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direttiva

Direttiva 2005/90

Direttiva 2005/90/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006 , che modifica, per la ventinovesima volta, la direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione — c/m/r) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32005L0090

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva aggiorna, per la ventinovesima volta, il regime di restrizione previsto dalla direttiva 76/769/CEE inserendo nell’appendice dell’allegato I nuove sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione e riorganizzando alcune voci esistenti. L’intervento recepisce gli esiti del 29° adeguamento tecnico della direttiva 67/548/CEE e mira a rafforzare la protezione della salute umana, dei consumatori e, indirettamente, dei lavoratori. Gli Stati membri devono recepire le misure entro il 24 febbraio 2007 e applicarle dal 24 agosto 2007.

Restrizioni all’immissione sul mercato e all’uso di talune sostanze e preparati pericolosi classificati come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione (ventinovesima modifica della direttiva 76/769/CEE)

Ambito di applicazione

La direttiva si applica alle sostanze e ai preparati pericolosi immessi sul mercato nell’Unione, con particolare riguardo alla vendita al pubblico e all’uso di sostanze classificate nell’allegato I della direttiva 67/548/CEE come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 1 o 2. Le modifiche incidono sull’appendice dell’allegato I della direttiva 76/769/CEE, aggiornando gli elenchi di sostanze soggette a restrizioni; restano salve le norme UE in materia di tutela dei lavoratori, in particolare la direttiva 89/391/CEE e la direttiva 2004/37/CE. La direttiva è destinata agli Stati membri ed è rilevante ai fini SEE.

Restrizioni all’immissione sul mercato e all’uso di talune sostanze e preparati pericolosi (c/m/r)

La direttiva realizza la ventinovesima modifica della direttiva 76/769/CEE, nell’ambito della politica UE di tutela della salute pubblica e della protezione dei consumatori. Il legislatore europeo interviene per aggiornare le restrizioni relative a sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, recependo il 29° adeguamento tecnico della direttiva 67/548/CEE.

Finalità e contesto normativo

I considerando evidenziano che le nuove restrizioni si inseriscono nel programma d’azione comunitario nel campo della sanità pubblica 2003-2008 e mirano a prevenire malattie e minacce per la salute, riducendo morbilità, mortalità precoce e disabilità evitabile. La direttiva si fonda sull’articolo 95 CE e si coordina con la disciplina sulla protezione dei lavoratori, che resta impregiudicata, in particolare la direttiva 89/391/CEE e la direttiva 2004/37/CE.

Ambito materiale e logica dell’intervento

L’intervento riguarda le restrizioni all’immissione sul mercato, alla vendita al pubblico e all’uso di sostanze e preparati pericolosi già elencati o da inserire nell’appendice dell’allegato I della direttiva 76/769/CEE. La logica è quella di trasferire nell’elenco delle sostanze soggette a restrizione le nuove classificazioni c/m/r derivanti dall’aggiornamento tecnico della direttiva 67/548/CEE, tenendo conto dell’analisi di rischi e vantaggi richiamata nei considerando.

Modifiche alle note di classificazione ed etichettatura

L’allegato della direttiva aggiorna la prefazione dell’elenco con nuove o rinnovate note interpretative:

  • Nota A: richiede che il nome della sostanza figuri in etichetta con una delle denominazioni dell’allegato I della direttiva 67/548/CEE; se la denominazione è generica, il fabbricante o chi immette la sostanza sul mercato deve indicare il nome esatto.
  • Nota D: riguarda sostanze soggette a polimerizzazione o decomposizione, generalmente immesse sul mercato in forma stabilizzata; se immesse non stabilizzate, l’etichetta deve riportare la dicitura "non stabilizzata".
  • Nota E: per talune sostanze con effetti specifici sulla salute, già classificate come cancerogene, mutagene e/o tossiche per la riproduzione di categoria 1 o 2 e anche come T+, T o Xn, le frasi di rischio devono essere precedute da "anche".
  • Nota H: chiarisce che classificazione ed etichetta si applicano solo alle proprietà pericolose specificate dalle frasi di rischio; per gli altri profili restano applicabili gli obblighi generali della direttiva 67/548/CEE.
  • Nota S: indica casi in cui l’etichetta prevista dall’articolo 23 della direttiva 67/548/CEE non è obbligatoria.
  • Nota K: sostituita, esclude la classificazione cancerogena o mutagena se si dimostra un contenuto di 1,3-butadiene inferiore allo 0,1 % p/p; se la sostanza non è classificata come cancerogena o mutagena, devono comunque comparire almeno le frasi S(2)9-16.

