iniziata prima del suo intervento e che, trattandosi di condotta frazionata nel tempo, la sua condotta vada valutata nel contesto complessivo esonerandolo dal concorso nel reato.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità: il ricorso non ha adeguatamente contestato la ricostruzione fattuale del giudice impugnato né ha considerato la condotta nella sua interezza, omettendo di confutare il profilo relativo al prelievo e alla conduzione della vittima. Il Tribunale aveva fondato la misura su elementi convergenti quali le dichiarazioni delle persone offese e il riconoscimento fotografico. I giudici hanno ritenuto che la partecipazione consistesse non in una presenza meramente occasionale ma in atti concreti (prelevamento e conduzione della vittima e presenza al momento della richiesta estorsiva) idonei a rafforzare l'effetto intimidatorio e a costituire concorso nel reato. Per questo motivo il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; è stata disposta la trasmissione del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 416‑bis, comma 1, Codice Penale
La contestazione di estorsione pluriaggravata è stata svolta anche con riferimento alla rilevanza della condotta collegata a contesti di organizzazione criminale; la presenza e il contributo materiale e morale sono considerati rilevanti ai fini dell'aggravazione e del concorso.
art. 591, comma 1, lett. c), Codice di Procedura Penale
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile per aspecificità: la normativa è interpretata nel senso che l'impugnazione deve essere specifica e correlata alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata; l'ignorare argomentazioni decisive del giudice porta all'inammissibilità.
art. 616, Codice di Procedura Penale
Applicata la sanzione per spese del procedimento in favore della controparte e la possibile condanna alla Cassa delle ammende in caso di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
art. 94, comma 1‑ter, disposizioni di attuazione, Codice di Procedura Penale
Disposto l'invio di copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario poiché la pronuncia non comporta la rimessione in libertà del detenuto.
Giurisprudenza consolidata (Sez. 2, Sent. n. 47598 del 19/10/2016, Loielo)
Richiamato il principio secondo cui chi accompagna e resta silente ma assiste alla richiesta estorsiva concorre nel delitto, poiché il suo comportamento rafforza l'effetto intimidatorio e la rappresentazione di un gruppo organizzato.
Massime di principio
- La semplice presenza non è automaticamente neutra: l'accompagnamento della vittima, la sua conduzione al cospetto degli estorsori o la permanenza durante la richiesta possono integrare concorso nel reato anche se l'agente resta silente.
- In tema di misure cautelari, il giudice valuta l'insieme degli elementi (dichiarazioni delle vittime, riconoscimenti fotografici, dinamica dei fatti): un ricorso che ignori o non confuti tali elementi è vulnerabile per aspecificità.
- Per impugnare efficacemente decisioni cautelari è necessario contestare in modo specifico e motivato le argomentazioni del giudice di merito, assumendo e documentando fatti alternativi o vizi nella valutazione probatoria; la genericità conduce all'inammissibilità ai sensi dell'art. 591 c.p.p.
- La linea giurisprudenziale riconosce rilevanza anche al contributo morale e simbolico alla intimidazione: il ruolo di "supporto" o di "presentazione" della vittima può aggravare la responsabilità penale.
- I ricorrenti devono considerare il rischio di sanzioni economiche (spese processuali e ammende) qualora il ricorso sia dichiarato inammissibile per colpa o aspecificità; è quindi consigliabile una valutazione difensiva preventiva e dettagliata prima del deposito dell'impugnazione.
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