Direttiva 2006/8
Direttiva 2006/8/CE della Commissione, del 23 gennaio 2006 , che modifica, per adeguarli al progresso tecnico, gli allegati II, III e V della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva modifica per adeguamento tecnico la direttiva 1999/45/CE, aggiornando le regole di classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi. Interviene soprattutto sugli allegati II, III e V, chiarendo criteri di classificazione per alcune categorie di pericolo e uniformando le soglie di concentrazione e le indicazioni obbligatorie in etichetta. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 1° marzo 2007.
Adeguamento tecnico degli allegati II, III e V della direttiva 1999/45/CE sulla classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri in relazione al recepimento delle modifiche tecniche agli allegati II, III e V della direttiva 1999/45/CE, con effetti sulla classificazione, sull’imballaggio e sull’etichettatura dei preparati pericolosi immessi sul mercato. Riguarda in particolare preparati contenenti sostanze cancerogene, mutagene, tossiche per la riproduzione, pericolose per l’ambiente acquatico, pericolose per lo strato di ozono e taluni preparati soggetti a prescrizioni speciali di etichettatura (piombo, cianoacrilati, isocianati, resine epossidiche, cloro attivo, cadmio, aerosol, sostanze non completamente testate, sensibilizzanti, idrocarburi alogenati, sostanze con frase R67, cementi con cromo VI).
Direttiva 2006/8/CE della Commissione
La direttiva interviene come atto di adeguamento tecnico della direttiva 1999/45/CE, relativa alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi. Il provvedimento mira a eliminare incoerenze applicative, aggiornare soglie e criteri di classificazione e rendere più precise talune prescrizioni di etichettatura, anche in coerenza con la direttiva 67/548/CEE.
Obiettivi e finalità
La direttiva risponde a tre esigenze principali indicate nei considerando:
- evitare messaggi contraddittori nella classificazione dei preparati contenenti sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, limitando la classificazione alla categoria più elevata;
- estendere in modo uniforme i limiti specifici di concentrazione per i preparati contenenti sostanze molto tossiche per l’ambiente acquatico;
- correggere e rendere più coerente la terminologia delle disposizioni sull’imballaggio e sull’etichettatura dell’allegato V.
Ambito di applicazione
La direttiva non disciplina direttamente i prodotti in modo autonomo, ma modifica gli allegati della direttiva 1999/45/CE. Le nuove regole incidono quindi sulla classificazione, sull’imballaggio e sull’etichettatura dei preparati pericolosi immessi sul mercato nell’Unione, con particolare rilievo per:
- preparati contenenti sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione;
- preparati con pericolo per l’ambiente acquatico o per lo strato di ozono;
- taluni preparati soggetti a prescrizioni speciali di etichettatura per motivi di sicurezza chimica e di tutela del consumatore o dell’utilizzatore professionale.
Modifiche all’allegato II: cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione
L’allegato sostituisce le tabelle VI e VI A dell’allegato II della direttiva 1999/45/CE. Le nuove tabelle stabiliscono le soglie di concentrazione oltre le quali il preparato deve essere classificato con determinate frasi di rischio:
- sostanze cancerogene di categoria 1 o 2 con R45 o R49: soglia 0,1 %, con classificazione del preparato come cancerogeno;
- sostanze cancerogene di categoria 3 con R40: soglia 1 %, con R40 obbligatoria se non già attribuita la R45;
- sostanze mutagene di categoria 1 o 2 con R46: soglia 0,1 %, con classificazione del preparato come mutageno;
- sostanze mutagene di categoria 3 con R68: soglia 1 %, con R68 obbligatoria se non già attribuita la R46;
- sostanze tossiche per la riproduzione di categoria 1 o 2 con R60 o R61: soglia 0,5 % nella tabella VI e 0,2 % nella tabella VI A;
- sostanze tossiche per la riproduzione di categoria 3 con R62 o R63: soglia 5 % nella tabella VI e 1 % nella tabella VI A.
Il testo precisa inoltre, mediante note, che nei casi in cui al preparato siano assegnate sia R49 sia R40, entrambe le frasi devono essere mantenute, perché descrivono profili di esposizione diversi.
Modifiche all’allegato III: pericolo per l’ambiente acquatico e per lo strato di ozono
L’allegato riformula la disciplina delle sostanze pericolose per l’ambiente acquatico. La nuova tabella 1a stabilisce che, per i preparati contenenti sostanze classificate N, R50-53, i limiti di concentrazione e la classificazione conseguente dipendono dalla tabella 1b, che a sua volta si basa sul valore L(E)C50 della sostanza.
In sintesi:
- per valori L(E)C50 tra 0,1 e 1 mg/l, 0,01 e 0,1 mg/l, 0,001 e 0,01 mg/l, 0,0001 e 0,001 mg/l, 0,00001 e 0,0001 mg/l, si applicano soglie decrescenti di concentrazione del preparato;
- per sostanze con L(E)C50 inferiore a 0,00001 mg/l, i limiti sono calcolati di conseguenza in intervalli di fattore 10.
La tabella 2 è sostituita per la tossicità acquatica acuta delle sostanze classificate N, R50 o N, R50-53, con soglie di concentrazione analogamente graduate in funzione del valore L(E)C50.
La tabella 5 viene sostituita per il pericolo per lo strato di ozono: i preparati contenenti sostanza N, R59 sono classificati come N, R59 quando la concentrazione è pari o superiore allo 0,1 %.
Modifiche all’allegato V: etichettatura speciale
L’allegato sostituisce integralmente l’allegato V della direttiva 1999/45/CE, confermando e precisando numerosi obblighi di etichettatura speciali.
