Direttiva 2006/1
Direttiva 2006/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006 , relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada (versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva, in versione codificata, sostituisce la direttiva 84/647/CEE e stabilisce il quadro minimo armonizzato per l’uso di veicoli noleggiati senza conducente nel trasporto di merci su strada. Impone agli Stati membri di consentire, a determinate condizioni, l’impiego di tali veicoli da parte di imprese stabilite in altri Stati membri e delle imprese nazionali, lasciando però margini di discrezionalità, in particolare su talune esclusioni e sulla possibilità di mantenere regole più favorevoli. La direttiva non incide su numerose altre discipline settoriali, tra cui accesso al mercato, prezzi, importazione dei veicoli e condizioni di accesso all’attività di noleggiatore.
Disciplina l’utilizzazione, nel trasporto di merci su strada, di veicoli noleggiati senza conducente, imponendo agli Stati membri di consentirne l’impiego in determinate condizioni e con specifiche prove documentali.
Ambito di applicazione
Si applica ai veicoli noleggiati senza conducente utilizzati per il trasporto di merci su strada, sia per conto terzi sia per conto proprio, nell’ambito degli spostamenti/trasporti tra Stati membri e, per le imprese nazionali, nel territorio dello Stato membro di stabilimento. Riguarda veicoli a motore, rimorchi, semirimorchi o combinazioni di veicoli destinati esclusivamente al trasporto di merci. Sono previste esclusioni o possibilità di esclusione limitate, in particolare per il trasporto per conto proprio con veicoli oltre 6 tonnellate di peso totale a pieno carico autorizzato, se lo Stato membro decide di escluderlo.
Utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada
La direttiva 2006/1/CE, in versione codificata, riunisce e sostituisce la disciplina già contenuta nella direttiva 84/647/CEE. L’obiettivo è consentire l’uso dei veicoli noleggiati senza conducente nel trasporto di merci su strada, favorendo una migliore allocazione delle risorse e una maggiore flessibilità organizzativa per le imprese di trasporto.
Finalità e contesto
I considerando richiamano sia un’esigenza di razionalità e chiarezza normativa, sia i vantaggi economici dell’utilizzo dei veicoli noleggiati: a livello macroeconomico per la migliore ripartizione delle risorse, a livello microeconomico per l’aumento della produttività e dell’elasticità organizzativa delle imprese. La direttiva è adottata come testo rilevante ai fini del SEE.
Definizioni rilevanti
L’articolo 1 delimita l’oggetto della disciplina attraverso due definizioni centrali:
- "veicoli": veicoli a motore, rimorchi, semirimorchi o insiemi di veicoli destinati esclusivamente al trasporto di merci;
- "veicoli noleggiati": veicoli messi a disposizione, a pagamento e per un periodo determinato, di un’impresa che effettua trasporti di merci su strada per conto terzi o per conto proprio, sulla base di un contratto con l’impresa fornitrice.
Obblighi degli Stati membri per il traffico tra Stati membri
L’articolo 2 impone a ciascuno Stato membro di consentire, nel proprio territorio, l’utilizzazione di veicoli presi a noleggio da imprese stabilite in un altro Stato membro, per il traffico tra Stati membri, a condizione che siano soddisfatti tutti i requisiti previsti.
Le condizioni sono quattro:
- il veicolo deve essere immatricolato o messo in circolazione conformemente alla legislazione dello Stato membro di stabilimento del veicolo;
- il contratto deve riguardare unicamente la messa a disposizione del veicolo senza conducente e non deve essere abbinato a un contratto di servizio con la stessa impresa per il personale di guida o di accompagnamento;
- il veicolo noleggiato deve essere esclusivamente a disposizione dell’impresa utilizzatrice per la durata del contratto;
- il veicolo deve essere guidato dal personale proprio dell’impresa utilizzatrice.
Prova del rispetto delle condizioni
Sempre l’articolo 2, paragrafo 2, richiede che a bordo del veicolo siano presenti i documenti idonei a dimostrare il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1:
- contratto di noleggio o estratto autenticato, con indicazione almeno del nome del noleggiante, del nome del noleggiatore, della data e durata del contratto e dell’identificazione del veicolo;
- se il conducente non è il noleggiatore, contratto di lavoro del conducente o estratto autenticato, con indicazione almeno del datore di lavoro, del dipendente, della data e durata del contratto di lavoro, oppure un foglio paga recente.
Tali documenti possono essere sostituiti da un documento equivalente rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro. La disposizione è rilevante in pratica per i controlli su strada e per la compliance documentale delle imprese.
Utilizzo da parte delle imprese nazionali
L’articolo 3 amplia la logica della direttiva alle imprese stabilite nello Stato membro stesso. Gli Stati membri devono prendere le misure necessarie affinché le imprese nazionali possano utilizzare, alle stesse condizioni dei veicoli di proprietà, veicoli noleggiati immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legge del loro territorio, purché ricorrano le condizioni dell’articolo 2.
Il paragrafo 2 attribuisce agli Stati membri un margine di discrezionalità, consentendo di escludere dal beneficio della norma il trasporto per conto proprio effettuato con veicoli il cui peso totale a pieno carico autorizzato sia superiore a 6 tonnellate.
