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direttiva

Direttiva 2006/9

Direttiva 2006/9/CE della Commissione, del 23 gennaio 2006 , che modifica la direttiva 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda i limiti massimi di residui di diquat (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32006L0009

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva aggiorna la disciplina comunitaria dei limiti massimi di residui di diquat su numerosi prodotti vegetali, sulla base di nuove informazioni sugli impieghi autorizzati e della valutazione del rischio per i consumatori. Introduce inoltre l'inserimento dei semi di canapa nell'elenco dei prodotti della direttiva 90/642/CEE e modifica l'allegato relativo ai valori di residuo. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 26 luglio 2006 e applicarle dal 27 luglio 2006.

Modifica dei limiti massimi di residui di diquat nella direttiva 90/642/CEE per alcuni prodotti di origine vegetale, con aggiornamento degli elenchi di prodotti e dei valori MRL.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell'Unione europea, che devono recepire e applicare le modifiche ai limiti massimi di residui (LMR) di diquat per i prodotti alimentari di origine vegetale elencati nella direttiva 90/642/CEE. Incide in particolare su frutta, ortaggi, legumi da granella, semi oleaginosi, patate, tè e luppolo, nonché sull'inserimento dei semi di canapa nell'allegato I della direttiva 90/642/CEE. Restano salve le competenze nazionali in materia di autorizzazione dei prodotti fitosanitari ai sensi della direttiva 91/414/CEE e la possibilità, prevista in via provvisoria, di stabilire LMR nazionali provvisori per il diquat.

Modifica dei limiti massimi di residui di diquat

La direttiva 2006/9/CE della Commissione interviene sulla direttiva 90/642/CEE, che fissa i limiti massimi di residui antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale. L'atto aggiorna i limiti relativi al diquat sulla base di nuove informazioni sugli impieghi autorizzati e della valutazione dell'esposizione dei consumatori, ritenuta compatibile con l'assunzione giornaliera accettabile. La direttiva è espressamente rilevante ai fini dello Spazio economico europeo.

Contesto e finalità

Nei considerando viene richiamato il quadro della direttiva 91/414/CEE, secondo cui l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari spetta agli Stati membri e deve fondarsi sulla valutazione degli effetti sulla salute umana e animale e sull'ambiente. Viene inoltre ribadito che i limiti massimi di residui devono essere costantemente rivisti e possono essere modificati alla luce di nuovi dati, informazioni o impieghi. Per il diquat, la valutazione disponibile ha mostrato che non è necessaria una dose acuta di riferimento e, quindi, non occorre una valutazione del rischio a breve termine.

Ambito di applicazione materiale

La direttiva incide sui prodotti di origine vegetale coperti dalla direttiva 90/642/CEE, con particolare riferimento ai residui di diquat. L'allegato I viene aggiornato per includere i semi di canapa nella categoria "semi oleaginosi". L'allegato II, parte A, viene sostituito nella colonna relativa al diquat, con nuovi limiti per:

  • frutta fresca, secca o non cotta, conservata mediante congelamento senza zuccheri addizionati, e frutta a guscio;
  • ortaggi freschi o non cotti, congelati o secchi;
  • legumi da granella;
  • semi oleaginosi;
  • patate;
  • tè;
  • luppolo essiccato, compresi panelli di luppolo e polvere non concentrata.

Regime dei limiti massimi di residui

L'allegato riporta i valori di LMR per il diquat, in mg/kg, distinguendo le diverse categorie e sottocategorie di prodotti. In numerosi casi il limite è fissato a 0,05 mg/kg o ad altri valori specifici, mentre il simbolo "*1" indica il limite inferiore di determinazione analitica. Il simbolo "p" segnala che il limite è stato fissato provvisoriamente ai sensi dell'art. 4, par. 1, lett. f), della direttiva 91/414/CEE.

Natura provvisoria di alcuni limiti e margini per gli Stati membri

I considerando precisano che la fissazione o modifica a livello comunitario di limiti massimi di residui provvisori non impedisce agli Stati membri di stabilire limiti provvisori per il diquat in forza della direttiva 91/414/CEE e del suo allegato VI. La Commissione ritiene che un periodo di quattro anni sia sufficiente per consentire ulteriori impieghi del diquat; decorso tale periodo, i limiti provvisori dovrebbero diventare definitivi.

Recepimento nazionale e applicazione

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro e non oltre il 26 luglio 2006. Tali disposizioni devono applicarsi dal 27 luglio 2006. Gli Stati membri devono inoltre trasmettere immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento e una tabella di concordanza tra queste e la direttiva. Le norme nazionali dovranno contenere un riferimento alla presente direttiva, oppure essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità decise dagli stessi Stati membri.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.

Rilievi pratici per i professionisti

Per avvocati e commercialisti operanti nel settore agroalimentare, l'atto è rilevante perché modifica gli standard di conformità per i prodotti immessi sul mercato, incide sulla valutazione delle giacenze e sulle verifiche documentali relative ai residui, e può richiedere adeguamenti nei controlli di filiera. Va inoltre considerato il carattere provvisorio di alcuni limiti, che riflette la possibilità di future revisioni in funzione di ulteriori impieghi autorizzati del diquat o di nuovi dati scientifici.

Disposizioni principali

Modifica dell'allegato I della direttiva 90/642/CEE

Nella categoria "4. Semi oleaginosi" è inserita la voce relativa ai "Semi di canapa" tra le voci "Semi di cotone" e "Altri" (art. 1).

Nuovi limiti massimi di residui per il diquat

L'allegato II, parte A della direttiva 90/642/CEE è modificato secondo l'allegato della direttiva. La colonna relativa al diquat è sostituita con nuovi LMR per varie categorie di prodotti, tra cui frutta, ortaggi, legumi da granella, semi oleaginosi, patate, tè e luppolo. In diversi casi il limite è fissato al livello di determinazione analitica minima (indicato da "*1") e, per alcuni prodotti, il valore è qualificato come provvisorio (indicazione "p").

Termine di recepimento e applicazione

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni necessarie entro e non oltre il 26 luglio 2006. Devono applicarle a decorrere dal 27 luglio 2006 e comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni e una tabella di concordanza (art. 3, par. 1).

Obbligo di riferimento alla direttiva e comunicazione delle norme nazionali

Le disposizioni nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla presente direttiva o esserne corredate all'atto della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono rimesse agli Stati membri. Inoltre, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo dei principali provvedimenti normativi adottati nel settore disciplinato dalla direttiva (art. 3, parr. 1 e 2).

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri (artt. 4 e 5).

Quadro sostanziale e natura provvisoria di alcuni LMR

I considerando chiariscono che i limiti massimi di residui riflettono l'uso delle quantità minime necessarie di antiparassitari e devono essere costantemente riesaminati; i nuovi limiti per il diquat sono ritenuti compatibili con l'assunzione giornaliera accettabile e non richiedono una valutazione del rischio a breve termine. La direttiva richiama anche la possibilità per gli Stati membri di stabilire limiti massimi di residui provvisori ai sensi dell'art. 4, par. 1, lett. f), della direttiva 91/414/CEE e del relativo allegato VI, precisando che un periodo di quattro anni è ritenuto sufficiente per consentire ulteriori usi del diquat, dopo il quale i limiti provvisori dovrebbero diventare definitivi.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareprodotti fitosanitariresidui di antiparassitariagricolturacommercio dei prodotti alimentari

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