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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3529/2022 del 01/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva confermato la condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90 (cessione di gr. 50 lordi di marijuana). Il ricorrente, tramite difensore, ha censurato la negazione del beneficio della sospensione condizionale della pena sostenendo violazione di legge e vizio di motivazione: il diniego sarebbe stato fondato unicamente su un "carico pendente" per presunta violazione della legge sugli stupefacenti, con conseguente violazione del principio di non colpevolezza (presunzione di innocenza) rispetto ai procedimenti non definitivi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto legittima la valutazione dei giudici di merito: oltre al carico pendente, la sentenza di primo grado aveva valorizzato altri elementi rilevanti ai fini del diniego (capacità a delinquere emergente dagli atti processuali e gravità del fatto, essendo l'imputato un spacciatore non occasionale). La Cassazione ha precisato che, secondo la consolidata giurisprudenza, il giudice può fondare il giudizio prognostico negativo anche su procedimenti pendenti e su precedenti giudiziari non definitivi ai sensi dell'art. 133, comma secondo, n. 2, cod. pen.; l'utilizzo della qualifica di indiziato non contrasta con la presunzione di innocenza quando si procede ai fini dell'art. 133 cod. pen. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990 (Testo unico stupefacenti), art. 73, comma 4

    Norma incriminatrice applicata per la cessione di sostanze stupefacenti; la condanna concerne la cessione di circa 50 grammi di marijuana.

  • Codice penale, art. 133, comma secondo, n. 2

    Consente al giudice di valutare, ai fini della concessione della sospensione condizionale della pena, anche i precedenti giudiziari e i procedimenti pendenti. La Corte ha affermato che il giudice può fondare il giudizio prognostico negativo esclusivamente o prevalentemente sulla capacità a delinquere desumibile da tali precedenti, anche se non definitivi.

  • Principio di non colpevolezza (presunzione di innocenza)

    Richiamato come principio costituzionale, ma la Corte chiarisce che l'utilizzo dello stato di indiziato ai fini dell'art. 133 cod. pen. non contrasta con la presunzione di innocenza, poiché rileva esclusivamente ai fini della valutazione prognostica sulla concessione del beneficio.

Massime di principio

  • Per la sospensione condizionale della pena il giudice può considerare anche procedimenti pendenti e precedenti giudiziari non definitivi per valutare la "capacità a delinquere" del soggetto (art. 133 c.p.).
  • La presenza di un carico pendente può legittimamente contribuire, da sola o con altri elementi, al diniego della sospensione condizionale se il giudice ritiene che sussista un prognosi negativa sulla futura astensione dal reato.
  • Lo stato di indiziato di altro reato non viola automaticamente la presunzione di innocenza quando è utilizzato ai fini della valutazione prevista dall'art. 133 c.p.; il suo utilizzo è ammesso nella valutazione prognostica.
  • Per ottenere la sospensione condizionale è utile dimostrare l'assenza di elementi che attestino una capacità a delinquere (assenza di procedimenti pendenti o di indizi rilevanti, comportamento processuale favorevole, occasionalità del fatto, minore gravità del reato).
  • I ricorsi alla Cassazione che si limitano a contestare la mancata concessione di un beneficio già adeguatamente motivata sui presupposti di fatto e diritto rischiano di essere dichiarati manifestamente infondati e inammissibili.

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