Margini di discrezionalità e norme più favorevoli
L’articolo 4 chiarisce che la direttiva non impedisce agli Stati membri di applicare regole meno restrittive per l’utilizzazione dei veicoli noleggiati. Si tratta di una clausola di salvaguardia che consente livelli nazionali di liberalizzazione più ampi rispetto allo standard minimo europeo.
Rapporti con altre discipline
L’articolo 5 delimita l’impatto della direttiva rispetto ad altri settori normativi. Restano salve, oltre agli articoli 2 e 3, le disposizioni nazionali relative:
- all’organizzazione del mercato dei trasporti di merci su strada, sia per conto terzi sia per conto proprio, incluso l’accesso al mercato e il contingentamento delle capacità di trasporto;
- ai prezzi e alle condizioni di trasporto nel settore;
- alla formazione dei prezzi di noleggio;
- all’importazione dei veicoli;
- alle condizioni di accesso all’attività o alla professione di noleggiatore di veicoli stradali.
Abrogazione della direttiva precedente e continuità applicativa
Con l’articolo 6 viene abrogata la direttiva 84/647/CEE, ma restano salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati nell’allegato I, parte B. La direttiva precisa inoltre che i riferimenti al testo abrogato si intendono fatti alla presente direttiva secondo la tavola di concordanza dell’allegato II.
Per quanto riguarda i termini storici di attuazione del testo precedente, l’allegato I, parte B riporta:
- direttiva 84/647/CEE: 30 giugno 1986;
- direttiva 90/398/CEE: 31 dicembre 1990.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri, che devono assicurare nel diritto interno il risultato imposto dalla direttiva, conservando la libertà di scegliere forma e mezzi di recepimento nei limiti indicati dal testo.
Disposizioni principali
Definizioni
L’articolo 1 definisce i "veicoli" come veicoli a motore, rimorchi, semirimorchi o insiemi di veicoli destinati esclusivamente al trasporto di merci, e i "veicoli noleggiati" come i veicoli messi a disposizione, a pagamento e per un periodo determinato, di un’impresa che effettua trasporti di merci su strada per conto terzi o per conto proprio, sulla base di un contratto con l’impresa fornitrice.
Uso transfrontaliero di veicoli noleggiati
L’articolo 2, paragrafo 1, obbliga ogni Stato membro a consentire nel proprio territorio, per il traffico tra Stati membri, l’uso di veicoli noleggiati da imprese stabilite in un altro Stato membro, se sono rispettate quattro condizioni: immatricolazione o messa in circolazione conforme alla legge dello Stato di stabilimento del veicolo; contratto limitato alla sola messa a disposizione del veicolo senza conducente e non abbinato a un contratto di servizio per il personale di guida o accompagnamento; esclusiva disponibilità del veicolo all’impresa utilizzatrice per la durata del noleggio; guida da parte del personale proprio dell’impresa utilizzatrice.
Documenti da tenere a bordo
L’articolo 2, paragrafo 2, richiede che il rispetto delle condizioni dell’articolo 2, paragrafo 1, lettere da a) a d), sia dimostrato da documenti a bordo del veicolo: contratto di noleggio o estratto autenticato con dati essenziali (noleggiante, noleggiatore, data, durata, identificazione del veicolo) e, se il conducente non è il noleggiatore, contratto di lavoro del conducente o estratto autenticato, oppure un foglio paga recente. Tali documenti possono essere sostituiti da un documento equivalente rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro.
Uso da parte delle imprese nazionali
L’articolo 3, paragrafo 1, impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché le imprese nazionali possano usare, alle stesse condizioni dei veicoli di loro proprietà, veicoli noleggiati immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legge del loro territorio, purché siano soddisfatte le condizioni dell’articolo 2. Il paragrafo 2 consente agli Stati membri di escludere da tale disciplina il trasporto per conto proprio effettuato con veicoli di peso totale a pieno carico autorizzato superiore a 6 tonnellate.
Clausola di non regressione e norme più favorevoli
L’articolo 4 precisa che la direttiva non pregiudica le discipline nazionali che prevedano per l’utilizzazione di veicoli presi a noleggio condizioni meno restrittive rispetto agli articoli 2 e 3. Si tratta di una clausola che preserva la facoltà degli Stati membri di mantenere o introdurre regole più permissive.
Salvezza di altre normative settoriali
L’articolo 5 stabilisce che, fatti salvi gli articoli 2 e 3, la direttiva non incide sulle norme relative all’organizzazione del mercato dei trasporti di merci su strada, compresi accesso al mercato e contingentamento delle capacità di trasporto; ai prezzi e alle condizioni di trasporto; alla formazione dei prezzi di noleggio; all’importazione dei veicoli; e alle condizioni di accesso all’attività o alla professione di noleggiatore di veicoli stradali.
Abrogazione della direttiva precedente e riferimenti
L’articolo 6 abroga la direttiva 84/647/CEE, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati nell’allegato I, parte B. I riferimenti alla direttiva abrogata devono intendersi fatti alla presente direttiva secondo la tavola di concordanza dell’allegato II.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 7 dispone che la direttiva entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 8 indica come destinatari gli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- direttiva · 18 gen 2006Direttiva 2005/89
- direttiva · 18 gen 2006Direttiva 2005/90
- direttiva · 17 gen 2006Direttiva 2006/5
- direttiva · 17 gen 2006Direttiva 2006/6
- direttiva · 23 gen 2006Direttiva 2006/9
- direttiva · 23 gen 2006Direttiva 2006/8
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →