Sentenza n. 551/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento della nota ricevuta via pec il 25.01.2024, con cui il Servizio Demanio Marittimo Turistico del Comune di Viareggio ha comunicato alla società ricorrente che, alla scadenza della concessione demaniale marittima ad uso parcheggio di cui è titolare la stessa, ad oggi prevista al 31.12.2024, l'intera area oggetto di concessione dovrà essere rimessa “in pristino stato ovvero a zona dunale”, in conformità alla nota dell'Ente Parco Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli, prot. n. 3358 del 13.03.2018, “salvo che la società concessionaria sia in possesso di un nuovo nulla-osta del medesimo ente che disponga diversamente”; nonché di qualsiasi atto presupposto, connesso o consequenziale, anche di incognito numero e data, che possa assumere portata lesiva per la ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione comunale relativa alla scadenza della concessione demaniale marittima al 31 dicembre 2024 e al conseguente ripristino dell'area a zona dunale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la comunicazione con cui il Comune di Viareggio le aveva ricordato che, alla scadenza della concessione demaniale marittima ad uso parcheggio, l'area avrebbe dovuto essere liberata e ripristinata a zona dunale, salvo il possesso di un nuovo nulla-osta dell'Ente Parco. La ricorrente ha sostenuto che la scadenza prevista dalla normativa sulle concessioni demaniali marittime non sarebbe applicabile alla specifica concessione, poiché l'area, in base al Piano di gestione del Parco, avrebbe potuto essere destinata a parcheggio soltanto in favore dell'attuale titolare e non sarebbe stata concretamente contendibile mediante gara. Ha inoltre dedotto che l'art. 28.2, comma 5, delle NTA del Piano del Parco non avrebbe previsto un limite temporale alla concessione, sicché, permanendo la titolarità dell'attività, il titolo avrebbe potuto essere mantenuto e rinnovato senza una durata predeterminata. Secondo la ricorrente, il Comune non avrebbe quindi potuto subordinare il rinnovo o la permanenza della destinazione a parcheggio a un nuovo nulla-osta dell'Ente Parco, e il rinnovo avrebbe dovuto riguardare anche l'adiacente area comunale accessoria. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per acquiescenza alle proroghe legislative, mancata impugnazione degli atti che avevano fissato la scadenza del 31 dicembre 2024 e natura meramente interlocutoria e non lesiva della nota impugnata.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse, ritenendo decisiva la natura non provvedimentale della nota impugnata. La comunicazione non costituiva la risposta a un'istanza di rinnovo, che non risultava presentata, né si inseriva in un procedimento amministrativo o rappresentava l'esercizio di un potere amministrativo. Essa aveva una funzione meramente informativa: ricordava la scadenza del 31 dicembre 2024 e gli effetti derivanti da altri atti, richiamati nella comunicazione ma non impugnati, nonché dalle previsioni del Piano del Parco. La nota non aveva pertanto autonoma portata lesiva. Secondo il Collegio, la pretesa della società si risolveva sostanzialmente in un'azione di accertamento volta a ottenere tutela rispetto alla possibilità futura di rinnovo della concessione e all'esercizio di poteri non ancora esercitati dall'amministrazione; tale azione non è ammessa, in assenza di un provvedimento lesivo, a tutela di interessi legittimi. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 3 l. 118/2022
La ricorrente ne invocava l'inapplicabilità alla concessione demaniale ad uso parcheggio; il TAR non ha esaminato nel merito tale questione, avendo dichiarato il ricorso inammissibile.
art. 28.2, comma 5, NTA del Piano di gestione del Parco Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli
attività esistente e pertanto viene identificata un’area a servizio delle attività di balneazione, nella quale è ammesso il mantenimento temporaneo stagionale dell’area di sosta esistente … il riconoscimento dell’area di sosta e della relativa attività di gestione è valido esclusivamente per la situazione di titolarità e di configurazione esistente; pertanto nei casi di cessazione, dismissione, chiusura o cambio di titolarità dell’attività e della concessione demaniale in essere, il riconoscimento di cui al presente articolo decade e l’area torna ad essere zona dunale, come disciplinata dal precedente articolo17.3.
La ricorrente sosteneva che la disposizione consentisse il mantenimento della destinazione a parcheggio senza un limite temporale predeterminato; il TAR ha richiamato la norma nel contesto della funzione informativa della nota, senza decidere nel merito la sua portata.
art. 12 direttiva 2006/123/CE
La ricorrente sosteneva che la direttiva non fosse applicabile alla concessione in ragione della peculiarità dell'area e dell'assenza di concreta contendibilità; la questione non è stata esaminata per la declaratoria preliminare di inammissibilità.
Massime di principio
- Una comunicazione amministrativa meramente informativa, che si limiti a ricordare la scadenza di un titolo e gli effetti già derivanti da altri atti amministrativi non impugnati, non costituisce un provvedimento autonomamente lesivo se non manifesta l'esercizio di un potere amministrativo e non produce effetti giuridici ulteriori.
- Non è ammissibile utilizzare l'azione di annullamento per ottenere in via preventiva l'accertamento della possibilità di rinnovo di una concessione o di altri poteri amministrativi non ancora esercitati, in assenza di un'istanza definita o di un provvedimento concretamente lesivo.
- La contestazione degli effetti giuridici derivanti da specifici atti amministrativi deve essere rivolta contro tali atti; la mancata impugnazione degli atti presupposti non può essere elusa impugnando una successiva comunicazione meramente ricognitiva o informativa.
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