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direttiva

Direttiva 2005/89

Direttiva 2005/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006 , concernente misure per la sicurezza dell’approvvigionamento di elettricità e per gli investimenti nelle infrastrutture (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32005L0089

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva istituisce un quadro di regole per rafforzare la sicurezza dell’approvvigionamento di elettricità nell’Unione, assicurando al contempo il buon funzionamento del mercato interno e condizioni non discriminatorie per gli operatori. Impone agli Stati membri di adottare politiche trasparenti, stabili e orientate al mercato per garantire capacità di generazione adeguata, equilibrio tra domanda e offerta, sicurezza operativa delle reti e sviluppo delle interconnessioni. La direttiva interviene anche sul quadro degli investimenti nelle reti, sulla cooperazione tra gestori di rete e sulla pubblicazione di relazioni periodiche, lasciando agli Stati membri margini di scelta sugli strumenti da utilizzare.

Misure per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di elettricità e favorire investimenti adeguati nelle reti e nelle interconnessioni del mercato interno dell’energia elettrica.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri e, indirettamente, alle autorità competenti, alle autorità di regolamentazione, ai gestori dei sistemi di trasmissione e di distribuzione, ai produttori, ai fornitori, ai clienti finali e agli altri operatori del mercato elettrico. Riguarda l’approvvigionamento di energia elettrica, la sicurezza operativa delle reti, il bilanciamento tra domanda e offerta, la capacità di generazione, gli investimenti nelle reti e nelle interconnessioni, con attenzione anche ai collegamenti transfrontalieri e ai sistemi interconnessi fuori dall’Unione per gli scambi di informazioni. Sono richiamati, come quadro di riferimento, la direttiva 2003/54/CE, il regolamento (CE) n. 1228/2003, la decisione n. 1229/2003/CE, la direttiva 2001/77/CE e la direttiva 2004/8/CE.

Sicurezza dell’approvvigionamento di elettricità e investimenti nelle infrastrutture

La direttiva 2005/89/CE mira a rafforzare la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica nel mercato interno, intervenendo su capacità di generazione, equilibrio tra domanda e offerta, sicurezza operativa delle reti e sviluppo delle interconnessioni. Il testo si colloca nel solco della direttiva 2003/54/CE e del regolamento (CE) n. 1228/2003, con l’obiettivo di evitare distorsioni della concorrenza e di favorire un quadro stabile per gli investimenti.

Finalità e principi generali

La direttiva richiede agli Stati membri di perseguire un elevato livello di sicurezza dell’approvvigionamento mediante politiche trasparenti, stabili e non discriminatorie. Il legislatore europeo sottolinea che le misure nazionali devono essere compatibili con un mercato interno concorrenziale e non devono creare ostacoli agli entranti o oneri eccessivi per gli operatori con quote di mercato ridotte.

Ambito di applicazione e definizioni

La disciplina si applica alla sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica e coinvolge Stati membri, autorità competenti, autorità di regolamentazione, gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione, produttori, fornitori e clienti finali. Ai fini della direttiva, assumono rilievo le nozioni di sicurezza dell’approvvigionamento, sicurezza operativa della rete ed equilibrio tra approvvigionamento e domanda, quest’ultimo inteso come soddisfacimento della domanda prevedibile senza ricorrere a misure di riduzione dei consumi.

Obblighi degli Stati membri

Gli Stati membri devono:

  • garantire un clima di stabilità per gli investimenti nel settore elettrico;
  • definire chiaramente ruoli e responsabilità delle autorità e degli operatori di mercato;
  • pubblicare le informazioni rilevanti per la sicurezza dell’approvvigionamento.

Nell’attuazione di tali misure devono tener conto, in particolare, della continuità dell’approvvigionamento, della necessità di un quadro regolamentare stabile, della cooperazione transfrontaliera, della manutenzione e del rinnovo delle reti, della capacità di trasmissione e riserva di generazione, nonché della promozione di mercati all’ingrosso liquidi. Possono inoltre considerare, tra gli elementi opzionali, la diversificazione della generazione, la riduzione degli effetti di lungo periodo della crescita della domanda, l’efficienza energetica, le nuove tecnologie e la rimozione delle barriere amministrative agli investimenti.

Sicurezza operativa della rete

L’articolo 4 attribuisce un ruolo centrale ai gestori dei sistemi di trasmissione. Gli Stati membri devono assicurare che siano fissate norme e obblighi operativi minimi di sicurezza della rete, previa consultazione degli attori dei paesi interconnessi, e che tali norme siano rispettate. I gestori devono mantenere un adeguato livello di capacità tecnica di riserva e cooperare con i gestori interconnessi, scambiando informazioni in modo tempestivo ed efficiente.

La direttiva richiede anche obiettivi di prestazione in materia di qualità degli approvvigionamenti e sicurezza della rete, soggetti ad approvazione e pubblicazione. In caso di emergenza, la decurtazione dell’approvvigionamento deve basarsi su criteri predefiniti relativi alla gestione degli squilibri e su consultazioni con gli altri gestori interessati.