Per i preparati classificati come pericolosi ai sensi degli articoli 5, 6 e 7:
- i preparati venduti al pubblico devono riportare ulteriori consigli di prudenza, tra cui S1, S2, S45 o S46 secondo i criteri dell’allegato VI della direttiva 67/548/CEE;
- se molto tossici, tossici o corrosivi e materialmente impossibili da etichettare in modo completo sull’imballaggio, devono essere accompagnati da istruzioni per l’uso precise e comprensibili, incluse, se necessario, istruzioni per lo smaltimento dell’imballaggio vuoto;
- i preparati destinati alla nebulizzazione devono recare il consiglio S23 insieme a S38 o S51.
Sono inoltre previste indicazioni specifiche per:
- preparati contenenti sostanze con frase R33, con soglia dell’1 % salvo diversi valori dell’allegato I della direttiva 67/548/CEE;
- preparati contenenti sostanze con frase R64, con soglia dell’1 % salvo diversi valori dell’allegato I.
Per altri preparati, indipendentemente dalla classificazione, sono introdotte o confermate menzioni obbligatorie per:
- pitture e vernici contenenti oltre lo 0,15 % di piombo;
- colle a base di cianoacrilato;
- preparati contenenti isocianati;
- preparati contenenti resine epossidiche con peso molecolare medio ≤ 700;
- preparati con oltre l’1 % di cloro attivo venduti al pubblico;
- preparati contenenti cadmio destinati a brasatura e saldatura;
- aerosol, con richiamo anche alla direttiva 75/324/CEE;
- preparati con sostanze non ancora completamente testate;
- preparati non classificati come sensibilizzanti ma contenenti almeno una sostanza sensibilizzante;
- preparati liquidi con idrocarburi alogenati e sostanze infiammabili o facilmente infiammabili oltre il 5 %;
- preparati contenenti sostanze con frase R67, con soglia del 15 % salvo eccezioni per altre classificazioni o confezioni non superiori a 125 ml;
- cementi e preparati di cemento con oltre lo 0,0002 % di cromo VI idrosolubile, salvo già classificati come sensibilizzanti con R43.
Per i preparati non classificati ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 ma contenenti almeno una sostanza pericolosa, l’etichetta dei preparati non destinati alla vendita al pubblico deve indicare che la scheda dati di sicurezza è disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali.
Recepimento e aspetti pratici per gli operatori
Il termine di recepimento è fissato al 1° marzo 2007. Per gli operatori economici, la direttiva comporta un aggiornamento delle schede di classificazione interna, delle etichette, dei criteri di valutazione delle concentrazioni e delle procedure di conformità documentale. Per Stati membri e autorità nazionali resta un margine di discrezionalità nella forma e nei mezzi di trasposizione, purché sia raggiunto il risultato imposto dalla direttiva e siano rispettati i requisiti di comunicazione alla Commissione.
Disposizioni principali
Adeguamento tecnico della direttiva 1999/45/CE
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati II, III e V della direttiva 1999/45/CE secondo l’allegato alla direttiva. La finalità è armonizzare e precisare i criteri di classificazione ed etichettatura alla luce del progresso tecnico e della coerenza con la direttiva 67/548/CEE.
Termine di recepimento e obblighi degli Stati membri
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 1° marzo 2007. Gli Stati membri devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento e una tavola di concordanza; le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 precisa che la direttiva è rivolta agli Stati membri.
Nuove tabelle di classificazione per cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione
L’allegato sostituisce le tabelle VI e VI A dell’allegato II della direttiva 1999/45/CE. Sono fissate soglie di concentrazione per la classificazione dei preparati in base alla categoria della sostanza: per le categorie 1 o 2 con relative frasi R45/R49, R46, R60, R61 si applicano soglie pari, a seconda dei casi, a 0,1 %, 0,5 % o 0,2 %; per la categoria 3 con R40, R68, R62, R63 si applicano soglie pari, a seconda dei casi, a 1 % o 5 %, con precisazioni sulla frase R45 in presenza anche di R49.
Nuove regole per la pericolosità per l’ambiente acquatico e per lo strato di ozono
L’allegato sostituisce la tabella 1 e la tabella 2 dell’allegato III, introducendo una disciplina uniforme per i preparati contenenti sostanze molto tossiche per l’ambiente acquatico (R50-53, R51-53, R52-53) con limiti di concentrazione calcolati sulla base del valore L(E)C50 e con progressione in fattori di 10 per valori inferiori a 0,00001 mg/l. Sostituisce inoltre la tabella 5 sulla pericolosità per lo strato di ozono, prevedendo la classificazione N, R59 per i preparati con sostanza N, R59 a concentrazione ≥ 0,1 %.
Disposizioni speciali di etichettatura per taluni preparati
L’allegato sostituisce integralmente l’allegato V della direttiva 1999/45/CE. Sono confermati e precisati obblighi specifici di etichettatura per preparati venduti al pubblico, per preparati da nebulizzare, per prodotti contenenti piombo, cianoacrilati, isocianati, resine epossidiche, cloro attivo, cadmio, aerosol, sostanze non ancora completamente testate, sensibilizzanti, idrocarburi alogenati, sostanze con frase R67 e cementi con cromo VI idrosolubile. Viene inoltre previsto, per alcuni preparati non destinati alla vendita al pubblico e non classificati ai sensi degli articoli 5, 6 e 7, l’obbligo di indicare che la scheda dati di sicurezza è disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali.
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