Sostanze cancerogene: categoria 1

Nel punto 29, categoria 1, vengono inserite numerose sostanze, in larga parte miscele e frazioni di gas di petrolio e di raffineria, oltre all’arseniato trietilico. Tra le sostanze già note, sono riformulate o confermate le voci di:

  • triossido di cromo (VI),
  • benzene,
  • 2-naftilammina / beta-naftilammina,
  • benzidina / 4,4′-diaminobifenile / bifenil-4,4′-ilenediammina.

Le voci petrolifere e di raffineria sono accomunate dalle note H e spesso K, con l’effetto di specificare condizioni di classificazione e limitazioni connesse alla presenza di 1,3-butadiene o a particolari frazioni di processo.

Sostanze cancerogene: categoria 2

Nel punto 29, categoria 2, sono introdotte nuove voci relative, tra le altre, a:

  • nitrito di isobutile,
  • solfuro di cadmio,
  • cadmio piroforico,
  • isoprene stabilizzato,
  • cloroprene stabilizzato,
  • 1,2,3-tricloropropano,
  • p-clorobenzotricloruro,
  • chetone di Michler,
  • 2-nitrotoluene,
  • diverse ammine aromatiche e derivati,
  • creosoto e oli di creosoto.

Sono inoltre inserite o sostituite numerose voci petrolifere e di raffineria, in parte con note H, K, S o E. In questa categoria, le sostanze petrolifere sono elencate con particolare dettaglio tecnico, indicando composizione prevalente, processo di origine e intervalli di atomi di carbonio.

Sostanze mutagene: categoria 2

Nel punto 30, categoria 2, la direttiva aggiunge sostanze come:

  • triossido di cromo (IV),
  • solfato di cadmio,
  • benzene,
  • 2-nitrotoluene,
  • 4,4′-ossidianilina,
  • carbendazina,
  • benomil.

Anche qui compaiono numerose voci riferite a gas e idrocarburi del petrolio, con aggiornamento delle relative note. Le sostituzioni puntuali per dicromati e cadmio rafforzano il coordinamento con la classificazione tecnica aggiornata.

Sostanze tossiche per la riproduzione

Nel punto 31, categoria 1, le voci per:

  • composti del piombo, esclusi quelli espressamente indicati altrove, e
  • piomboalchili

sono sostituite e marcate con le note A ed E.

Nel punto 31, categoria 2, sono inserite numerose sostanze, tra cui:

  • linuron,
  • vari dicromati e cromato di sodio,
  • solfato di cadmio,
  • 1-bromopropano,
  • 1,2,3-tricloropropano,
  • difeniletere ottabromoderivato,
  • 1,2-dimetossietano,
  • 1,2-bis(2-metossietossi)etano,
  • diversi ftalati,
  • dinocap,
  • azafenidina,
  • carbendazina,
  • benomil,
  • una miscela di oligomeri triazinici.

Sono inoltre sostituite le voci di fluoruro di cadmio, cloruro di cadmio e glicidolo. La direttiva mostra quindi un significativo rafforzamento della disciplina sui composti con effetti tossici per la riproduzione.

Termini di recepimento, applicazione ed entrata in vigore

L’articolo 2 prevede che gli Stati membri:

  • adottino le disposizioni di recepimento entro il 24 febbraio 2007;
  • le applichino dal 24 agosto 2007;
  • comunichino immediatamente alla Commissione il testo delle misure nazionali e una tabella di corrispondenza;
  • garantiscano che gli atti nazionali rechino un riferimento alla direttiva o siano corredati di tale riferimento in sede di pubblicazione ufficiale;
  • trasmettano alla Commissione il testo delle disposizioni interne essenziali nel settore disciplinato.

L’articolo 3 stabilisce l’entrata in vigore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 indica che i destinatari sono gli Stati membri.

Ricadute operative per i professionisti

Per avvocati e commercialisti, la direttiva assume rilievo soprattutto in chiave di compliance di prodotto, classificazione, etichettatura e gestione del rischio chimico nella filiera industriale e distributiva. Le imprese interessate devono verificare se le sostanze o miscele trattate rientrino nelle nuove voci inserite o sostituite, tenendo conto delle note applicabili e delle conseguenze sulla commercializzazione, sulla vendita al pubblico e sugli obblighi informativi connessi."}

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’appendice dell’allegato I della direttiva 76/769/CEE

L’articolo 1 dispone la modifica dell’appendice dell’allegato I della direttiva 76/769/CEE conformemente all’allegato della direttiva. L’aggiornamento riguarda le restrizioni all’immissione sul mercato e all’uso di sostanze e preparati pericolosi, con particolare attenzione alle sostanze c/m/r recentemente classificate.