Equilibrio tra domanda e offerta

Per mantenere l’equilibrio tra domanda e capacità disponibile, gli Stati membri devono adottare misure idonee e, in particolare, promuovere un quadro di mercato all’ingrosso che trasmetta segnali di prezzo adeguati. I gestori dei sistemi di trasmissione devono garantire una capacità di generazione di riserva sufficiente oppure adottare misure equivalenti basate sul mercato.

Sono ammesse misure aggiuntive, nel rispetto degli articoli 87 e 88 del trattato, come:

  • facilitazioni per nuove capacità di generazione e per l’ingresso di nuove imprese;
  • rimozione delle barriere ai contratti interrompibili;
  • rimozione delle barriere ai contratti di durata variabile;
  • promozione della gestione della domanda in tempo reale, ad esempio tramite contatori avanzati;
  • misure di risparmio energetico;
  • procedure di gara o equivalenti, purché trasparenti e non discriminatorie.

Le misure adottate devono essere pubblicate e ampiamente diffuse.

Investimenti nelle reti e interconnessioni

La direttiva impone agli Stati membri di creare un quadro regolamentare idoneo a inviare segnali favorevoli agli investimenti nelle reti, così da consentire a gestori di trasmissione e distribuzione di svilupparle in funzione della domanda prevedibile e di sostenerne manutenzione e rinnovo. In materia di interconnessioni, gli Stati membri possono autorizzare investimenti commerciali, fermo il regolamento (CE) n. 1228/2003, e devono assicurare che le decisioni siano prese in stretta cooperazione tra i gestori interessati.

Nel valutare il livello appropriato di interconnessione deve essere prestata attenzione alla situazione geografica dello Stato membro, all’equilibrio tra costi dei nuovi interconnettori e benefici per i clienti finali, e all’uso efficiente degli interconnettori esistenti.

Relazioni, monitoraggio e riservatezza

La relazione prevista dall’articolo 4 della direttiva 2003/54/CE deve essere arricchita con elementi specifici sulla sicurezza operativa, sull’equilibrio domanda-offerta nei cinque anni successivi, sulle prospettive di sicurezza per il periodo tra 5 e 15 anni e sulle intenzioni di investimento per la capacità di interconnessione transfrontaliera. La relazione è predisposta in stretta cooperazione con i gestori dei sistemi di trasmissione e può includere informazioni su investimenti interni che incidono materialmente sulla predisposizione dell’interconnessione.

La Commissione, sulla base di tali informazioni, deve riferire agli Stati membri e agli organismi europei competenti sugli investimenti pianificati e sul loro contributo agli obiettivi della direttiva; il rapporto può essere integrato con quello previsto dalla direttiva 2003/54/CE ed è pubblicato. È espressamente garantita la non divulgazione delle informazioni riservate.

Recepimento e controllo applicativo

Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 24 febbraio 2008 e notificare alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali entro il 1o dicembre 2007. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. La Commissione deve poi controllare e riesaminare l’applicazione della direttiva e presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 24 febbraio 2010.

Valutazione operativa per il professionista

Per gli operatori e i consulenti, la direttiva rileva soprattutto come fonte di obblighi di risultato per gli Stati membri: non impone uno specifico modello organizzativo, ma pretende che il quadro nazionale assicuri sicurezza dell’approvvigionamento, investimenti adeguati, coordinamento tra gestori di rete, trasparenza delle informazioni e non discriminazione. Rimane quindi un margine nazionale nella scelta degli strumenti, purché siano rispettati i criteri di mercato, proporzionalità, trasparenza e cooperazione transfrontaliera.

Disposizioni principali

Oggetto e obiettivi

L’articolo 1 stabilisce misure intese a salvaguardare la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica per garantire il buon funzionamento del mercato interno dell’elettricità e un adeguato livello di capacità di generazione, un adeguato equilibrio tra approvvigionamento e domanda e un appropriato livello di interconnessione tra Stati membri. La direttiva fissa un quadro entro cui gli Stati membri devono definire politiche di sicurezza dell’approvvigionamento trasparenti, stabili e non discriminatorie, compatibili con un mercato interno concorrenziale.

Definizioni

L’articolo 2 rinvia alle definizioni della direttiva 2003/54/CE e definisce, tra l’altro, "autorità di regolamentazione", "sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica", "sicurezza operativa della rete" ed "equilibrio tra approvvigionamento e domanda". Le definizioni delimitano il campo tecnico della disciplina e orientano gli obblighi nazionali.

Obblighi generali degli Stati membri

L’articolo 3 impone agli Stati membri di garantire un elevato livello di sicurezza dell’approvvigionamento adottando misure che creino un clima di stabilità per gli investimenti, definendo ruoli e responsabilità delle autorità competenti, delle autorità di regolamentazione e degli operatori di mercato, e pubblicando le informazioni pertinenti. Nella scelta delle misure devono essere considerati continuità dell’approvvigionamento, quadro regolamentare stabile, cooperazione transfrontaliera, manutenzione e rinnovo delle reti, attuazione delle direttive sulle rinnovabili e sulla cogenerazione per quanto attiene all’approvvigionamento elettrico, adeguata capacità di trasmissione e riserva di generazione, e promozione di mercati all’ingrosso liquidi.

