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direttiva

Direttiva 2006/6

Direttiva 2006/6/CE della Commissione, del 17 gennaio 2006 , che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per iscrivere il tolilfluanide come sostanza attiva (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32006L0006

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva modifica la direttiva 91/414/CEE per iscrivere il tolilfluanide nell'allegato I come sostanza attiva autorizzabile nei prodotti fitosanitari. L'iscrizione è accompagnata da condizioni specifiche, da un periodo di recepimento e da obblighi di riesame delle autorizzazioni nazionali esistenti. La Commissione richiama inoltre la necessità di ulteriori studi per confermare la valutazione del rischio a lungo termine per i mammiferi erbivori.

Iscrizione del tolilfluanide nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE come sostanza attiva per prodotti fitosanitari, con condizioni specifiche, obblighi di riesame delle autorizzazioni e termine di recepimento.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri dell'Unione europea, ai titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tolilfluanide e, in generale, all'immissione in commercio e all'autorizzazione dei prodotti fitosanitari ai sensi della direttiva 91/414/CEE. Riguarda specificamente i prodotti fitosanitari contenenti tolilfluanide come sostanza attiva, sia come unica sostanza attiva sia in combinazione con altre sostanze attive già iscritte nell'allegato I. Sono previste esclusioni/limitazioni sostanziali: l'uso autorizzabile è solo quello come fungicida e, nell'applicazione dei principi uniformi, occorre prestare particolare attenzione a specifiche categorie di rischio e ai residui alimentari. La direttiva è rilevante ai fini del SEE.

Iscrizione del tolilfluanide nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE

La direttiva 2006/6/CE della Commissione modifica la disciplina europea sui prodotti fitosanitari per iscrivere il tolilfluanide nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. L'iscrizione segue la valutazione tecnico-scientifica svolta nell'ambito del programma di lavoro per le sostanze attive e tiene conto del rapporto di riesame del 23 settembre 2005, con conseguente possibilità di autorizzazione nei vari Stati membri, ma solo a condizioni specifiche.

Contesto e finalità

Dai considerando emerge che il tolilfluanide è stato sottoposto a valutazione per i suoi effetti sulla salute umana e sull'ambiente secondo i regolamenti (CE) n. 451/2000 e n. 703/2001. La Commissione ritiene che, in linea di massima, i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza possano soddisfare i requisiti dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, purché siano rispettati gli usi valutati e le condizioni specifiche riportate nel rapporto di riesame. La direttiva risponde anche all'esigenza di garantire un periodo adeguato per l'adeguamento degli Stati membri e degli operatori.

Iscrizione e caratteristiche della sostanza

L'allegato inserisce il tolilfluanide in fondo alla tabella dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, indicandone:

  • denominazione comune e identificativi CAS/CIPAC;
  • denominazione IUPAC: N-dichlorofluoromethylthio-N',N'-dimethyl-N-p-tolylsulfamide;
  • purezza minima: 960 g/kg;
  • data di entrata in vigore dell'iscrizione: 1° ottobre 2006;
  • scadenza dell'iscrizione: 30 settembre 2016.

La parte A dell'iscrizione consente l'autorizzazione esclusivamente per l'impiego come fungicida.

Condizioni specifiche dell'iscrizione e valutazione del rischio

La parte B dell'iscrizione richiama espressamente le conclusioni del rapporto di riesame del tolilfluanide e delle relative appendici I e II. Nell'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione a:

  • protezione dei mammiferi erbivori;
  • protezione degli organismi acquatici;
  • protezione degli artropodi non bersaglio diversi dalle api;
  • residui negli alimenti;
  • esposizione alimentare dei consumatori.

Le condizioni di autorizzazione devono includere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

Ulteriori studi richiesti

La direttiva subordina l'iscrizione anche a un approfondimento istruttorio: gli Stati membri interessati devono chiedere ulteriori studi per confermare la valutazione del rischio a lungo termine per i mammiferi erbivori. I notificanti devono trasmettere tali studi alla Commissione entro due anni dall'entrata in vigore della direttiva.

Obblighi degli Stati membri e recepimento

L'articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 31 marzo 2007 le disposizioni necessarie al recepimento, con applicazione dal 1° aprile 2007. È inoltre richiesto l'invio immediato alla Commissione del testo delle misure nazionali e di una tavola di concordanza. Le norme di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate alla pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dai singoli Stati.

