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direttiva

Direttiva 2006/5

Direttiva 2006/5/CE della Commissione, del 17 gennaio 2006 , che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per iscrivere il warfarin come sostanza attiva (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32006L0005

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva inserisce il warfarin nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, consentendo agli Stati membri di autorizzare prodotti fitosanitari che lo contengono, ma solo alle condizioni tecniche e di rischio indicate. Prevede obblighi per gli Stati membri di recepimento entro il 31 marzo 2007 e di applicazione dal 1º aprile 2007, nonché la revisione delle autorizzazioni esistenti entro termini specifici. L'iscrizione è accompagnata da prescrizioni restrittive sull'uso come rodenticida e da particolare attenzione alla protezione degli operatori e della fauna non bersaglio.

Modifica la direttiva 91/414/CEE per iscrivere il warfarin nell'allegato I come sostanza attiva autorizzabile nei prodotti fitosanitari, con specifiche condizioni d'uso come rodenticida.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell'Unione europea per quanto riguarda l'adeguamento della normativa nazionale di recepimento della direttiva 91/414/CEE e la revisione delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti warfarin. Riguarda in particolare i prodotti fitosanitari impiegati come rodenticidi; l'impiego è limitato a esche già pronte, eventualmente collocate in dosatori appositamente costruiti. Sono esclusi gli usi diversi da quelli specificamente autorizzati nell'allegato I, parte A, e restano fermi gli altri regimi UE richiamati nel preambolo.

Iscrizione del warfarin come sostanza attiva nella direttiva 91/414/CEE

La direttiva modifica la direttiva 91/414/CEE per inserire il warfarin nell'allegato I tra le sostanze attive ammissibili nei prodotti fitosanitari. L'intervento è fondato sull'esito della valutazione scientifica svolta nell'ambito del programma di lavoro avviato con il regolamento (CEE) n. 3600/92 e sul riesame conclusosi il 23 settembre 2005.

Finalità e contesto regolatorio

Il preambolo spiega che il warfarin è stato valutato per i diversi impieghi proposti dai notificanti, con l'Irlanda designata come Stato membro relatore. La Commissione richiama anche il parere del comitato scientifico per le piante, secondo cui non è necessario attribuire una DGA al warfarin, pur essendo possibili basi scientifiche per determinarla qualora servisse; analogamente, un LAEO può essere determinato sulla base di dati umani.

Effetti dell'iscrizione nell'allegato I

L'iscrizione consente, in linea generale, il rilascio di autorizzazioni per prodotti fitosanitari contenenti warfarin in tutti gli Stati membri, purché rispettino i requisiti della direttiva 91/414/CEE. La direttiva precisa tuttavia che il warfarin è utilizzato come rodenticida e che l'impiego autorizzato è limitato a esche già pronte, eventualmente collocate in dosatori appositamente costruiti.

Condizioni specifiche di impiego e valutazione del rischio

L'allegato alla direttiva contiene le condizioni dell'iscrizione. Nella parte B si richiede che, ai fini dell'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si tenga conto delle conclusioni del rapporto di riesame del warfarin, in particolare delle appendici I e II. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori, degli uccelli e dei mammiferi non bersaglio e applicare, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

Obblighi per gli Stati membri: recepimento e applicazione

L'articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare le misure nazionali di recepimento entro il 31 marzo 2007 e di applicarle dal 1º aprile 2007. Le misure devono essere comunicate immediatamente alla Commissione, insieme a una tavola di concordanza, e devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale.

Revisione delle autorizzazioni esistenti

L'articolo 3, paragrafo 1, richiede agli Stati membri di modificare o ritirare, se necessario, entro il 31 marzo 2007, le autorizzazioni esistenti per fitofarmaci contenenti warfarin. In tale sede devono verificare la conformità alle condizioni dell'allegato I, parte B, e controllare che il titolare dell'autorizzazione disponga o possa accedere a un fascicolo conforme all'allegato II, in linea con l'articolo 13 della direttiva 91/414/CEE.

