Cassazione Penale, Sentenza n. 28514/2025 del 04/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Furto di energia elettrica (kWh 15.867) contestato agli artt. 624 e 625 cod. pen.; il Tribunale di Salerno aveva dichiarato non doversi procedere per mancanza della querela a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n.150/2022 (riforma della procedibilità), ritenendo tardiva ed ininfluente la contestazione suppletiva in udienza dell'aggravante ex art. 625, n.7 (fatto commesso su bene destinato a pubblico servizio). Il Procuratore generale ha impugnato sostenendo che la circostanza aggravante era stata contestata e rendeva il reato procedibile d'ufficio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore generale: ha ritenuto valida la contestazione suppletiva operata in udienza dal pubblico ministero relativa all'aggravante ex art. 625, n.7, con effetto di rendere il reato procedibile d'ufficio. Ha annullato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Salerno in diversa persona fisica, rilevando altresì la necessità di notificare all'imputata l'estratto del verbale di udienza (art. 520 c.p.p.) relativamente alla modifica della contestazione; la sentenza di primo grado risulta affetta da nullità per omessa comunicazione e va riunito il giudizio.
Norme richiamate
art. 624 cod. pen.
Definizione del delitto di furto; rilevante per qualificare il fatto materiale della sottrazione di energia elettrica.
art. 625 cod. pen., n.7
Prevede l'aggravante per i furti commessi su cose destinate a pubblico servizio; la sua contestazione rende il reato procedibile d'ufficio.
d.lgs. 10/10/2022 n.150, art. 2, comma 1, lett. i)
Ha modificato il regime di procedibilità del reato di furto, rendendolo in linea generale procedibile a querela della persona offesa, salvo le eccezioni (es. art. 625 n.7).
d.lgs. 10/10/2022 n.150, art. 85
Disciplina transitoria: per i fatti anteriori alla riforma il termine per la presentazione della querela decorre dalla data di entrata in vigore (30/12/2022), consentendo alla persona offesa di ripristinare la procedibilità entro il termine previsto.
art. 129 cod. proc. pen.
il giudice deve pronunziare immediatamente il proscioglimento quando manca una condizione di procedibilità
Stabilisce il dovere del giudice di dichiarare immediatamente la non punibilità per mancanza di condizione di procedibilità, ma va coordinato con le norme che consentono la modifica dell'imputazione da parte del PM (art. 517).
art. 516, 517 cod. proc. pen.
Riconoscono il potere del pubblico ministero di modificare l'imputazione e di contestare circostanze aggravanti non indicate nell'originaria imputazione (contestazione suppletiva), anche in dibattimento, senza autorizzazione del giudice.
art. 520 cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo di notificare all'imputato l'estratto del verbale contenente la modifica della contestazione; la mancata comunicazione determina nullità del provvedimento.
art. 554-bis e 554-ter cod. proc. pen.
Norme introdotte dalla riforma Cartabia che disciplinano la contestazione suppletiva in limine litis e la conseguente possibilità di adeguare l'imputazione prima della decisione, collegandosi alla regola dell'immediata definizione di talune cause di non punibilità.
legge 9/8/2024 n.114 (modifica art. 593 c.p.p.)
Ha introdotto limiti al potere di appello del pubblico ministero contro sentenze di proscioglimento per taluni reati; nel caso in esame ha inciso sul rimedio impugnatorio disponibile al PM, giustificando il ricorso per cassazione.
Massime di principio
- La contestazione suppletiva operata in udienza dal pubblico ministero (art. 517 c.p.p./554-bis c.p.p.) può rendere il reato procedibile d'ufficio anche se, per effetto di una riforma intervenuta, la fattispecie sarebbe divenuta procedibile a querela; il giudice non deve dichiarare immediatamente l'improcedibilità "ora per allora" quando il PM esercita legittimamente tale potere.
- Occorre coordinare gli artt. 129 e 517 c.p.p. con la disciplina transitoria (art. 85 d.lgs. 150/2022): la mancanza di querela non è assoluta se il PM, nell'udienza successiva alla riforma, contestualizza la circostanza aggravante che ripristina la procedibilità.
- Distinguere sempre tra cause estintive definitive (es. prescrizione) e mancanza di condizione di procedibilità: la prima produce effetti irrevocabili "ora per allora", la seconda ammette interventi ripristinatori dell'azione penale come la contestazione suppletiva.
- Se il PM modifica l'imputazione in udienza, il difensore deve essere messo in condizione di conoscere la modifica: va effettuata la notifica prevista dall'art. 520 c.p.p.; la mancata notifica produce nullità e comporta l'annullamento con rinvio.
- Nei procedimenti iniziati prima della riforma ma rimasti senza udienza nel periodo transitorio, il pubblico ministero ha la possibilità di esercitare la contestazione suppletiva anche dopo l'entrata in vigore della riforma per evitare l'improcedibilità, a tutela del principio di obbligatorietà dell'azione penale.
- Il giudice deve evitare di anticipare proscioglimenti esclusivamente sulla base della mancanza di querela quando esiste la possibilità reale e legittima per il PM di adeguare l'imputazione; in caso di incertezza, va privilegiata la possibilità di consentire al PM di intervenire e al difensore di essere informato.
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