Riesame delle autorizzazioni nazionali esistenti

L'articolo 3 disciplina il coordinamento con le autorizzazioni già rilasciate nei singoli ordinamenti. Entro il 31 marzo 2007 gli Stati membri devono, se necessario, modificare o ritirare le autorizzazioni esistenti per i prodotti contenenti tolilfluanide come sostanza attiva. In tale verifica devono controllare:

  • il rispetto delle condizioni dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, salvo la parte B dell'iscrizione relativa al tolilfluanide;
  • la disponibilità, da parte del titolare dell'autorizzazione, di un fascicolo conforme all'allegato II, ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 91/414/CEE.

Per i prodotti autorizzati contenenti tolilfluanide come unica sostanza attiva, oppure insieme ad altre sostanze già iscritte entro il 30 settembre 2006, è previsto un riesame secondo i principi uniformi dell'allegato VI, sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III. Sulla base di tale valutazione, gli Stati membri devono stabilire se il prodotto soddisfa le condizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE. Se necessario, le autorizzazioni vanno modificate o revocate entro il 30 settembre 2010, salvo il caso di combinazioni con altre sostanze per le quali si applichi un termine più lungo previsto dalle relative direttive di iscrizione.

Decorrenza ed efficacia

La direttiva entra in vigore il 1° ottobre 2006 ed è destinata agli Stati membri. L'effetto pratico è quello di rendere il tolilfluanide utilizzabile nel quadro armonizzato della direttiva 91/414/CEE, ma entro limiti tecnici stringenti e con un controllo nazionale sulle autorizzazioni esistenti.

Disposizioni principali

Iscrizione del tolilfluanide nell'allegato I

L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE secondo quanto indicato nell'allegato della direttiva. Il tolilfluanide è quindi inserito tra le sostanze attive approvate, con entrata in vigore dell'iscrizione dal 1° ottobre 2006 e scadenza dell'iscrizione al 30 settembre 2016.

Termine e modalità di recepimento

Ai sensi dell'articolo 2, gli Stati membri devono adottare, pubblicare e trasmettere alla Commissione entro il 31 marzo 2007 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Tali disposizioni si applicano dal 1° aprile 2007 e devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale.

Riesame delle autorizzazioni esistenti

L'articolo 3, paragrafo 1, impone agli Stati membri di modificare o ritirare, se necessario, entro il 31 marzo 2007 le autorizzazioni esistenti per i fitofarmaci contenenti tolilfluanide. Entro tale data devono verificare il rispetto delle condizioni dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, ad eccezione della parte B dell'iscrizione, e controllare che il titolare dell'autorizzazione disponga o possa accedere a un fascicolo conforme all'allegato II, secondo l'articolo 13 della direttiva 91/414/CEE.

Riesame dei prodotti autorizzati con tolilfluanide

L'articolo 3, paragrafo 2, prevede una deroga per i prodotti autorizzati contenenti tolilfluanide come unica sostanza attiva o insieme ad altre sostanze attive già iscritte entro il 30 settembre 2006. Per tali prodotti gli Stati membri devono effettuare il riesame secondo i principi uniformi dell'allegato VI, sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III e tenendo conto della parte B dell'iscrizione. All'esito devono accertare la conformità ai requisiti dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), e, se necessario, modificare o revocare le autorizzazioni entro il 30 settembre 2010 oppure, per le combinazioni con altre sostanze, entro un termine più lungo se previsto dalle direttive di iscrizione delle altre sostanze.

Condizioni specifiche dell'iscrizione

Nell'allegato, il tolilfluanide è inserito con purezza di 960 g/kg e può essere autorizzato solo per l'uso come fungicida. La parte B dell'iscrizione impone di considerare le conclusioni del rapporto di riesame del 23 settembre 2005, con particolare attenzione alla protezione dei mammiferi erbivori, degli organismi acquatici e degli artropodi non bersaglio diversi dalle api, nonché ai residui negli alimenti e all'esposizione alimentare dei consumatori. Se necessario, le condizioni di autorizzazione devono includere misure di attenuazione del rischio.

Ulteriori studi richiesti

La parte B dell'allegato richiede agli Stati membri interessati di domandare ulteriori studi per confermare la valutazione del rischio a lungo termine per i mammiferi erbivori. I notificanti devono fornire tali studi alla Commissione entro due anni dall'entrata in vigore della direttiva.

Decorrenza e destinatari

L'articolo 4 stabilisce che la direttiva entra in vigore il 1° ottobre 2006. L'articolo 5 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiefitosanitariagricolturasicurezza alimentaretutela dell'ambientesalute umana

Testo integrale

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