Obiettivo di tutela della salute e criteri di intervento

Dai considerando emerge che la finalità è migliorare la protezione della salute umana e la sicurezza dei consumatori, disciplinando l’uso delle sostanze recentemente classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 1 o 2 e limitandone la vendita al pubblico. La Commissione ha tenuto conto dei rischi e dei vantaggi delle sostanze interessate e delle regole UE sull’analisi dei rischi.

Modifiche alle note della prefazione dell’allegato I

L’allegato introduce o aggiorna le note A, D, E, H e S e sostituisce la nota K. Le note chiariscono regole di etichettatura e classificazione ai sensi della direttiva 67/548/CEE, includendo, tra l’altro, l’indicazione del nome esatto della sostanza, l’uso della dicitura "non stabilizzata" per sostanze soggette a polimerizzazione/decomposizione, la regola dell’aggettivo "anche" per talune frasi di rischio, la limitazione della classificazione solo alla proprietà pericolosa specificata e l’esenzione dall’etichettatura obbligatoria per la nota S. La nota K esclude la classificazione cancerogena o mutagena se è dimostrato un contenuto di 1,3-butadiene inferiore allo 0,1 % p/p, con obbligo minimo di frasi S(2)9-16 se non classificata come cancerogena o mutagena.

Nuove sostanze cancerogene di categoria 1

Nel punto 29, categoria 1, sono inserite numerose nuove voci, in particolare varie sostanze e miscele di gas di petrolio e di raffineria, nonché l’arseniato trietilico. Sono inoltre sostituite le voci di triossido di cromo (VI), benzene, 2-naftilammina/beta-naftilammina e benzidina/4,4′-diaminobifenile/bifenil-4,4′-ilenediammina, tutte con nota E.

Nuove sostanze cancerogene di categoria 2

Nel punto 29, categoria 2, sono aggiunte numerose sostanze, tra cui nitrito di isobutile, solfuro di cadmio, cadmio piroforico, isoprene stabilizzato, cloroprene stabilizzato, 1,2,3-tricloropropano, p-clorobenzotricloruro, chetone di Michler, 2-nitrotoluene, alcune ammine aromatiche e derivati del creosoto. Sono anche sostituite o integrate alcune voci già presenti, incluse molte sostanze petrolifere/gas di raffineria e dicromati/cadmio, con precisazioni sulle note H, K, S ed E.

Nuove sostanze mutagene di categoria 2

Nel punto 30, categoria 2, sono inserite nuove voci comprendenti triossido di cromo (IV), solfato di cadmio, benzene, 2-nitrotoluene, 4,4′-ossidianilina e diversi pesticidi o sostanze industriali come carbendazina e benomil, oltre a molte miscele di gas di petrolio e di raffineria. Alcune voci sono sostituite per aggiornare note e classificazione, in particolare per dicromati e cadmio.

Sostanze tossiche per la riproduzione di categoria 1 e 2

Nel punto 31, categoria 1, le voci per i composti del piombo e per i piomboalchili sono sostituite, con note A ed E. Nel punto 31, categoria 2, sono aggiunte numerose sostanze tra cui linuron, vari dicromati, cromato di sodio, solfato di cadmio, 1-bromopropano, 1,2,3-tricloropropano, dipentilftalati, BBP, alchilesteri C7-11 ramificati e lineari, dinocap, azafenidina, carbendazina, benomil, 3-etil-2-metil-2-(3-metilbutil)-1,3-ossazolidina e una miscela di oligomeri triazinici. Sono inoltre sostituite le voci per fluoruro di cadmio, cloruro di cadmio e glicidolo.

Recepimento, applicazione e obblighi di comunicazione

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare entro il 24 febbraio 2007 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie e di comunicarle immediatamente alla Commissione con una tabella di corrispondenza. Tali disposizioni si applicano dal 24 agosto 2007. Gli Stati membri devono inoltre includere un riferimento alla direttiva nelle misure di recepimento o corredarle di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale e comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni interne essenziali adottate nel settore disciplinato.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza chimicatutela della saluteprotezione dei consumatoridiritto ambientalesicurezza sul lavoro

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