Non discriminazione e proporzionalità delle misure

Sempre l’articolo 3 prevede che le misure nazionali non siano discriminatorie né costituiscano un onere eccessivo per gli operatori del mercato, inclusi i nuovi entranti e gli operatori con quota di mercato ridotta, e che sia valutato il loro impatto sul costo dell’elettricità per i clienti finali. Per l’interconnessione, deve essere considerata la specifica situazione geografica di ciascuno Stato membro, un equilibrio ragionevole costi-benefici dei nuovi interconnettori e l’utilizzo efficiente di quelli esistenti.

Sicurezza operativa della rete

L’articolo 4 disciplina norme e obblighi minimi di sicurezza della rete: gli Stati membri o le autorità competenti devono fare in modo che i gestori dei sistemi di trasmissione li stabiliscano, previa consultazione degli attori interessati dei paesi interconnessi; possono altresì richiederne l’approvazione. Devono inoltre assicurare il rispetto degli obblighi operativi, il mantenimento di un adeguato livello di sicurezza operativa, lo scambio tempestivo ed efficiente di informazioni tra gestori interconnessi e, se del caso, con gestori fuori dall’Unione. Sono previsti obiettivi di prestazione per la qualità degli approvvigionamenti e la sicurezza della rete, soggetti ad approvazione e pubblicazione. Le misure di gestione delle emergenze devono basarsi su criteri predefiniti relativi agli squilibri e su consultazioni con gli altri gestori interessati.

Bilanciamento tra domanda e offerta

L’articolo 5 impone agli Stati membri di adottare misure idonee a mantenere l’equilibrio tra domanda di elettricità e capacità di generazione disponibile. Devono incoraggiare un quadro di mercato all’ingrosso che fornisca corretti segnali di prezzo e richiedere ai gestori di rete di assicurare capacità di riserva adeguata o misure equivalenti basate sul mercato. Sono inoltre consentite misure aggiuntive, tra cui facilitazione di nuove capacità e ingresso di nuove imprese, rimozione delle barriere ai contratti interrompibili e ai contratti di durata variabile, promozione di tecnologie di gestione della domanda in tempo reale, misure di risparmio energetico e procedure di gara equivalenti in termini di trasparenza e non discriminazione. Le misure adottate devono essere pubblicate e diffuse.

Investimenti nelle reti e nelle interconnessioni

L’articolo 6 richiede agli Stati membri di stabilire un quadro regolamentare che dia segnali favorevoli agli investimenti per sviluppare le reti e agevolare manutenzione e rinnovo. Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1228/2003, gli Stati membri possono autorizzare investimenti commerciali nelle interconnessioni e devono garantire che le decisioni d’investimento siano prese in stretta cooperazione tra i gestori dei sistemi di trasmissione interessati.

Relazioni nazionali e cooperazione con i gestori di rete

L’articolo 7 rafforza il contenuto della relazione prevista dall’articolo 4 della direttiva 2003/54/CE, che deve illustrare adeguamento della rete, sicurezza operativa, equilibrio previsto tra domanda e offerta per i cinque anni successivi, prospettive di sicurezza dell’approvvigionamento per il periodo tra 5 e 15 anni e intenzioni di investimento per i successivi cinque anni o oltre, anche in relazione alla capacità di interconnessione transfrontaliera. La relazione va elaborata in stretta cooperazione con i gestori dei sistemi di trasmissione, che devono fornire informazioni sugli investimenti e possono essere obbligati a comunicare anche investimenti interni con impatto materiale sull’interconnessione. È garantita la riservatezza dei dati.

Relazione della Commissione e monitoraggio

Sempre l’articolo 7 prevede che la Commissione, sulla base delle informazioni ricevute, riferisca agli Stati membri, alle autorità competenti e al gruppo dei regolatori europei per il gas e l’elettricità sugli investimenti progettati e sul loro contributo agli obiettivi della direttiva; tale relazione può essere unita a quella prevista dalla direttiva 2003/54/CE ed è pubblicata.

Recepimento

L’articolo 8 impone agli Stati membri di adottare entro il 24 febbraio 2008 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Gli Stati membri devono informare immediatamente la Commissione e notificare entro il 1o dicembre 2007 il testo delle disposizioni nazionali adottate. Le norme nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate in sede di pubblicazione ufficiale.

Controllo applicativo e entrata in vigore

L’articolo 9 stabilisce che la Commissione controlla e riesamina l’applicazione della direttiva e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 24 febbraio 2010. L’articolo 10 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Come è indicizzato

Materieenergiamercato internoinfrastruttureconcorrenzainterconnessioni

Testo integrale

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