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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18736/2026 del 25/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile per una rapina. Con il primo motivo si deduceva vizio di motivazione sull'accertamento del fatto e sul giudizio di responsabilità, ma la censura è stata ritenuta generica, perché non individuava con precisione gli elementi posti a base dell'impugnazione né la correlazione con specifici passaggi della sentenza. Con il secondo motivo si lamentava violazione di legge per l'eccessività della pena e per il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità ex art. 62, n. 4, c.p., sostenendo in sostanza che il giudice avrebbe erroneamente negato la mitigazione e irrogato una pena sproporzionata; la doglianza è stata però considerata inammissibile perché mirava a una nuova valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio, attività preclusa in cassazione salvo arbitrarietà o manifesta illogicità, non ravvisate nel caso concreto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo generico e privo di specificità, e il secondo motivo inammissibile perché diretto a sollecitare una rivalutazione della pena e del mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62, n. 4, c.p.

    L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità può essere esclusa quando la somma oggetto della rapina non sia di modico valore; la relativa valutazione del giudice di merito è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione apparente, arbitraria o manifestamente illogica.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 606 c.p.p.

    I motivi di ricorso devono essere specifici e non possono risolversi in una richiesta di nuova valutazione del merito o della congruità della pena.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura di vizio di motivazione è inammissibile quando è generica, indeterminata e non indica in modo puntuale i passaggi della sentenza impugnata oggetto di critica.
  • Non è consentito in cassazione chiedere una nuova valutazione della congruità della pena o del bilanciamento operato dal giudice di merito, salvo che la determinazione sanzionatoria sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico.
  • L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità richiede una valutazione concreta del valore dell'offesa patrimoniale; se il bene o la somma sottratta non è di modico valore, il diniego dell'attenuante è logicamente sostenibile.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende nei limiti previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieRapinaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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