Cassazione Penale, Sentenza n. 07451/2026 del 25/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza di convalida dei provvedimenti questorili che impongono l'obbligo di presentazione in Questura per cinque anni. Primo motivo: violazione del termine di 48 ore tra la notifica del provvedimento del Questore e l'ordinanza di convalida, con compressione del diritto di difesa (per Scioscioli la notifica 25/08/2025 ore 15:35 e convalida 27/08/2025 ore 15:15; per Di Marcantonio notifica 26/08/2025 ore 14:45 e convalida 27/08/2025 ore 15:15). Si sostiene la nullità per violazione del termine e che una memoria difensiva depositata non sarebbe stata esaminata. Secondo motivo: difetto di motivazione relativo alla valutazione della pericolosità concreta e attuale, essendosi il giudice limitato a richiamare notizia di reato e provvedimento del Questore senza un convincente esame delle condotte e del rischio.
La decisione
La Corte ha rigettato i ricorsi. Ha escluso la considerazione della memoria difensiva depositata in data 02/12/2025 per tardività (art. 611 c.p.p.). Quanto al termine delle 48 ore, la Corte richiama gli orientamenti contrastanti: pur esistendo pronunce che ritengono la violazione in sé causa di nullità, l'indirizzo prevalente richiede la dimostrazione del concreto pregiudizio subito; i ricorrenti non hanno fornito documentazione probatoria della presentazione tempestiva della memoria né hanno contestato adeguatamente che il giudice non l'abbia esaminata. Sulla pericolosità il giudice di merito ha motivato in modo congruo, richiamando precedenti penali irrevocabili e precedenti DASPO (e il deferimento per reati previsti dagli artt. 6-bis e 6-quater della L. 401/1989), ritenendo sussistenti i presupposti per la misura. Per questi motivi i ricorsi sono stati respinti e i ricorrenti condannati alle spese processuali.
Norme richiamate
Legge 13 dicembre 1989, n. 401 (art. 6)
art. 6; citati anche art. 6-bis, comma 2 e art. 6-quater
La norma legittima provvedimenti del Questore che impongono obblighi di presentazione in occasione di manifestazioni sportive; la convalida giudiziale richiede verifica di necessità e urgenza, pericolosità concreta e attuale, attribuibilità delle condotte e congruità della durata.
Codice di procedura penale
Prevede il termine di cinque giorni per il deposito di memorie in replica; la Corte ha escluso la memoria depositata tardivamente ai sensi di tale disposizione.
Massime di principio
- La violazione del termine di 48 ore tra notifica del provvedimento amministrativo e l'ordinanza di convalida non è più automaticamente nulla in ogni caso: secondo l'orientamento attuale la nullità richiede dimostrazione del concreto pregiudizio subito, salvo casi in cui la giurisprudenza affermi diversamente.
- Il ricorrente che invoca la violazione del termine di 48 ore deve documentare il deposito tempestivo di memorie o deduzioni (data/ora, ricevute, ecc.) e, se sostiene che tali atti non siano stati esaminati, deve dedurre e provare l'omessa considerazione da parte del giudice.
- Il controllo di legittimità sulla convalida dei provvedimenti questorili richiede una motivazione che valuti: necessità e urgenza, pericolosità concreta e attuale, attribuibilità delle condotte alle fattispecie previste e congruità della durata; la presenza di precedenti penali e di provvedimenti DASPO costituisce elemento rilevante per la pericolosità.
- Le memorie presentate fuori termine procedurale (art. 611 c.p.p.) possono essere dichiarate inammissibili; è quindi essenziale rispettare i termini processuali per non vanificare le deduzioni difensive.
- In situazioni analoghe, il consulente difensivo dovrebbe ottenere e produrre immediata documentazione temporale della notifica e del deposito di memorie, contestare espressamente eventuale mancata considerazione da parte del giudice e fornire elementi concreti sul mancato requisito della pericolosità per contrastare la convalida.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 25 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 07507/2026 del 25/02/2026
- Sentenza penale · 25 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 07510/2026 del 25/02/2026
- Sentenza penale · 25 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 07511/2026 del 25/02/2026
- Sentenza penale · 25 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 07516/2026 del 25/02/2026
- Sentenza penale · 25 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 07520/2026 del 25/02/2026
- Sentenza penale · 25 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 07525/2026 del 25/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →