Cassazione Penale, Ordinanza n. 18736/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile per una rapina. Con il primo motivo si deduceva vizio di motivazione sull'accertamento del fatto e sul giudizio di responsabilità, ma la censura è stata ritenuta generica, perché non individuava con precisione gli elementi posti a base dell'impugnazione né la correlazione con specifici passaggi della sentenza. Con il secondo motivo si lamentava violazione di legge per l'eccessività della pena e per il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità ex art. 62, n. 4, c.p., sostenendo in sostanza che il giudice avrebbe erroneamente negato la mitigazione e irrogato una pena sproporzionata; la doglianza è stata però considerata inammissibile perché mirava a una nuova valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio, attività preclusa in cassazione salvo arbitrarietà o manifesta illogicità, non ravvisate nel caso concreto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo generico e privo di specificità, e il secondo motivo inammissibile perché diretto a sollecitare una rivalutazione della pena e del mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 62, n. 4, c.p.
L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità può essere esclusa quando la somma oggetto della rapina non sia di modico valore; la relativa valutazione del giudice di merito è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione apparente, arbitraria o manifestamente illogica.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 606 c.p.p.
I motivi di ricorso devono essere specifici e non possono risolversi in una richiesta di nuova valutazione del merito o della congruità della pena.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura di vizio di motivazione è inammissibile quando è generica, indeterminata e non indica in modo puntuale i passaggi della sentenza impugnata oggetto di critica.
- Non è consentito in cassazione chiedere una nuova valutazione della congruità della pena o del bilanciamento operato dal giudice di merito, salvo che la determinazione sanzionatoria sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico.
- L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità richiede una valutazione concreta del valore dell'offesa patrimoniale; se il bene o la somma sottratta non è di modico valore, il diniego dell'attenuante è logicamente sostenibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende nei limiti previsti dalla legge.
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