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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37110/2022 del 30/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi: 1) violazione dell'art. 500 cod. proc. pen. e vizi di motivazione per l'utilizzo, quale prova unica, delle dichiarazioni predibattimentali del teste di polizia giudiziaria Calandra; 2) contestazione analoga sulla valutazione probatoria delle dichiarazioni del teste; 3) erronea esclusione dell'attenuante della speciale tenuità del danno (art. 62 n.4 cod. pen.), sostenendo che il valore della merce (Euro 98,57) fosse modesto e senza reale pregiudizio per la persona offesa; 4) mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità ex art. 131‑bis cod. pen.; 5) diniego della sospensione condizionale della pena (art. 164 cod. pen.) per carenza di motivazione in ordine al precedente e al giudizio prognostico.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi sulla valutazione delle dichiarazioni del teste: benché il teste avesse detto di non ricordare i fatti, dopo la lettura delle dichiarazioni pregresse le ha confermate, pertanto tali dichiarazioni hanno assunto natura dibattimentale e potevano essere valutate come prova. Ha inoltre ritenuto corrette le motivazioni della Corte territoriale sul diniego dell'attenuante della speciale tenuità del danno, che ha parametrato il valore della refurtiva rispetto a una retribuzione obiettiva (due giornate di lavoro) e ha considerato la condotta "professionale" delle imputate; pur rilevando che la valutazione della tenuità deve riguardare l'offesa effettiva subita dalla persona offesa, ha ritenuto adeguata la motivazione del giudice di merito. Anche il rifiuto di applicare l'art. 131‑bis e la sospensione condizionale è stato ritenuto fondato, posto che il giudizio prognostico si è ancorato al precedente per rapina impropria e all'abitualità/"professionalità" della condotta. Per legge (art. 616 c.p.p.) la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 500 cod. proc. pen.

    Le dichiarazioni predibattimentali lette in dibattimento possono essere utilizzate per valutare la credibilità del teste; se il teste conferma i contenuti quando gli vengono letti, tali dichiarazioni assumono rilevanza dibattimentale e possono essere valutate come prova; se le ritratta, non possono essere usate come prova salvo specifici rimedi processuali.

  • art. 62 n. 4 cod. pen.

    La circostanza attenuante della speciale tenuità del danno richiede una valutazione globale dell'offesa effettivamente cagionata alla persona offesa; non si fonda unicamente sul valore economico della cosa, ma sul concreto pregiudizio subito; tuttavia la Corte può parametrarne l'entità con riferimenti oggettivi (es. confronto con giornate di lavoro) e respingere l'attenuante se il danno non è ritenuto lieve.

  • art. 131‑bis cod. pen.

    L'applicabilità della causa di esclusione della punibilità richiede il soddisfacimento dei presupposti oggettivi e soggettivi; la presenza di precedenti e indici di "professionalità" o abitualità nella condotta può impedire l'applicazione dell'istituto.

  • art. 164 cod. pen.

    La concessione della sospensione condizionale della pena richiede un giudizio prognostico positivo; precedenti penali e valutazioni sull'abitualità o professionalità del comportamento possono giustificare il diniego.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di ricorso dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, la Corte può condannarlo al pagamento delle spese e al versamento di una somma alla cassa delle ammende; qui è stata disposta la somma di Euro 3.000,00.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni rilasciate in fase di indagine e lette in dibattimento possono incidere solo sulla credibilità del teste, ma se il teste, una volta letti quei contenuti, li conferma in aula, essi assumono valore probatorio e possono giustificare una condanna.
  • L'attenuante della speciale tenuità del danno (art. 62 n.4) va valutata con riferimento all'offesa concreta subita dalla persona offesa, non solo al valore nominale della cosa; tuttavia il giudice può usare parametri oggettivi (es. confronto con retribuzioni) per escludere la tenuità quando il danno non è di lieve entità.
  • L'applicazione dell'art. 131‑bis richiede l'assenza di elementi che evidenzino recidiva, abitualità o "professionalità" del comportamento; un precedente rilevante può precluderne l'uso.
  • Il diniego della sospensione condizionale della pena è legittimo quando il giudice motivi negativamente il giudizio prognostico sulla base di precedenti o del modus operandi che fa ritenere possibile il rischio di recidiva.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.); i difensori devono curare la tempestività e la correttezza delle doglianze in sede di merito per evitare filtri di inammissibilità.

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