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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23849/2023 del 04/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sulla propria istanza di rimborso delle imposte versate nel triennio 1990/1992, chiedendo il riconoscimento del diritto alla restituzione ai sensi dell'art. 9, comma 17, della l. n. 289/2002; la CTP aveva accolto la domanda e la CTR aveva confermato il diritto al rimborso. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, la violazione dell'art. 1, comma 665, della l. n. 190/2014, come modificato dall'art. 16-octies del d.l. n. 91/2017, contestando che la CTR avesse escluso l'applicabilità della riduzione del 50% ai rimborsi ancora sub judice al momento dell'entrata in vigore della novella; con il secondo motivo, ha dedotto la violazione degli artt. 111 Cost., 132 c.p.c. e 36 d.lgs. n. 546/1992 per la asserita contraddittorietà della motivazione, poiché la CTR avrebbe da un lato rimesso l'eventuale decurtazione alla sede esecutiva e dall'altro affermato il diritto al rimborso nella misura del 90%, escludendo l'abbattimento del 50%.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la questione relativa alla falcidia del 50% introdotta dallo ius superveniens di cui all'art. 16-octies del d.l. n. 91/2017 non incida sul titolo sostanziale del rimborso, ma operi soltanto nella fase esecutiva e/o di ottemperanza; di conseguenza, la valutazione sulla concreta erogazione e sull'eventuale riduzione dell'importo non può essere anticipata nel giudizio di cognizione. La motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui si riferiva al 90% e all'esclusione dell'abbattimento, è stata qualificata come obiter dictum, non idoneo a infirmare la ratio decidendi. Non è stata pronunciata statuizione sulle spese, perché il contribuente è rimasto intimato. È stato inoltre osservato che, essendo soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato perché amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 17, l. n. 289/2002

    ai sensi dell’art. 9, comma 17

    norma posta a fondamento dell’istanza di rimborso delle imposte versate per il triennio 1990/1992 dai soggetti colpiti dal sisma.

  • art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1997

    intempestività dell’istanza di rimborso

    richiamato dall’Agenzia come parametro per eccepire la tardività della domanda di rimborso.

  • art. 1, comma 665, l. n. 190/2014

    come modificato dall’art. 16-octies del d.l. n. 91/2017, conv. dalla l. n. 123/2017

    la disposizione, come novellata, prevede limiti quantitativi ai rimborsi, ma secondo la Corte non incide sul titolo della ripetizione e opera nella fase esecutiva/ottemperanza.

  • art. 16-octies del d.l. n. 91/2017, conv. dalla l. n. 123/2017

    la riduzione del 50% dei rimborsi va applicata solo nella fase di esecuzione/ottemperanza e ai procedimenti instaurati dopo l’entrata in vigore della norma, in mancanza di disposizioni transitorie.

  • art. 111 Cost.

    richiamato come parametro della censura sulla motivazione, ma il motivo è stato ritenuto infondato perché la decisione impugnata ha correttamente rimesso la verifica alla fase esecutiva.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 36 d.lgs. n. 546/1992 per denunciare un vizio motivazionale, escluso dalla Corte.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato quale parametro della motivazione delle sentenze tributarie; la Corte non ha ravvisato la lamentata contraddittorietà.

  • art. 70 d.lgs. n. 546/1992

    il giudizio di ottemperanza tributario serve a dare concreta attuazione al comando della sentenza passata in giudicato e consente al giudice di precisarne il contenuto e verificarne la compatibilità con i principi unionali.

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    la Corte ha escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato poiché la parte soccombente era un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Massime di principio

  • I limiti quantitativi sopravvenuti ai rimborsi fiscali previsti per specifiche categorie di contribuenti non incidono sul titolo sostanziale del diritto alla ripetizione già accertato, ma operano nella fase esecutiva o di ottemperanza.
  • Quando la decisione di merito conferma il diritto al rimborso e rinvia implicitamente la concreta quantificazione alla fase esecutiva, eventuali passaggi motivazionali sulla misura del rimborso non incidono sulla ratio decidendi se costituiscono obiter dictum.
  • Nel processo tributario, la verifica dell’effettiva erogazione del rimborso e dell’applicabilità di sopravvenienze normative può essere rimessa al giudizio di ottemperanza, che ha funzione attuativa e conformativa del giudicato.
  • Un motivo di ricorso per cassazione è infondato se mira ad anticipare nel giudizio di cognizione valutazioni riservate a una fase successiva dell’esecuzione o dell’ottemperanza.
  • In assenza di disposizioni transitorie, una legge sopravvenuta che introduca un diverso procedimento amministrativo di rimborso si applica ai procedimenti instaurati dopo la sua entrata in vigore, non incidendo retroattivamente sul titolo già formato.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioGiudizio di ottemperanza
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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