Riesame dei prodotti autorizzati e termini successivi

L'articolo 3, paragrafo 2, introduce una disciplina specifica per i prodotti autorizzati che contengono warfarin come unica sostanza attiva o insieme ad altre sostanze attive già iscritte nell'allegato I entro il 30 settembre 2006. Tali prodotti devono essere riesaminati secondo i principi uniformi dell'allegato VI, sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III e tenendo conto della parte B dell'iscrizione. Se necessario, le autorizzazioni devono essere modificate o revocate entro il 30 settembre 2010; per i prodotti multicomponente si applica, se più favorevole, il termine più lungo previsto dalle direttive di iscrizione delle altre sostanze attive.

Durata dell'iscrizione e rapporti con altri atti UE

L'iscrizione del warfarin è temporanea e scade il 30 settembre 2013. Il preambolo ricorda inoltre che lo status della sostanza può essere riesaminato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 91/414/CEE sulla base di nuove informazioni, anche in relazione a valutazioni effettuate nel quadro della direttiva 98/8/CE sui biocidi. La direttiva è dichiarata conforme al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e produce effetti dal 1º ottobre 2006.

Disposizioni principali

Iscrizione del warfarin nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE

L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE secondo quanto indicato nell'allegato della direttiva. Il warfarin viene inserito come sostanza attiva con purezza minima pari a ≥ 990 g/kg, data di entrata in vigore dell'iscrizione al 1º ottobre 2006 e scadenza dell'iscrizione al 30 settembre 2013.

Termine di recepimento e applicazione nazionale

Ai sensi dell'articolo 2, gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 31 marzo 2007 e applicarle dal 1º aprile 2007. Devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure adottate e una tavola di concordanza. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione.

Revisione delle autorizzazioni esistenti per prodotti contenenti warfarin

L'articolo 3, paragrafo 1, impone agli Stati membri di modificare o ritirare, se necessario, entro il 31 marzo 2007, le autorizzazioni esistenti per fitofarmaci contenenti warfarin. Entro tale data devono verificare il rispetto delle condizioni dell'allegato I, parte B, per il warfarin, e controllare che il titolare dell'autorizzazione disponga o possa accedere a un fascicolo conforme all'allegato II, ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 91/414/CEE.

Riesame dei prodotti autorizzati e termini per modifica/revoca

L'articolo 3, paragrafo 2, prevede una deroga per i prodotti autorizzati contenenti warfarin come unica sostanza attiva o come una delle sostanze attive iscritte nell'allegato I entro il 30 settembre 2006. Tali prodotti devono essere riesaminati secondo i principi uniformi dell'allegato VI, sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III e tenendo conto della parte B dell'iscrizione. A esito del riesame, gli Stati membri verificano la conformità ai requisiti dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e). Se necessario, le autorizzazioni devono essere modificate o revocate entro il 30 settembre 2010; per i prodotti a più sostanze attive, vale il termine più esteso eventualmente fissato dalle direttive di iscrizione delle altre sostanze.

Condizioni specifiche di uso e gestione del rischio

Nell'allegato, parte A, l'uso del warfarin è autorizzato solo come rodenticida sotto forma di esche già pronte, eventualmente inserite in dosatori appositamente costruiti. Nella parte B si impone agli Stati membri di tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del 23 settembre 2005, con particolare attenzione alla protezione degli operatori, degli uccelli e dei mammiferi non bersaglio, applicando ove necessario misure di attenuazione dei rischi.

Durata dell'iscrizione e contesto regolatorio

L'iscrizione del warfarin nell'allegato I è temporanea fino al 30 settembre 2013. Il preambolo richiama la valutazione effettuata dall'Irlanda come Stato membro relatore, il riesame nel comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e il parere del comitato scientifico per le piante. Richiama inoltre la possibilità di riesame dello status della sostanza ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 91/414/CEE alla luce di nuove informazioni, anche nel quadro della direttiva 98/8/CE sui biocidi.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitariagricolturasicurezza alimentaretutela della salute umanatutela dell'ambiente

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